lunedì 24 ottobre 2022

 MEMORIE DIFENSIVE BREVI 

Procedimento penale 4001/16/RGNR - 921/RGT
Casale Rosa contro Paradiso Attilio
Udienza del 7 novembre 2022
Giudice Monocratico Dr.ssa Simonetta Rotili

Ill.mo Giudice, se in Procura mi fossi "buttato addosso" all'ispettrice di PG e l'avessi "minacciata, ingiuriata e offesa", il Brigadiere Cimmino, l'Ispettore Furno, l'Ispettore Clemente, il Sovrintendente Giorgione, Lei e i suoi colleghi di lavoro mi avrebbero immobilizzato immediatamente, avrebbero prelevato i filmati dalle loro telecamere interne e sarebbero stati  tenuti a denunciarmi al Sostituto Procuratore, "senza ritardo", come tassativamente prescrive l'art. 361 del codice penale, non come ha fatto la Casale dopo aver visto la mia denuncia, 27 giorni dopo l'accaduto.

Cosicché, per la XII volta la Procura di BN mi ritiene colpevole di reati non commessi, orchestrati sulla base di calunnie e miserabili falsità, per minacce, per offese ed insulti inesistenti, per ingiurie non proferite, per condotte non vietate dalla legge e per fatti non perseguibili dal Codice penale, per 3 semplici motivi:

1.  l'Ispettrice sostiene che io l'abbia "minacciata, ripresa fraudolentemente ed offesa sui network". Ma tali affermazioni sono false, disoneste e non sorrette da uno straccio di prova, perchè nel video che ho salvato su YouTube non c'è nulla di quanto ha dichiarato l'Ispettrice, in querela e in udienza; perché le offese, le ingiurie e le minacce non esistono e non sono state confermate dai testi citati dalla Casale, né la Casale ha esibito, come controprova, i filmati registrati dalle telecamere interne della Procura;  perchè le conversazioni postate su Facebook e le didascalie sovrapposte al video salvato su YouTube sono linguisticamente ineccepibili e per niente offensive, anche perchè raccontano e mostrano esattamente quanto è accaduto e le attività illecite operate su 3 procedimenti penali, sporti da me nel 2010 e nel 2012, illecitamente riuniti in un solo fascicolo, palleggiati per 8 anni da 7 magistrati e ripetutamente manipolati e massacrati in Procura.

2.  il Procuratore Capo e la sua Sostituta sostengono che occorre il consenso della persona ritratta per caricare un video su YouTube, ma si sbagliano clamorosamente, in quanto l'art. 97 della Legge 633/41 recita che "non occorre il consenso della persona ritratta"; perchè la querelante Rosa Casale è un'agente di Polizia Giudiziaria e  perchè l'ispettrice all'epoca dei fatti era in attività di servizio, collaborava con la PM affidataria del fascicolo scompaginato e svolgeva un ruolo istituzionale in un pubblico ufficio dello Stato;  perchè in tempo reale io filmavo lecitamente la sottrazione e l´occultamento di atti veri - reato punito dall'art. 490 del codice penale con la reclusione fino a 6 anni;  perchè la Casale mi accusa falsamente di urlare, di essermi buttato addosso a lei, di averla minacciata e di averla offesa alla presenza dei suoi colleghi di lavoro, che invece non hanno confermato le sue accuse in udienza, perchè la ripresa filmata è giustificata dalla necessità di denunciare - come poi ho fatto - l'alterazione di un procedimento penale, la sottrazione di numerosi atti probatori dallo stesso fascicolo e dalla necessità di difendermi dalle false accuse dell'ispettrice. Ed infine perchè  volevo che fosse individuato e finalmente punito il cancelliere che aveva fotocopiato l'intero fascicolo, aveva miscelato i tre procedimenti penali, aveva sottratto tutti i documenti originali ed aveva fatto sparire tutti i DVD.

3.  il video non è stato registrato ad insaputa della Casale con telecamere nascoste, né "fraudolentemente", come mi contestano il Dr. Policastro e la Dr.ssa Tillo, ma è stato effettuato con una visibilissima Nikon D90, in maniera limpida e trasparente, visibile all'ispettrice, al suo Sovrintendente e a tutti i presenti. Infatti, la Casale si avvicinava proprio per impedirmi di filmare il fascicolo scompaginato, fotocopiato e spogliato dei DVD, con il dito puntava la spia lampeggiante della telecamera e, alla richiesta delle sue generalità, mi rispondeva: "non lo dico il nome perchè lo vuole registrare". Tutto ciò si vede e si sente benissimo nel video che prudentemente salvai su YouTube. Per questi motivi non c'è reato e non è applicabile il primo comma dell'art. 617-septies del codice penale, ossia il reato contestato dal Procuratore e dalla sua Sostituta,  perchè il secondo comma recita esattamente così:  “La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa".

Senza dilungarmi in altre puntualizzazioni, che invece ho analiticamente esposto con le memorie difensive recapitate al PM e alla S.V. Ill.ma, evidenzio che la persona che "omette o ritarda" la denuncia di un reato commesso ai danni dello Stato è punito con un'ammenda. "Se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria", l'art. 361 del codice penale inasprisce la pena e prevede la reclusione fino a un anno.

L'Ispettrice, i suoi colleghi di PG e gli altri dipendenti della Procura  erano pertanto tenuti a denunziare non solo me, se avessi minacciato, ingiuriato e offeso la Casale! Ma, a norma dell'art. 361 del codice penale, erano tenuti a denunziare la scompaginazione di un procedimento penale, la sottrazione dei DVD e di tutti i documenti originali dal fascicolo, la mattina stessa del 2 agosto 2018.

Mi chiedo chi dovrà pagare il conto:  io o chi, avendo visto il video, non ha distinto o forse non ha voluto distinguere la verità dalle menzogne?

Attilio Paradiso
Benevento, 7 novembre 2022




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