MEMORIE DIFENSIVE BREVI
Udienza del 7 novembre 2022
Giudice Monocratico Dr.ssa Simonetta Rotili
Ill.mo Giudice, se in Procura mi fossi "buttato addosso" all'ispettrice di PG e l'avessi "minacciata, ingiuriata e offesa", il Brigadiere Cimmino, l'Ispettore Furno, l'Ispettore Clemente, il Sovrintendente Giorgione, Lei e i suoi colleghi di lavoro mi avrebbero immobilizzato immediatamente, avrebbero prelevato i filmati dalle loro telecamere interne e sarebbero stati tenuti a denunciarmi al Sostituto Procuratore, "senza ritardo", come tassativamente prescrive l'art. 361 del codice penale, non come ha fatto la Casale dopo aver visto la mia denuncia, 27 giorni dopo l'accaduto.
Cosicché, per la XII volta la Procura di BN mi ritiene
colpevole di reati non commessi, orchestrati sulla base di calunnie e miserabili
falsità, per minacce, per offese ed insulti inesistenti, per ingiurie non
proferite, per condotte non vietate dalla legge e per fatti non perseguibili
dal Codice penale, per 3 semplici motivi:
1. l'Ispettrice
sostiene che io l'abbia "minacciata, ripresa fraudolentemente ed
offesa sui network". Ma tali affermazioni sono false, disoneste e
non sorrette da uno straccio di prova, perchè nel video che ho salvato su YouTube
non c'è nulla di quanto ha dichiarato l'Ispettrice, in querela e in udienza; perché
le offese, le ingiurie e le minacce non esistono e non sono state confermate
dai testi citati dalla Casale, né la Casale ha esibito, come controprova, i
filmati registrati dalle telecamere interne della Procura; perchè le conversazioni postate su
Facebook e le didascalie sovrapposte al video salvato su YouTube sono
linguisticamente ineccepibili e per niente offensive, anche perchè
raccontano e mostrano esattamente quanto è accaduto e le attività illecite
operate su 3 procedimenti penali, sporti da me nel 2010 e nel 2012,
illecitamente riuniti in un solo fascicolo, palleggiati per 8 anni da 7
magistrati e ripetutamente manipolati e massacrati in Procura.
2. il Procuratore Capo e la sua
Sostituta sostengono che occorre il consenso della persona ritratta per
caricare un video su YouTube, ma si sbagliano clamorosamente, in quanto l'art.
97 della Legge 633/41 recita che "non occorre il consenso della persona
ritratta"; perchè la querelante Rosa Casale è un'agente di Polizia Giudiziaria e perchè l'ispettrice all'epoca dei fatti era in attività di servizio,
collaborava con la PM affidataria del fascicolo scompaginato e svolgeva un ruolo istituzionale in un
pubblico ufficio dello Stato; perchè
in tempo reale io filmavo lecitamente la sottrazione e l´occultamento di
atti veri - reato punito dall'art. 490 del codice penale con la
reclusione fino a 6 anni; perchè la Casale mi accusa falsamente di
urlare, di essermi buttato addosso a lei, di averla minacciata e di averla offesa
alla presenza dei suoi colleghi di lavoro, che invece non hanno confermato le
sue accuse in udienza, perchè la ripresa filmata è giustificata
dalla necessità di denunciare - come poi ho fatto - l'alterazione di un
procedimento penale, la sottrazione di numerosi atti probatori dallo stesso
fascicolo e dalla necessità di difendermi dalle false accuse dell'ispettrice. Ed
infine perchè
volevo che fosse individuato
e finalmente punito il cancelliere che aveva fotocopiato l'intero fascicolo,
aveva miscelato i tre procedimenti penali, aveva sottratto tutti i documenti
originali ed aveva fatto sparire tutti i DVD.
3. il video non è stato registrato ad insaputa della Casale
con telecamere nascoste, né "fraudolentemente", come mi contestano il Dr. Policastro e la
Dr.ssa Tillo, ma è stato effettuato con una visibilissima Nikon D90, in
maniera limpida e trasparente, visibile all'ispettrice, al suo Sovrintendente e
a tutti i presenti. Infatti, la Casale si avvicinava proprio per impedirmi di
filmare il fascicolo scompaginato, fotocopiato e spogliato dei DVD, con il dito
puntava la spia lampeggiante della telecamera e, alla richiesta delle sue
generalità, mi rispondeva: "non lo dico il nome perchè lo vuole
registrare". Tutto ciò si vede e si sente benissimo nel video che
prudentemente salvai su YouTube. Per questi motivi non c'è reato e non è
applicabile il
primo comma dell'art. 617-septies del codice penale, ossia il reato contestato dal
Procuratore e dalla sua Sostituta, perchè
il secondo comma recita esattamente così: “La
punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni
deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento
giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa".
Senza dilungarmi in altre puntualizzazioni, che invece ho analiticamente esposto con le memorie difensive recapitate al PM e alla S.V. Ill.ma, evidenzio che la persona che "omette o ritarda" la denuncia di un reato commesso ai danni dello Stato è punito con un'ammenda. "Se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria", l'art. 361 del codice penale inasprisce la pena e prevede la reclusione fino a un anno.
L'Ispettrice, i suoi colleghi di PG e gli altri dipendenti della Procura erano pertanto tenuti a denunziare non solo me, se avessi minacciato, ingiuriato e offeso la Casale! Ma, a norma dell'art. 361 del codice penale, erano tenuti a denunziare la scompaginazione di un procedimento penale, la sottrazione dei DVD e di tutti i documenti originali dal fascicolo, la mattina stessa del 2 agosto 2018.
Mi chiedo chi dovrà pagare il conto: io o chi, avendo visto il video, non ha distinto o forse non ha voluto distinguere la verità dalle menzogne?
Attilio Paradiso
Benevento, 7 novembre 2022
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