giovedì 20 gennaio 2022

Comunicazione di servizio. 


 

Comunico alla gentile clientela della Polizia Giudiziaria, della Digos, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Benevento che

LE TRASMISSIONI SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESE,

ma a breve riprenderanno in doppio formato, adattato per chi ama leggere e per chi ama ascoltare la mia voce.

Mi scuso per il disagio, mi dolgo e mi spengo con tutto il 💗.




martedì 26 ottobre 2021

SENTENZA  n. 05910 del 17/08/2021


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso NRG 1624/2017, proposto da Cosimo Pastore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mannetta, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 137, presso l’avv. Luigi Tecce,

contro

il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 4640/2016, resa tra le parti, concernente l’ordinanza comunale di demolizione n. 2 del 6 febbraio 2014, relativamente ad opere edili abusive costruite su strada pubblica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;

Ritenuto in fatto che:

§  il sig. Cosimo Pastore dichiara d’esser proprietario nel territorio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (BN), loc. Pastene, d’un terreno censito al CE fg. 4, partt. 465, 467 e 469, sito tra la SP n. 18 ed il vicolo Vallone S. Nicola, il lato S del quale termina a spigolo all'incrocio ove confluiscono le due predette strade;

§  il vicolo Vallone S. Nicola, che si stacca a SX dalla SP n. 18, pur se inserito al n. 59) dell’elenco delle strade comunali di Sant’Angelo a Cupolo, in realtà s’appalesa un tratturo vicinale, asfaltato solo per pochi metri vicino all’incrocio e poi sterrato senza manutenzioni di sorta;

§  esso un tempo si ricongiungeva a detta SP vicino al cimitero di Pastene e oggi è senza sbocco da tempo, dopo la costruzione del parcheggio comunale a servizio del cimitero stesso, da cui è separato dal relativo muro di cinta a sostegno del sovrastante terrapieno, di talché il vicolo oggidì serve in pratica solo per raggiungere i fondi latistanti;

§  lungo il vicolo, sul lato DX sorge l’edificio di proprietà del sig. Pastore, diviso da esso da una recinzione e che affaccia pure sulla SP n. 18, seppur con diversi livelli, poiché il vicolo è ad una quota più alta dell’altra strada;

Rilevato altresì che:

·         con del 22 gennaio 2014, il Comune inviò al sig. Pastore l’avviso d’avvio del procedimento per la sanzione contro abusi edilizi, contestando a lui e ad altri soggetti l’avvenuto sconfinamento su tale vicolo, accertato dai tecnici comunali in base rilievi topografici sulla parte iniziale di esso;

·         con ordinanza n. 2 del successivo 6 febbraio, il Comune ingiunse al sig. Pastore in una cogli altri soggetti responsabili «… di procedere alla demolizione/rimozione delle opere abusive..., realizzate su suolo pubblico…», consistenti nella: a) realizzazione di una recinzione di complessivi m 67,30 di cui m 13,30 realizzata in blocchetti di calcestruzzo con sovrastante rete metallica e m 54,00 con paletti in legno e/o in cemento e rete metallica; b) realizzazione d’un piano seminterrato, esteso mq 20,25 su suolo pubblico;

·         avverso tal statuizione insorse quindi il sig. Pastore innanzi al TAR Campania, con il ricorso NRG 2573/2014, deducendo:

1) la piena liceità della costruzione dell’edificio (ricostruito col contributo della l. 219/1981), nonché la natura non demaniale del vicolo Vallone S. Nicola (non sussistendo né il titolo d’acquisto al demanio comunale, né l’uso pubblico), avendo l'iscrizione della strada negli appositi elenchi delle strade comunali un mero valore dichiarativo e ricognitivo, mai costitutivo di tal proprietà pubblica e non bastando a fondare tal demanialità il transito di fatto del pubblico (si tratta in realtà d’una piccola strada vicinale di larghezza non superiore a m 3, mentre la frontistante proprietà si colloca a m 5, donde l’inutilità dello sconfinamento);

2) il difetto d’istruttoria, svolta senza tener conto della reale situazione della strada, invece chiarita con dovizia di particolari dalla CTP dell’ing. Vincenzo Forgione (in atti), nonché la mancanza dell’affermato, ma non motivato sconfinamento su una strada di cui il Comune non dimostra, con rigore, la proprietà e l’uso pubblico e che invece subì una sdemanializzazione tacita per concludentia. L’adito TAR, con sentenza n. 4640 del 10 ottobre 2016, respinse la pretesa attorea, in quanto:

a)      non era contestabile l’esistenza della strada Vallone San Nicola, il cui tracciato fu verificato a mezzo di specifici rilievi topografici effettuati in loco dal geom. Alessandro Panella, mediante utilizzo «di strumentazione elettro-ottica (teodolite con elettrodistanziometro e prisma ottico) ed elaborato con il programma catastale PREGEO, previa acquisizione delle coordinate catastali dei punti di appoggio ed identificati dai PF…» e le relative risultanze furono esposte nell’apposita relazione del 12 dicembre 2013, presupposta all’ordine di ripristino;

b)      la natura demaniale di detta stradina non era revocabile in dubbio;

c)       mancarono i presupposti d’una sdemanializzazione tacita; d) fu irrilevante la distanza di m 5 dalla proprietà frontistante, giacché il tracciato e le misure esatti furono definiti dall’accertamento strumentale del geom. Panella e la recinzione di quella proprietà fu realizzata in posizione arretrata rispetto al sedime del vicolo;

Appellò quindi il sig. Pastore, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dei tal sentenza per:

1) – l’insussistenza d’una via pubblica nella consistenza accertata dal geom. Panella e l’indebito rifiuto di CTU (di cui sussistevano i presupposti), nonostante in sede penale la perizia dell’ing. Di Matteo avesse concluso in modo consimile alla relazione Forgione, pure per l’assenza dei requisiti idonea ad affermare la demanialità del vicolo;

2) – l’erronea sopravvalutazione delle misurazioni eseguite dal geom. Panella, in totale assenza di contraddittorio o di assunzione di riscontri in loco, specie dopo il regolamento di confine (cfr. memoria conclusiva in 1° grado, depositata il 29 giugno 2016) tra la proprietà frontistante e gli altri immobili lungo la strada vicinale, non intaccata né dalla proprietà, né dalla recinzione attorei;

3) l’erronea ricostruzione dei fatti operata dal TAR; Considerato in diritto che: – l’appello è meritevole d’accoglimento, con riguardo anzitutto alla perizia dell’ing. Di Matteo, (v. perizia CTU Ing. ) già incaricato dalla Procura della Repubblica di Benevento nella causa penale innanzi a quel Tribunale; – detta perizia andò a confutazione di quanto verificato dal geom. Panella, CTP del Comune nella causa civile promossa dal sig. Attilio Paradiso e consorte, proprietario frontistante, con riguardo sia all’ampiezza del vicolo Vallone S. Nicola, che della natura di strada vicinale (Tutto in netta contrapposizione alle 20 certificazioni pubbliche);

– sul punto l’ing. Di Matteo chiarì che «… erroneamente sulla mappa catastale viene riportata una strada comunale non esistente sui luoghi così come riscontrabile dalla documentazione acquisita e allegata alla presente; … il tratto di strada comunale, che va dal cimitero fino a raggiungere l’immobile di proprietà degli attori, non era esistente già dal 1980 (falso vedi mappa catastale storica e mappa catastale recente), come ampiamente documentato dal rapporto fotografico eseguito dall’allora tecnico comunale Geom. Osvaldo Mazzei nel gennaio 1980; … le opere di realizzazione del parcheggio pertinenti il cimitero e dell’installazione della cabina di trasformazione dell’ENEL sono stati eseguiti antecedentemente alla ultimazione dei lavori del fabbricato degli attori. Pertanto, consegue che i coniugi Paradiso non hanno mai usufruito del tratto di strada in questione non esistente materialmente sul posto, e di conseguenza l’ente Comune non ha commesso nessuna illegittimità con la costruzione del parcheggio di pertinenza del cimitero…»;

– in secondo luogo, il sig. Paradiso e gli altri proprietari, che insistono tuttora sulla strada vicinale in questione, a suo tempo (21 luglio 1997) regolarono in via negoziale e stragiudiziale i confini delle reciproche proprietà con la strada pubblica senza richiedere l’intervento del Comune, ammettendo implicitamente che non si trattasse di viabilità pubblica;

– tutto ciò fu rappresentato dal sig. Pastore al TAR con la memoria del 29 giugno 2016, sebbene la sentenza nulla avesse poi detto al riguardo, disattendendo anche l’istanza attorea di CTU, alla luce, tra l’altro, degli accertamenti con rilievi tecnologici in situ;

– nondimeno, non è possibile inferire da siffatti rilevi, incontestata essendo l’attuale consistenza del vicolo, la natura di esso qual pubblica via, giacché una cosa è rilevare che un sito ospiti o abbia un tempo ospitato una strada iscritta nell’elenco delle vie comunali, ben altro è stabilire per tal solo fatto che permanga comunque l’idoneità di essa, nella consistenza in cui si trovi, all’uso pubblico, che avvenga ad opera d’una collettività indeterminata di persone;

– al riguardo, è jus receptum in primo luogo il principio per cui l'iscrizione d’una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste la funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, nel senso di porre una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa presunta solo juris tantum (cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 2010 n. 1624 e, da ultimo, Cons. St., II, 18 maggio 2020 n. 3158), basata in particolare sull’assenza o sulle sopravvenute non idoneità in sé e non utilità di essa a soddisfare un interesse pubblico generale (cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 2018 n. 5820);

– inoltre, è parimenti fermo in giurisprudenza il principio in virtù del quale può avvenire anche in modo tacito (o, meglio, per concludentia) la sdemanializzazione di una strada, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o d’inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, qual conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (cfr. Cass., II, 16 ottobre 2020 n. 22569), atti e fatti tra i quali rientra la sopravvenuta trasformazione irreversibile del sedime stradale in un tratturo senza sbocco e che si perde nella campagna, come nella specie, tant’è che il vecchio vicolo serve ormai qual ingresso solo a fondi privati;

– invero, cessò la materia del contendere innanzi al Tribunale di Benevento sulla causa possessoria inerente al muretto di recinzione della proprietà Paradiso, essendosi il sig. Pastore impegnato a tracciare un viottolo per l’accesso alla predetta proprietà, accordi, tutti questi, assunti certo senza il Comune e tra i soli proprietari latistanti dell’antico vicolo, ma che ne fanno arguire la sopravvenuta natura non pubblica, evidenziando al più una funzione meramente servente dei fondi di costoro; – da ciò discende a più forte ragione la sostanziale estraneità dei rilievi strumentali svolti dal geom. Panella all’effettivo stato attuale del vicolo stesso, perché svolti sulla scorta di una rappresentazione solo grafica e non fisica del relativo tracciato;

 – nella presente controversia il Comune è rimasto contumace e pare allora al Collegio d’inferire da tal circostanza, almeno allo stato, una fattuale indifferenza di detta P.A. alle sorti del vicolo, il quale è, d’altronde, non quello posto nei grafici, ma come risulta dai lavori per il parcheggio del cimitero comunale di Pastene, il quale è plausibile presumere prioritario rispetto al vicolo stesso;

– in definitiva, l’appello va qui accolto, con salvezza d’ogni ulteriore determinazione del Comune intimato, ma giusti motivi fanno propendere per la compensazione delle spese del doppio grado; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 1624/2017 in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività comunale di riesame. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente          Diego Sabatino, Consigliere        Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere,         Estensore Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvestro Maria Russo

mercoledì 20 ottobre 2021

 

 Risposta a comunicazione prefettizia.


Egr. Sig. Prefetto,

  • SE per il Comandante Vetrone e per la S.V.  Via Vallone San Nicola è stata urbanizzata e messa in sicurezza dai precedenti Amministratori comunali di Sant'Angelo a Cupolo;
  • SE la via non è stata ridotta a una mulattiera, non è stata occupata da opere abusive realizzate in difformità al P.R.G. e alle norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada;
  • SE la via è percorribile da un lato all'altro e  scrive, senza tener conto delle perizie effettuate da svariati tecnici del Servizio Viabilità della Provincia di BN,  da svariati ingegneri, da un CTU, dalla Sentenza del Tar e dalla Sentenza dei Giudici del Tribunale Penale di BN (raggruppate e visibili attraverso questo link);
  • SE ritiene che il Comandante della Polizia Stradale abbia eseguito un accertamento inappellabile e che Lei non abbia la responsabilità di mettere fine ad un'annosa vicenda giudiziaria;

  • SE ritiene che la responsabilità sia del nuovo Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo e non anche Sua, perchè secondo quanto Lei scrive "il Sindaco opera quale ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica (...) , incolumità pubblica e sicurezza urbana";

SE ha rivisto il filmato, Lei deve solo avere l'accortezza di affidare il peso delle responsabilità al nuovo Sindaco ed augurarsi, altresì, che non succedano incidenti, perchè ho l'esigenza di uscire sulla Provinciale e di andare in paese o al cimitero in carrozzina.



Colgo l'occasione per informare che:

  1. anche la seconda querela sporta dal Capotecnico di Sant'Angelo a Cupolo, secondo la quale lo avrei insultato e minacciato davanti ai suoi collaboratori, è stata archiviata, perchè le accuse erano infondate e non erano sostenibili in giudizio, per quanto fossero state sorrette da due impiegati comunali e dalla persona che ha invaso Via Vallone San Nicola con un fabbricato abusivo.
  2. il 14 settembre scorso sono stato altresì assolto dalle perseveranti denunzie del Procuratore della Repubblica di BN, perché "il fatto non sussiste", ossia perchè i reati denunziati dal Dr. Policastro non esistono.

Tanto Le dovevo riferire, perchè in Italia lo stalking giudiziario non è permesso, in quanto genera danni alla persona vessata, alla sua famiglia e alla collettività, quindi, anche a Lei.

Sant'Angelo a Cupolo, 20 ottobre 2021

Attilio Paradiso


lunedì 30 agosto 2021

Azione di contestazione pubblica.

(Questo documento riproduce esattamente quello
già trasmesso via PEC ai destinatari)


Per garantire l'Art. 16 della Costituzione[1], l'art. 1 del Codice della Strada[2] e la circolazione sulle strade, in un solo anno a Genova è stato demolito e ricostruito un ponte alto 90 m. e lungo più di 1 Km.

A due passi da Benevento, invece, per 24 anni la Prefettura ha permesso che 3 sindaci - in palese difformità a una Delibera di Giunta e alle leggi dello Stato - tenessero chiusa una via comunale lunga solo 100 m. e condizionassero la salute del mio cuore, il mio fegato, i diritti della mia famiglia, la libertà di lavorare in un fabbricato costruito a norma su area edificabile, lungo una strada che non è stata mai urbanizzata, come la legge italiana impone.

(Clicca sulla foto per ingrandire)

Preso atto che la S.V. non intende assumere le iniziative previste per legge, che non ha inteso manco rispondere ai sensi della L. 241/90 e che non ha inteso spiegare, dopo innumerevoli preghiere, quali impedimenti la costringono a rimanere nello stato d'inerzia, comunico che mi asterrò dal cibo e dalla parola, tranne dai liquidi e dai farmaci che mi tengono in vita, fino a quando sarà ripristinata la legalità, sarà riaperto il primo sbocco della strada e saranno demoliti gli alberi, le recinzioni e i muretti abusivi, che da 24 anni impediscono il transito sulla Via Vallone San Nicola.

Tale restrizione volontaria si è resa necessaria non solo per difendere i diritti inviolabili comuni ad altri cittadini, ma anche per contestare le pesanti azioni vessatorie e le numerose querele intentante contro di me dall'ex Sindaco Viceré, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dai Funzionari della Polizia di Stato e dal Procuratore della Repubblica di Benevento, nella persona del Dr. Aldo Policastro.

Sant'Angelo a Cupolo, 30 agosto 2021

Attilio Paradiso

[1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

[2] La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

domenica 29 agosto 2021

 

Lettera aperta

al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di BENEVENTO e ai MINISTRI dell'INTERNO, di GIUSTIZIA e della FUNZIONE PUBBLICA  

(Copia integrale trasmessa il 17/01/2019) 

 

Egr. Dr. Policastro,

la presente muove non da rancore, ma da profonda insoddisfazione per tutto ciò che da 10 anni è accaduto e sta succedendo in Procura e in Tribunale, tanto a livello locale che nei Palazzi più autorevoli della capitale.

Tuttavia, continuo a fare il mio dovere di cittadino, costi quel che costi, perchè, se vero è che non ho mai avuto fiducia della giustizia italiana, è altrettanto vero che credo nelle donne e negli uomini di buona volontà, altrimenti non avrei sporto 36 querele in poco meno di 10 anni.

Se ricorda, tempo fa, a dichiarazioni spontanee e per iscritto, le ho rappresentato più di una volta il mio disappunto per l'operato di alcuni magistrati, militanti nella Procura e nel Tribunale di Benevento, non solo per l'eccessiva dilatazione delle indagini, per gli errori, gli orrori, le alterazioni dei documenti e per il continuo via vai dei  fascicoli processuali, ma soprattutto per il diniego di diritti protetti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice penale e dalla Costituzione: equa giustizia, sicurezza, lavoro, libera espressione e libera circolazione.

Nella mattinata di ieri avrei voluto assicurare la mia presenza presso l'Ufficio del GIP, presso la prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli e presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento. Ma, essendo uno e non trino, ho delegato un giovane avvocato a rappresentarmi in giudizio a Napoli e, grazie alla gentile posticipazione dell'Udienza fissata dal GIP, è stato possibile onorare sia l'indifferibile impegno familiare, sia la presenza in Tribunale.

Corre il dovere di segnalare che, dopo 28mila pagine dattiloscritte e circa 2 lustri di tempo, lavoro e contante sprecato, il Dr. Flavio Cusani ha ritenuto di accogliere la mia settima istanza in opposizione a richiesta di archiviazione ed ha restituito alla Dr.ssa Saccone il pesante faldone, dove però mancano quasi tutti i DVD, contenenti le querele, le memorie aggiuntive e le opposizioni, senza dei quali è impossibile visionare gli elementi probatori, per l'appunto prodotti in formato ipertestuale e in conformità al Codice di Amministrazione Digitale.

A seguito della mio primo esposto/denuncia del 24 giugno 2009, fui destinatario della prima querela di contro balzo, per calunnia e diffamazione a mezzo stampa. Poi, ho scontato 5 fermi e altrettante traduzioni in questura, un'ardita querela dalla DIGOS (poi finita di corsa in archivio), un maldestro Accertamento Sanitario Obbligatorio (disposto dalla Questura in "perfetto" abuso d'ufficio) e dovrò difendermi da altre 5 querele, di cui alcune sporte dalla S.V.

La prima querela di rimbalzo (proc. penale 5057/09/MOD. 21) fu oggetto di richiesta di archiviazione, in quanto il PM ritenne che non vi fossero "condotte palesemente rilevanti difettando il dolo di voler diffamare la persona del Sindaco di Sant' Angelo a Cupolo trattandosi di una protesta circa la chiusura di un svincolo risalente tra l'altro al 1997". In breve tempo il GIP, nella persona della Dr.ssa Maria Di Carlo, fissò l'Udienza camerale, dispose l'imputazione coatta e mi rinviò a giudizio, mozzando la parola al mio difensore e rifiutando l'acquisizione di un DVD, come mezzo di prova a mia discolpa.

Dopo circa anno fui assolto dall'accorto  Giudice monocratico, Dr. Sergio Pezza, nonostante 8 testimonianze false, tra le quali quelle del querelante sindaco, dei due successori e del funzionario capo dell'ufficio tecnico di Sant'Angelo a Cupolo, che tuttavia non hanno subito alcunché per il reato di falsa testimonianza e per la produzione della querela temeraria.

Più avanti sono stato querelato due volte dal funzionario capo dell'UTC.

Ne sono uscito pulito, almeno fino a questo momento, ma ammaccato e col portafoglio ripulito.

Domando: le sembra giusta, le sembra starata o la "bilancia" della giustizia beneventana le sembra ammanettata?

Tanto le ho scritto per evidenziare che, nonostante lo zelo e la buona volontà a tenere informata la S.V. e valenti magistrati, non è cambiato niente! Anzi, la situazione è diventata pietosa per me e mortificante per chi lavora e produce, in Procura,  in Tribunale e in Questura, nonché per coloro che seguono il lungometraggio attraverso i network, più che attraverso la stampa e le TV locali, che invece sembrano essere stati azzittiti e accucciati.

Ancora qualche domanda:

  • E' lei che dirige, il suo predecessore, oppure la Procura è ammaestrata dall'Uomo Invisibile, dalle Streghe di Benevento o dagli stregoni con fissa dimora in Parlamento?
  • Le pare giusto che coloro i quali menano ... a passar tempo, che sbagliano ripetutamente le notifiche (anche in Corte d'Appello), coloro i quali chiedono proroghe senza avere avviato le indagini, che steccano e sbucciano le palle a ripetizione, che giocano a pingpong col GIP come se io fossi il pallino, o i cancellieri che fanno sparire gli elementi probatori non debbano essere soggetti a controllo e ad alcuna sanzione, come i dipendenti dello Stato che timbrano in mutande?
  • E' stata una libera scelta dello scrupoloso, solerte Procuratore Aggiunto, quella di delegare (9 giugno 2017) le indagini concluse in soli 2 mesi e i procedimenti penali riuniti, tuttora in fase di indagini, alle competenze di un altro PM, oppure è stata l'autorità superiore a dare disposizioni in tal senso?
  • Come mai presso la Procura Generale di Roma non risultano acquisiti gli allegati prodotti dal Procuratore Aggiunto, atteso che il Dr. Conzo li ha trasmessi alla S.V. il 9 giugno 2017, prot. n. 543/INT del 23.6.2017 ?

Domattina non si guardi allo specchio per raddrizzare la barba, ma indaghi, interroghi il superego e decida se procedere in salita o muovere i prossimi passi in discesa. E se crede fosse dovuto, mi risponda.

Buon lavoro e sinceri, misericordiosi auguri per un'agevole risalita.

Sant'Angelo a Cupolo, 17 gennaio 2019

Attilio Paradiso

mercoledì 21 luglio 2021

 

QUESITI A RISPOSTA LIBERA


Al PREFETTO e al CAPO di GABINETTO
di BENEVENTO

Sapevate che il Sindaco e il Capo dell'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo a Cupolo sono i più qualificati  esperti di edilizia elettorale abusiva, di induzione alla corruzione, di falsificazioni di piani urbanisti, di false testimonianze, di certificazioni fantasiose, di mistificazione di perizie e di coglionature a danno del Presidente della Repubblica, di Prefetti e Magistrati?

Sapevate che la villa campagnola del Sindaco geometra è soggetta ad ordinanza di demolizione dal 2012, ma non è stata ancora abbattuta dal Funzionario Capo dell'UTC, né dal Sindaco stesso, in quanto proprietario, progettista e direttore degli abusi?

Sapevate che il Sindaco geometra è il più ingegnoso esperto di mistificazioni urbanistiche e che ha trasformato non solo i terreni più fertili del paese in zone residenziali ad alta concentrazione di ville, cascine e piscine abusive, ma ha tentato di rendere costruibili pure le aree coperte da opere colpite da ordini di demolizione? 

Sapevate che il Principe sul pisello delle minoranze del paese, la Principessa del PUC e i principini dell'Ufficio Tecnico sono stati capaci di manipolare e sconvolgere il Piano Urbanistico Comunale, di far sparire una strada dall'aerofotogrammetria e di dimezzare una casa invasiva della medesima via comunale, abusivamente ostruita da un seminterrato, reticolati, muretti, recinzioni e formazioni arboree d'alto pregio consumistico, affaristico e paesaggistico?

Sapevate che per il PUC sono stati gettati nell'indifferenziata 122mila € santangiolesi, che è stato colpito, centrato e sfondato da 148 ricorsisti e dai Consiglieri comunali di minoranza? 

Credo di avervelo scritto. Se però non ricordate o ancora credete a Babbo D'Orta e alla Befana di Pastene, cliccate e leggete le seguenti Ordinanze di abbattimento non eseguite dall'Ente:

Ora che avete visto ciò che i penalisti non desiderano vedere, domandatevi per quali ragioni sino ad oggi nessun Prefetto ha sciolto il Consiglio Comunale. E chiedetevi pure per quali ragioni i magistrati  hanno archiviato non solo le querele piovute a cascata dal Paradiso, ma anche quelle prodotte dagli altri cittadini e la denuncia del Sig. Giuseppe Petrella, Cancelliere presso il Tribunale e capogruppo dei consiglieri di minoranza di Sant'Angelo a Cupolo.

Un ultimo quesito facile facile: Sapete a quale partito e a quale penalista porta più della metà dei voti da circa 30 anni il Comune di Sant'Angelo a Cupolo?

Sant'Angelo a Cupolo, 22 luglio 2021

Attilio Paradiso

venerdì 16 luglio 2021

 



Ill.mo Dr. Sergio Pezza
Tribunale di BENEVENTO

Oggetto: Procedimento penale 1134/2020 RGT - Richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio e ad utilizzare in udienza un PC, un videoproiettore o un monitor.

Lo scrivente Paradiso Attilio, imputato nel processo contraddistinto in oggetto, fa presente quanto segue.

Dopo la rinuncia del difensore d'ufficio, ho estratto copia della fonoregistrazione dell'udienza del 4 maggio 2021, per risentire le domande e le risposte dei testi. Ed ho visionato il fascicolo processuale, per controllare se l'Avv. XY Le avesse rappresentato che intendevo essere interrogato e se Le aveva chiesto l'autorizzazione ad utilizzare apparecchi per la videoproiezione, atteso che durante l'interrogatorio avrei avuto bisogno di mostrare alcuni filmati relativi alle violazioni che mi sono state contestate, l'inefficacia della misura restrittiva e le incongruenze dei molteplici provvedimenti, concertati prima nel palazzo di Giustizia  di BN e poi disposti dalla Procura Generale di NA.

Inoltre, avevo marcatamente chiesto di rappresentarle che:

  1. il primo capo di imputazione non è sostenuto da un provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, né dall'autorità di Pubblica Sicurezza, perchè l'Art. 13 della Costituzione non ammette "qualsiasi restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.  E punita ogni violenza fisica e morale ..."
  2. il secondo capo di imputazione non è sostenuto dalla notifica del provvedimento entro le 48 ore da parte della Procura Generale, del PM e del Procuratore della Repubblica di BN, secondo i quali avrei violato la restrizione di libertà inflitta dal Procuratore Generale, peraltro senza prove attendibili, verifiche testimoniali e filmati registrati delle telecamere del Tribunale e dagli operatori della Questura. Pertanto, il provvedimento è privo di ogni effetto, è causa di improcedibilità e di nullità del processo, è tuttora causa di danni allo Stato ed è altresì causa di perseverante violenza fisica, morale ed economica, a danno mio e dei miei congiunti, non per dolosa inosservanza mia, ma per dolosa responsabilità dell'autorità giudiziaria.

L'Art. 21 della Costituzione "garantisce" altresì la libertà di espressione dal 1947, ovvero prima ancora che il diritto inviolabile fosse tutelato dall'ONU e dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, perchè "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Pertanto, il diritto di contestare, manifestare o di rappresentare un malcontento con un manifesto non può essere represso dalla Polizia privata, dalla Polizia di Stato, né da un magistrato, se è esercitato da un solo individuo e in spazi aperti a tutti, sino a quando la contestazione diventa causa di pericolo, di disordine pubblico e di privazione di libertà altrui.

ACCERTATO che l'Avv. XY non ha operato come pattuito, nemmeno a salvaguardia di interessi superiori ai miei, non solamente al fine di scongiurare un ennesimo, ingiusto processo, ma al fine di permetterle di appurare la verità prima di iniziare il processo, perchè Lei potesse decidere sull'inconsistenza degli atti posti a base del rinvio a giudizio, in quanto illecitamente concertati dai magistrati di BN e poi disposti con leggerezza dalla Procura Generale di Napoli;

CHIEDO

  • di essere interrogato nella prossima udienza del 14.9.2021;
  • che autorizzi l'utilizzo delle apparecchiature contraddistinte in oggetto nelle prossime udienze;
  • che rappresenti le inadempienze dell'Avv. XY all'Ordine degli Avvocati, anche per il fatto che non intende restituire parte dell'onorario che gli ho già interamente pagato, come formalmente concordato;
  • di punire le persone che mi hanno ristretto la libertà a tempo indeterminato e rinviato a giudizio, per i danni subiti e subenti dallo Stato, da me e dai miei congiunti, perchè ai sensi dell'Art. 13 della Costituzione italiana  "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."

Benevento, 14  luglio 2021

Attilio Paradiso