Ill.mo
Giudice,
se
mettiamo a confronto le parole scritte in denuncia e quelle dette in udienza
dalla querelante ispettrice di Polizia Giudiziaria con le deposizioni rese da
tutti i suoi colleghi di lavoro della Procura, non v'è alcun dubbio che le
accuse dell'ispettrice sono false e calunniose, perchè non sono
stato citato in giudizio per minacce ed offese a pubblico ufficiale, ma per la
scorretta interpretazione delle leggi che regolano la diffusione delle
videoregistrazioni sui media. Infatti, prima il Procuratore Capo e poi la sua
Sostituta ritengono che io abbia pubblicato il video su YouTube "fraudolentemente e in assenza
di autorizzazione"; e sostengono pure che io abbia scritto didascalie offensive
sul video e parole calunniose su Facebook.
Avendo
accertato che pure i poliziotti di prima nomina conoscono la legge concernente
la pubblicazione delle videoriprese sui media, pare inverosimile che il
Procuratore della Repubblica di BN, la sua più fedele Sostituta e la sua più
anziana ispettrice di Polizia Giudiziaria ignorino che non occorre
l'autorizzazione della persona ripresa, quando la persona è un pubblico
ufficiale in attività di servizio e quando la ripresa viene effettuata per
denunziare un reato o per motivi di tutela e di difesa. Perciò l'ispettrice non
solo dice inesattezze, ma ha raccontato menzogne ed ha commesso due reati:
- per aver detto
falsità in ordine al mio comportamento nei suoi confronti;
- per non aver
denunziato l'alterazione del fascicolo che il 2 agosto 2018 ho visionato
in Procura.
Prima
il Procuratore Capo e poi la sua Sostituta contestano la violazione del comma 1
dell'art. 617/septies cp. Ma non tengono conto o fanno finta di ignorare che il
comma 2 recita il contrario, ossia che: "La punibilità è esclusa se la diffusione delle
riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio
del diritto di difesa".
Sta
di fatto che entrambe le condizioni ricorrono nel caso che mi riguarda, perchè
ho denunziato subito l'alterazione del fascicolo, le menzogne, le provocazioni
e le insolenze dell'ispettrice Casale.
Il
video non è stato effettuato fraudolentemente con una microcamera ad alta
definizione, ma con una Nikon D90
impossibile da nascondere. Infatti, lo hanno confermato tutti i testi e la
stessa Ispettrice lo dice 3 volte nel video.
Anziché
sui capi d'imputazione, i colleghi della Casale sono stati interrogati per
appurare se io avessi offeso e minacciato la Casale. Infatti, Lei ha dovuto richiamare
più di una volta gli avvocati. Tutti hanno però riferito che non ho proferito
parole ingiuriose, non ho minacciato l'ispettrice e non l'ho sfiorata nemmeno
con un dito, sconfessando in tal modo le maldicenze e le accuse dell'ispettrice.
Anziché
punire il PM e il Cancelliere Responsabile della sottrazione dei DVD, il
Procuratore Capo e la sua Sostituta mi hanno colpevolizzato per reati basati su
becere menzogne, per fatti non perseguibili dal Codice penale e per condotte
consentite dalla legge.
Non
appare superfluo ribadire che, ai sensi dell'art. 361 del cp, la persona che "omette o ritarda" la denuncia di un reato
commesso ai danni dello Stato "è punito con un'ammenda". Se invece il colpevole è
un agente di Polizia Giudiziaria o un pubblico Ufficiale, lo stesso articolo
prevede la reclusione fino a 1 anno.
Quindi, tutti
i dipendenti della Procura avevano l'obbligo di denunciare la sottrazione dei
dischetti dal fascicolo. Ma solo io ho sporto denuncia e l'ho corredata
con un video immodificabile, in quanto caricato "subito" sui network,
affinché il filmato potesse essere cristallizzato sulla piattaforma pubblica,
non potesse essere modificato e neppur smarrito. Infatti, così l'ho poi
recapitato ai Carabinieri, al Prefetto e alla Procura della Repubblica di
Benevento tramite PEC.
L'Ispettrice
e i dipendenti della Procura erano pertanto tenuti a denunziare la
scompaginazione di un fascicolo contenente 3 querele, sporte da me nel 2010 e
nel 2012, la sottrazione dei DVD e di tutti i documenti originali dal
fascicolo, la mattina stessa del 2 agosto 2018.
La finalità del filmato è stata innanzitutto di riprendere il
fascicolo, per denunziare la sparizione dei DVD, la riproduzione degli atti
cartacei con un migliaio di fotocopie e la mescolatura delle mie querele, tanto
è vero che il titolo del filmato è "accesso agli atti processuali
nella Procura di Benevento” e le didascalie scritte sul video sono
linguisticamente corrette, perchè aiutano solo a capire cosa accade
sistematicamente nella Procura di Benevento, ogni volta che qualcuno ha bisogno
di insabbiare i reati e portarli in prescrizione.
Mostrando esattamente l'accaduto alle autorità, ho assolto un
obbligo di legge, una norma di civiltà e mi sono difeso dalle falsità riferite
dall'Ispettrice durante
la ripresa, poi con la querela
del 29.08.2018 ed infine con la deposizione
resa in udienza.
Riguardo
all'ultima imputazione occorre portare all’attenzione della S.V. Ill.ma che
alcuna diffamazione o danno alla reputazione dell’Ispettrice Casale è stata
determinata dalla pubblicazione del video e dei commenti scritti sui
network. Se su
Facebook sono stati scritti commenti non graditi dall'ispettrice, sono stati
scritti da altri utenti, che peraltro non sono stati citati in giudizio dal PM,
né incriminati dal Procuratore Capo, tanto a dire che nemmeno i commenti di
tali utenti sono stati ritenuti perseguibili. Quindi, se non fosse che
io sono diventato l'obiettivo da abbattere, non si comprende perchè la Procura abbia
colpito solo me, oltretutto per frasi e parole scritte dagli altri.
Le
didascalie che ho sovrapposto al filmato e le puntualizzazioni che ho scritto
su Facebook sono irreprensibili, inoffensive e per niente lesive, perchè
riguardano una pluralità di persone e non sono etichettabili come frasi
offensive rivolte alla Casale, né ad altri suoi colleghi di lavoro.
Le
parole “fetrusi, fesbucchini e stronzi” non sono riferite
all’Ispettrice, né ad altri Ispettori, né ad altre persone identificabili con
un nome o il cognome, ma sono normali parole rese al plurale maschile e
piuttosto ricorrenti su Facebook, perchè riferite agli utenti che si comportano
in maniera scorretta, come ad esempio i disonesti, i fesbucchini (frequentatori
assidui di Facebook), i menzogneri, i prepotenti, i provocatori e gli stronzi”.
Riguardo
invece alla frase “si è certificata da sola come una cretina”, io mi
sono limitato a rettificare la frase scritta su Facebook da un mio conoscente e
rispondo: “No, si è
cotta nella sua stessa iotta”, laddove il “No” è una correzione al testo
scritto dall’amico e iotta significa
acqua di cottura. Perciò, la frase "si è cotta nella sua stessa iotta" ha lo
stesso significato di "é inciampata, è caduta nell'acqua bollente e si è
cotta da sola".
Non
sono uno sprovveduto qualunque, ma un ex dipendente dello Stato, esperto della
privacy, della trasparenza e della comunicazione istituzionale sui siti WEB
delle Pubbliche Amministrazioni. Ho servito per 42 anni l'Ufficio Scolastico
Provinciale di BN con diligenza e rettitudine; ho pubblicato migliaia di
filmati, per il mio Ufficio e per le scuole della provincia di BN; ho
pubblicato centinaia di articoli sui network, ma non sono stato condannato e
giammai costretto a rimuovere un video da YouTube, perchè prima di liberare le
parole al vento non le misuro sulla pesa degli inerti fluviali, ma sul
bilancino degli orefici.
Per
quanto innanzi detto, posso affermare che pure questo processo appare il frutto
di una perversa, insistente opera di stalking giudiziario, indubitabilmente
mirato a farmi apparire come un delinquente o come un pericoloso psicotico, per
stroncarmi, per farmi condannare e per delegittimare tutte le denunzie contro
le autorità dello Stato e contro alcuni funzionari della Procura.
P.Q.M.
CHIEDO l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., primo comma o secondo comma, con applicazione al fatto di cui all’art. 131 bis, anche perché in assenza di recidiva. Tanto chiedo perchè i fatti mostrati nel video sono veri, ma i reati che mi sono stati contestati non sono perseguibili dal cp, perchè il video mostra l'avvenuta commissione di un delitto nella Procura di BN e perchè la Legge 633 del 1941, sebbene concepita in epoca di pesanti restrizioni, consente la pubblicazione delle registrazioni per motivi giudiziari e per motivi di difesa personale, nel caso di persone note o nel caso di pubblici ufficiali in attività di servizio, come nella fattispecie.
CHIEDO che il fascicolo dibattimentale sia
mandato al Ministro di Giustizia e al Ministro dell'Interno per l'accertamento
dei danni causati allo Stato, per quelli subiti per difendermi dall'ennesima
denuncia temeraria e dall'ennesimo rinvio a giudizio della Procura di Benevento,
nonché per essere stato incolpato con notizie di reato insussistenti, false e
calunniose. Tanto chiedo, perchè non ritengo tollerabile, dopo 11 assoluzioni
concesse dai Giudici di questo Tribunale, che debba sempre pagare a mie spese
l'insolenza, l'arroganza e la prepotenza di autorevoli funzionari dello Stato.
NON CHIEDO, in caso di condanna, benefici di legge o riduzione della
pena, perchè ho fiducia nelle persone che operano con diligenza e onore per lo
Stato dei diritti e dei doveri, e perchè desidero capire se le leggi italiane
vanno applicate o, a Benevento, sono subordinate all'interpretazione dei
Prefetti, dei Procuratori, dei Sostituti e degli agenti della Polizia di Stato.
(Documento consegnato in Cancelleria il 28 marzo 2023)
Il 3 aprile 2023, il Giudice monocratico, Dr.ssa Simonetta Rotili, ha deciso come ho sintetizzato in foto:
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