RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Proc. n. 2761/2023
Memorie conclusive ricorrente
Nel procedimento sopra contraddistinto,
il Prefetto si è costituito attraverso la Funzionaria Responsabile dell'Ufficio
di Gabinetto, Dr.ssa Maria De Feo, che ritiene giusta la contravvenzione,
formula le motivazioni con le stesse parole espresse dall'Organo verbalizzante
e scrive così:
1.
"i manifesti
opposti sul marciapiede e il tabellone (manifesto più grande) non recavano
pericolo per la circolazione stradale e né pedonale".
2.
"il Sig. Paradiso Attilio occupava
il suolo pubblico senza chiedere al Sindaco di Benevento la prescritta
autorizzazione".
E non poteva scrivere meglio, perchè sa che non
sono stato mai multato, perchè mi conosce da tanti anni e sa che sono un uomo
gentile, pacifico, rispettoso delle persone e delle leggi. E sa pure che sono
stato 3 giorni continuativi a manifestare dinanzi al Quirinale, a Palazzo Chigi
e al Viminale, ma nessun agente mi ha multato e tantomeno i Responsabili della
Sicurezza del Ministero dell'Interno (Video).
Con apparente consapevolezza e dolo, il
Comandante Fioravante Bosco e la delegata del Prefetto hanno travisato il Codice della Strada,
introducendo un articolo di legge impastato in casa, funzionale ai bisogni del
Comandante e del Prefetto, al fine di giustificare la sanzione ed impedirmi di contestare, manifestare e denunziare
la plateale occupazione abusiva della via adiacente il mio fabbricato, non ostruita
da tabelloni, ma da recinzioni abusive,
alberi ed un fabbricato invasivo della sede stradale.
Infatti, non esiste un divieto come
descritto dagli autorevoli funzionari dello Stato, cosi come non esiste una
legge Bosco che vieta l'esercizio di un diritto protetto dall'Art. 21 della
Costituzione. Il Prefetto e l'ex Ministro di Giustizia ben conoscono la Legge,
ecco perchè non si sono espressi quando li ho chiamati a rispondere (vedasi richiesta
di annullamento della sanzione in autotutela).
Se il Sindaco o il Prefetto avessero
voluto vietare il transito pedonale, avrebbero dovuto emettere un'apposita
ordinanza e posizionare la segnaletica su ogni punto di accesso alla ZTL, com'è
stato fatto per le biciclette, che infatti possono sostare lungo il bordo
strada ed essere condotte a mani, come io porto la sedia, l'ombrello e i manifesti.
La S.V. Ill.ma dovrà pertanto valutare:
a)
se lo scrivente era tenuto a "chiedere al Sindaco di Benevento la
prescritta autorizzazione" per manifestare, per sostare sui
marciapiedi e/o per passeggiare lungo i bordi di una Zona riservata al transito
dei soli cittadini e ai soli veicoli autorizzati.
b)
se un cittadino "occupa suolo pubblico" ogni qualvolta siede lungo i
bordi di una ZTL oppure quando passeggia
lungo i marciapiedi di qualsiasi strada, senza disturbare nessuno, senza
intralciare il passaggio degli altri pedoni, né il transito degli autoveicoli sulla
sede stradale.
La S.V. Ill.ma dovrà infine giudicare se
la sanzione del Comandante dei Vigili Urbani è legittima o se è abusiva,
pretestuosa e lesiva dei diritti di tutti cittadini, perchè il Dr. Fioravante
Bosco non solo ha disposto una sanzione non prevista dall'art. 20 del Codice
della Strada, ma ha illecitamente disposto il sequestro della mia sedia, dei
miei manifesti e persino di un ombrello, più di una volta!
Voglia pertanto condannare il Fioravante
Bosco al risarcimento delle spese, per avermi gravato di lavoro, arrecato danni
economici e molti danni d'immagine, per aver impedito l'esercizio di un diritto
protetto dall'Art. 21 della Costituzione Italiana e per aver illecitamente espropriato
oggetti non pericolosi, senza motivare le ragioni del sequestro, senza
restituire la mia roba e senza comunicare il sequestro all'autorità
giudiziaria, come imposto dall'Art. 13 della Costituzione.
Chiedo altresì di segnalare in Procura
le responsabilità del Prefetto e del Capo di Gabinetto, perchè hanno
convalidato una sanzione non contemplata dal Codice della Strada, non hanno
garantito gli Artt. 13, 21 e 42 della Costituzione, non hanno protetto la mia
proprietà e la libertà personale, né hanno denunziato l'abuso d'autorità
commesso dal Comandante, ai sensi dell'art.
331 e seguenti del cpp.
Le motivazioni suesposte sono supportate
anche dal fatto che la Dr.ssa Maria De Feo ha disposto l'archiviazione di una sanzione
successiva alla prima, dove effettivamente corre l'obbligo di chiedere
l'autorizzazione al Sindaco, come nei casi di trasloco, di riparazione di un
palazzo, della posa di un gazebo su suolo pubblico, etc. La S.V. Ill.ma potrà
leggere l'archiviazione e la singolare contraddizione della Dr.ssa De Feo attraverso
questo
link.
Saluto e ringrazio.
Sant'Angelo a Cupolo, 6 maggio 2024
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