venerdì 16 luglio 2021

 



Ill.mo Dr. Sergio Pezza
Tribunale di BENEVENTO

Oggetto: Procedimento penale 1134/2020 RGT - Richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio e ad utilizzare in udienza un PC, un videoproiettore o un monitor.

Lo scrivente Paradiso Attilio, imputato nel processo contraddistinto in oggetto, fa presente quanto segue.

Dopo la rinuncia del difensore d'ufficio, ho estratto copia della fonoregistrazione dell'udienza del 4 maggio 2021, per risentire le domande e le risposte dei testi. Ed ho visionato il fascicolo processuale, per controllare se l'Avv. XY Le avesse rappresentato che intendevo essere interrogato e se Le aveva chiesto l'autorizzazione ad utilizzare apparecchi per la videoproiezione, atteso che durante l'interrogatorio avrei avuto bisogno di mostrare alcuni filmati relativi alle violazioni che mi sono state contestate, l'inefficacia della misura restrittiva e le incongruenze dei molteplici provvedimenti, concertati prima nel palazzo di Giustizia  di BN e poi disposti dalla Procura Generale di NA.

Inoltre, avevo marcatamente chiesto di rappresentarle che:

  1. il primo capo di imputazione non è sostenuto da un provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, né dall'autorità di Pubblica Sicurezza, perchè l'Art. 13 della Costituzione non ammette "qualsiasi restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.  E punita ogni violenza fisica e morale ..."
  2. il secondo capo di imputazione non è sostenuto dalla notifica del provvedimento entro le 48 ore da parte della Procura Generale, del PM e del Procuratore della Repubblica di BN, secondo i quali avrei violato la restrizione di libertà inflitta dal Procuratore Generale, peraltro senza prove attendibili, verifiche testimoniali e filmati registrati delle telecamere del Tribunale e dagli operatori della Questura. Pertanto, il provvedimento è privo di ogni effetto, è causa di improcedibilità e di nullità del processo, è tuttora causa di danni allo Stato ed è altresì causa di perseverante violenza fisica, morale ed economica, a danno mio e dei miei congiunti, non per dolosa inosservanza mia, ma per dolosa responsabilità dell'autorità giudiziaria.

L'Art. 21 della Costituzione "garantisce" altresì la libertà di espressione dal 1947, ovvero prima ancora che il diritto inviolabile fosse tutelato dall'ONU e dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, perchè "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Pertanto, il diritto di contestare, manifestare o di rappresentare un malcontento con un manifesto non può essere represso dalla Polizia privata, dalla Polizia di Stato, né da un magistrato, se è esercitato da un solo individuo e in spazi aperti a tutti, sino a quando la contestazione diventa causa di pericolo, di disordine pubblico e di privazione di libertà altrui.

ACCERTATO che l'Avv. XY non ha operato come pattuito, nemmeno a salvaguardia di interessi superiori ai miei, non solamente al fine di scongiurare un ennesimo, ingiusto processo, ma al fine di permetterle di appurare la verità prima di iniziare il processo, perchè Lei potesse decidere sull'inconsistenza degli atti posti a base del rinvio a giudizio, in quanto illecitamente concertati dai magistrati di BN e poi disposti con leggerezza dalla Procura Generale di Napoli;

CHIEDO

  • di essere interrogato nella prossima udienza del 14.9.2021;
  • che autorizzi l'utilizzo delle apparecchiature contraddistinte in oggetto nelle prossime udienze;
  • che rappresenti le inadempienze dell'Avv. XY all'Ordine degli Avvocati, anche per il fatto che non intende restituire parte dell'onorario che gli ho già interamente pagato, come formalmente concordato;
  • di punire le persone che mi hanno ristretto la libertà a tempo indeterminato e rinviato a giudizio, per i danni subiti e subenti dallo Stato, da me e dai miei congiunti, perchè ai sensi dell'Art. 13 della Costituzione italiana  "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."

Benevento, 14  luglio 2021

Attilio Paradiso

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