giovedì 2 giugno 2022

 lettera aperta al PREFETTO di Benevento

e agli AMMINISTRATORI vecchi e nuovi di Sant'Angelo a Cupolo

A 18 mesi dalla caduta di un alberello e mezzo camion di fango sulla Provinciale 18, non biasimo gli indigeni per il disinteresse ai problemi della comunità, per il degrado diffuso, per le intemperanze di qualche primo cittadino e per le indecenze che affliggono le strade comunali e l'area cimiteriale di Pastene,

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Anzi, ringrazio il Servizio Viabilità della Provincia, per aver arredato la SP18 con un cesso chimico, utilissimo per le emergenze, per accogliere i bisogni impellenti e gli scarichi non sempre ortodossi degli utenti incontinenti della strada.

Solo cinque domande :

1.         Vi sembra tollerabile che da 18 mesi la strada principale per Pastene e il Municipio di Sant'Angelo a Cupolo sia stata  arredata con un cesso, quattro transenne ed un semaforo, che peraltro obbliga gli autoveicoli a passare sotto una presunta franetta?



2.         Le persone che abitano in Via Capasso Torre o in via Vallone San Nicola hanno la stessa dignità,  gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini che abitano a Bologna, in Via Ugo Bassi? O devono sentirsi forestieri nel paese dove sono nati, dove hanno scelto di lavorare o dove hanno scelto di vivere?



3.         Sapete quanto costa al privato e allo Stato la chiusura delle attività produttive? E quanto costa il semaforo sulla SP18? E quanto costa al paesello la strettoia che da 7 anni marcisce e incombe sul centro di Pastene?

4.         Vi pare normale che i responsabili del pubblico demanio abbiano abusivamente chiuso una strada di interesse generale per 25 anni, causando la morte di una partita IVA  e permettendo l'occupazione di Via Vallone San Nicola con ogni genere di illegalità?



5.         pensate che i bolognesi sarebbero rimasti silenziosi, se i loro amministratori avessero lasciato marcire un vecchio rudere sul corso principale di Bologna? Oppure, ritenete che i genovesi sarebbero rimasti nelle loro case, se avessero dovuto ancora attraversare il fiume sulle macerie del ponte Morandi?



Si da il caso che io pago le tasse e le imposte come qualunque altro contribuente italiano e non sono diverso dal Prefetto, dal Sindaco, dai genovesi, dai bellunesi e dai bolognesi. Perciò, accertata la venticinquennale negligenza delle SSLL,  pavimenterò via Vallone San Nicola a mie spese, a colpi di sega, pala e piccone, da casa fino allo sbocco ostruito del cimitero di Pastene.

Ovviamente, non pagherò più le imposte comunali, fino alla compensazione dei danni subiti e dei costi che documenterò.

Sant'Angelo a Cupolo, 2 giugno 2022

attilio.paradiso@pec.it
Via Vallone San Nicola 2



giovedì 26 maggio 2022

 

Notificazione per adempimenti obbligatori per legge.


Dallo scorso anno chiedo ai nuovi Amministratori di Sant'Angelo a Cupolo di tutelare il pubblico demanio, di rimuovere le opere abusive che limitano la circolazione stradale, di rendere percorribile una via comunale di interesse generale nei due sensi di marcia e di adeguare la tratta urbana della SP18 (denominata Via Regina Elena) alle norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada, alle norme Europee e al Testo Unico Enti Locali, perchè le due vie sono sprovviste di marciapiedi, di protezioni per i pedoni, di strisce pedonali e dossi artificiali atti a ridurre la velocità, e perchè, a differenza del primo sbocco sul cimitero, il secondo incrocio tra le due strade è ubicato in piena curva ed è perciò pericoloso per il transito pedonale e veicolare, per la scarsa visibilità a sinistra e a destra, per il forte dislivello, per l'illecita presenza di alberi d'alto fusto sul ciglio della curva e perchè non consente il transito simultaneo di 2 utilitarie, non consente il transito dei furgoni a telaio ribassato, né consente l'accesso degli autocarri superiori a 10 metri al nostro fabbricato.

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Ma il Responsabile dell'Ufficio Tecnico continua a disinteressarsi, quantunque il solerte Sindaco e i nuovi Assessori si siano dimostrati disponibili a risolvere l'annosa questione con ogni possibile celerità. Sicché, pare sia prevalsa l'urgenza di accomodare le piazze, tappare le buche, illuminare ed asfaltare altre vie del paese, anziché mettere in sicurezza e liberare una via depredata dall'ENEL e dagli indigeni, di sanzionare le illegalità, di recidere gli alberi messi illecitamente a dimora sulla mulattiera, di demolire le recinzioni abusive dei confinanti e le opere cementizie edificate sulla sede stradale con la consapevole responsabilità penale del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che per 25 anni è rimasto inoperoso, avendo omesso - con consapevolezza e dolo - le attività di prevenzione poste a tutela della sicurezza dei cittadini, le attività di controllo e quelle sanzionatorie, anche a seguito di numerosissime querele, comunicazioni scritte, parlate e persino filmate nel suo stesso ufficio e poste su YouTube (leggasi impugnazione PM Sentenza di primo grado).

Forse mi sbaglierò, però sembra che rapporti trasversali di partito, vincoli di parentela, di amicizia o ragioni di non facile comprensione impediscano di operare secondo legge, coscienza e diligenza. Infatti, le violazioni edilizie e le infrazioni al Codice della Strada non sono mai state sanzionate come previsto per legge, né dai Vigili Urbani, né dal Capotecnico Maioli, perchè secondo quanto disse l'ex sindaco in un consiglio comunale aperto, l'entità delle multe non è subordinata al Codice della Strada, ma ad un suo regolamento, che peraltro non è stato mai scritto.

Per quanto ho ascoltato alcuni giorni fa, mi pare di poter desumere che il Capo dell'UTC, d'intesa con il Sindaco e con la Consigliera Genito, intenderebbe realizzare una bretella di circa 200 m. per 12 di larghezza, dalla Variante esterna del paese allo sbocco pericoloso. Sembra pertanto di comprendere che pure i nuovi Amministratori intendano riesumare il Piano Urbanistico Comunale bocciato da loro stessi, dai cittadini, da me e dalle autorità superiori di controllo, anziché spendere quattro spiccioli per pavimentare un breve tratto di strada, abusivamente ostruita da un muretto e una cabina dell'ENEL, non al fine di realizzare un parcheggio, ma per concentrare tutta la spazzatura del paese accanto al cimitero, per 12 anni consecutivi, come se i defunti di Pastene meritassero rifiuti, bidoni e maledizioni, anziché fioriere perenni, attenzioni e cristiane considerazioni.

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La Prefettura è stata informata di tutto. Ma, il Prefetto Torlontano forse non sa che, prima e dopo le elezioni del 2016, il PUC scatenò 148 ricorsi dei cittadini, svariati esposti alla Corte dei Conti e alla Prefettura, nonché 2 denunzie in Procura: una sottoscritta da un cancelliere e tutti i Consiglieri di minoranza, e l'altra firmata solo da me (leggasi risultanze indagini del Procuratore Aggiunto di BN).

Quando le promesse non si sostanziano in azioni utili per il benessere del cittadino - scopo primario di un paese civile e di uno Stato garante della Costituzione - le parole sono destinate a rimanere prive di senso e di sentimento, perchè le cose che non si fanno subito non si fanno più. Infatti, se in soli 8 mesi di nuova gestione sono state asfaltate e rimesse a nuovo diverse strade e piazze degradate del paese, con una spesa di gran lunga minore alle imposte che ho pagato all'Ente, il Capotecnico avrebbe potuto demolire un minuscolo muretto e pavimentare almeno col pietrame la via comunale di interesse generale, fatta sparire non solo dai confinanti, ma pure dai progettisti del PUC.




Se il Capotecnico avesse desiderato il benessere dei cittadini e al contempo avesse voluto proteggere i nuovi amministratori da responsabilità civili e penali, per non aver tutelato la sicurezza sulle strade e il pubblico demanio dalle ruberie e dagli abusi, in 8 mesi avrebbe realizzato almeno un marciapiede su Via Regina Elena. Con pochi spiccioli ed un telegrafico intervento di somma urgenza, l'ingegnere Maioli avrebbe riacquisito la via comunale rubata dagli amici cui diede un contributo e un'illecita concessione edilizia, avrebbe realizzato i dossi e le strisce pedonali su Via Regina Elena ed avrebbe reso percorribile via Vallone San Nicola fino al cimitero, con fioriere ed aree di sosta ben delimitate, anziché suggerire la realizzazione di un'inutile bretella interpoderale, che danneggerebbe i terreni e il verde delle zone protette, semmai scampasse alle contestazioni dei cittadini e degli indigeni colpiti dagli espropri.

Il Sig. Prefetto vorrà cortesemente adoperarsi per garantire la sicurezza pubblica, i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione e dalla CEDU e l'osservanza dell' art. 1 del Codice della Strada, assumendo i poteri sostitutivi di all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 11 recita:  "Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento."

Tenendo presente che l'inerzia del Responsabile dell'UTC, dei Sindaci e degli Assessori all'urbanistica non è misurata in otto mesi, ma è reiterata da 25 anni,  e tenendo presente che mi sono ammalato per questa faccenda, resto in attesa di conoscere le determinazioni della S.V. e del Sindaco con cortese sollecitudine.

Sant'Angelo a Cupolo, 26 maggio 2022

Attilio Paradiso

venerdì 20 maggio 2022

 

Confidenziale aperta al Sindaco e ai Consiglieri del Gruppo "Liberamente"

(clicca sull'immagine per ingrandirla)

Caro Diego, cari amici,

sebbene la presente potrebbe apparire come il preludio di un litigio, ha invece le connotazioni di una comunicazione confidenziale, amichevole e paterna.

Della lista "Liberamente" non conoscevo l'aspirante a Sindaco, qualche giovane presenza e l'Avv. Pontillo, perciò, due giorni prima delle elezioni, venni ad ascoltare le conclusioni dibattimentali a Motta, rischiando pure lo scontro frontale con un utente della strada, forse appannato dal Novello o dall'accesa tifoseria, solamente perchè avrei desiderato porvi una domanda pertinente al programma elettorale. Grazie alla mia compostezza e alla prontezza di Giuseppe Petrella, non finimmo all'ospedale e nemmeno in tribunale.

Ho tuttavia avuto il piacere di conoscere Diego dopo l'assegnazione degli incarichi agli eletti, quando in un bar di Benevento chiesi per la prima volta la cortesia di bonificare, normalizzare e rendere percorribile via Vallone San Nicola nei due sensi di marcia, dal Cimitero di Pastene al secondo sbocco sulla SP18.

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Ricordo che l'attenzione del Sindaco fu squisita, come limpida fu la promessa di risolvere la questione con la massima urgenza, tra Natale e i primi giorni di gennaio, ossia dopo i primi 100 gg e le scadenze contabili dell'Ente.

Ultimamente mi son fatto vedere più spesso in municipio. Ma, ogni volta che parlo col Sindaco, con gli Assessori o con l'Avv. Pontillo accuso le stesse risposte incassate da Michele Vicerè, Egidio Bosco e da Fabrizio D'Orta, sicché l'urgenza di accomodare altre vie del paese è sempre più impellente di spianare la strada comunale sterrata, abusata, alberata, recintata ed infine "usucapita" dagli altri confinanti, per comodità, per ingordigia, per mero dispetto o forse per lo sfizio di rubare la proprietà al pubblico demanio e trasformare una "Via di interesse generale" in un vicolo privato del Bronks, con la colpevole, consapevole responsabilità penale dei vecchi Amministratori comunali e del Capotecnico Nicola Maioli.

Forse mi sbaglierò, ma pare che qualche ragione oscura o i controinteressati al mio benessere e a quello pubblico vi impediscano di operare secondo legge, scienza, coscienza e diligenza, perchè sembra vi abbiano suggerito di riesumare il PUC, ossia il Piano Urbanistico bocciato dai vecchi consiglieri di minoranza, da me, da moltissimi cittadini e, quindi, dalle autorità superiori di controllo.

Forse non tutti sanno che l'invalidato PUC, recante le firme di Paola Genito, Fabrizio D'Orta, tecnici e quasi tutti i funzionari comunali, scatenò un numero impressionante di ricorsi amministrativi, alcune denunce alla Corte dei Conti e ben 2 denunzie alla Procura:  una sottoscritta dal Cancelliere Petrella e dai Consiglieri del Gruppo Liberamente e la seconda firmata solo da me: (clicca qui e leggi la indagini eseguite dal Procuratore Aggiunto di Benevento).

Cari amici di Sant'Angelo a Cupolo, se le parole e le promesse non si sostanziano in azioni utili per il benessere del singolo cittadino e/o della collettività, restano solamente parole vuote, prive di senso e prive di sentimento, perchè le cose che non si fanno subito  o quando si è ancora in tempo di non reiterare il reato dei vostri predecessori, di norma diventano rognose, si rimandano e non si fanno più.

Perciò vi prego di aiutarmi almeno a spegnere o a riaccendere la Luce serenamente, non come perdente, cattivo consigliere o folle deficiente, ma come amico del Gruppo Liberamente.

Grazie!

Attilio Paradiso

giovedì 20 gennaio 2022

Comunicazione di servizio. 


 

Comunico alla gentile clientela della Polizia Giudiziaria, della Digos, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Benevento che

LE TRASMISSIONI SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESE,

ma a breve riprenderanno in doppio formato, adattato per chi ama leggere e per chi ama ascoltare la mia voce.

Mi scuso per il disagio, mi dolgo e mi spengo con tutto il 💗.




martedì 26 ottobre 2021

SENTENZA  n. 05910 del 17/08/2021


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso NRG 1624/2017, proposto da Cosimo Pastore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mannetta, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 137, presso l’avv. Luigi Tecce,

contro

il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 4640/2016, resa tra le parti, concernente l’ordinanza comunale di demolizione n. 2 del 6 febbraio 2014, relativamente ad opere edili abusive costruite su strada pubblica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;

Ritenuto in fatto che:

§  il sig. Cosimo Pastore dichiara d’esser proprietario nel territorio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (BN), loc. Pastene, d’un terreno censito al CE fg. 4, partt. 465, 467 e 469, sito tra la SP n. 18 ed il vicolo Vallone S. Nicola, il lato S del quale termina a spigolo all'incrocio ove confluiscono le due predette strade;

§  il vicolo Vallone S. Nicola, che si stacca a SX dalla SP n. 18, pur se inserito al n. 59) dell’elenco delle strade comunali di Sant’Angelo a Cupolo, in realtà s’appalesa un tratturo vicinale, asfaltato solo per pochi metri vicino all’incrocio e poi sterrato senza manutenzioni di sorta;

§  esso un tempo si ricongiungeva a detta SP vicino al cimitero di Pastene e oggi è senza sbocco da tempo, dopo la costruzione del parcheggio comunale a servizio del cimitero stesso, da cui è separato dal relativo muro di cinta a sostegno del sovrastante terrapieno, di talché il vicolo oggidì serve in pratica solo per raggiungere i fondi latistanti;

§  lungo il vicolo, sul lato DX sorge l’edificio di proprietà del sig. Pastore, diviso da esso da una recinzione e che affaccia pure sulla SP n. 18, seppur con diversi livelli, poiché il vicolo è ad una quota più alta dell’altra strada;

Rilevato altresì che:

·         con del 22 gennaio 2014, il Comune inviò al sig. Pastore l’avviso d’avvio del procedimento per la sanzione contro abusi edilizi, contestando a lui e ad altri soggetti l’avvenuto sconfinamento su tale vicolo, accertato dai tecnici comunali in base rilievi topografici sulla parte iniziale di esso;

·         con ordinanza n. 2 del successivo 6 febbraio, il Comune ingiunse al sig. Pastore in una cogli altri soggetti responsabili «… di procedere alla demolizione/rimozione delle opere abusive..., realizzate su suolo pubblico…», consistenti nella: a) realizzazione di una recinzione di complessivi m 67,30 di cui m 13,30 realizzata in blocchetti di calcestruzzo con sovrastante rete metallica e m 54,00 con paletti in legno e/o in cemento e rete metallica; b) realizzazione d’un piano seminterrato, esteso mq 20,25 su suolo pubblico;

·         avverso tal statuizione insorse quindi il sig. Pastore innanzi al TAR Campania, con il ricorso NRG 2573/2014, deducendo:

1) la piena liceità della costruzione dell’edificio (ricostruito col contributo della l. 219/1981), nonché la natura non demaniale del vicolo Vallone S. Nicola (non sussistendo né il titolo d’acquisto al demanio comunale, né l’uso pubblico), avendo l'iscrizione della strada negli appositi elenchi delle strade comunali un mero valore dichiarativo e ricognitivo, mai costitutivo di tal proprietà pubblica e non bastando a fondare tal demanialità il transito di fatto del pubblico (si tratta in realtà d’una piccola strada vicinale di larghezza non superiore a m 3, mentre la frontistante proprietà si colloca a m 5, donde l’inutilità dello sconfinamento);

2) il difetto d’istruttoria, svolta senza tener conto della reale situazione della strada, invece chiarita con dovizia di particolari dalla CTP dell’ing. Vincenzo Forgione (in atti), nonché la mancanza dell’affermato, ma non motivato sconfinamento su una strada di cui il Comune non dimostra, con rigore, la proprietà e l’uso pubblico e che invece subì una sdemanializzazione tacita per concludentia. L’adito TAR, con sentenza n. 4640 del 10 ottobre 2016, respinse la pretesa attorea, in quanto:

a)      non era contestabile l’esistenza della strada Vallone San Nicola, il cui tracciato fu verificato a mezzo di specifici rilievi topografici effettuati in loco dal geom. Alessandro Panella, mediante utilizzo «di strumentazione elettro-ottica (teodolite con elettrodistanziometro e prisma ottico) ed elaborato con il programma catastale PREGEO, previa acquisizione delle coordinate catastali dei punti di appoggio ed identificati dai PF…» e le relative risultanze furono esposte nell’apposita relazione del 12 dicembre 2013, presupposta all’ordine di ripristino;

b)      la natura demaniale di detta stradina non era revocabile in dubbio;

c)       mancarono i presupposti d’una sdemanializzazione tacita; d) fu irrilevante la distanza di m 5 dalla proprietà frontistante, giacché il tracciato e le misure esatti furono definiti dall’accertamento strumentale del geom. Panella e la recinzione di quella proprietà fu realizzata in posizione arretrata rispetto al sedime del vicolo;

Appellò quindi il sig. Pastore, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dei tal sentenza per:

1) – l’insussistenza d’una via pubblica nella consistenza accertata dal geom. Panella e l’indebito rifiuto di CTU (di cui sussistevano i presupposti), nonostante in sede penale la perizia dell’ing. Di Matteo avesse concluso in modo consimile alla relazione Forgione, pure per l’assenza dei requisiti idonea ad affermare la demanialità del vicolo;

2) – l’erronea sopravvalutazione delle misurazioni eseguite dal geom. Panella, in totale assenza di contraddittorio o di assunzione di riscontri in loco, specie dopo il regolamento di confine (cfr. memoria conclusiva in 1° grado, depositata il 29 giugno 2016) tra la proprietà frontistante e gli altri immobili lungo la strada vicinale, non intaccata né dalla proprietà, né dalla recinzione attorei;

3) l’erronea ricostruzione dei fatti operata dal TAR; Considerato in diritto che: – l’appello è meritevole d’accoglimento, con riguardo anzitutto alla perizia dell’ing. Di Matteo, (v. perizia CTU Ing. ) già incaricato dalla Procura della Repubblica di Benevento nella causa penale innanzi a quel Tribunale; – detta perizia andò a confutazione di quanto verificato dal geom. Panella, CTP del Comune nella causa civile promossa dal sig. Attilio Paradiso e consorte, proprietario frontistante, con riguardo sia all’ampiezza del vicolo Vallone S. Nicola, che della natura di strada vicinale (Tutto in netta contrapposizione alle 20 certificazioni pubbliche);

– sul punto l’ing. Di Matteo chiarì che «… erroneamente sulla mappa catastale viene riportata una strada comunale non esistente sui luoghi così come riscontrabile dalla documentazione acquisita e allegata alla presente; … il tratto di strada comunale, che va dal cimitero fino a raggiungere l’immobile di proprietà degli attori, non era esistente già dal 1980 (falso vedi mappa catastale storica e mappa catastale recente), come ampiamente documentato dal rapporto fotografico eseguito dall’allora tecnico comunale Geom. Osvaldo Mazzei nel gennaio 1980; … le opere di realizzazione del parcheggio pertinenti il cimitero e dell’installazione della cabina di trasformazione dell’ENEL sono stati eseguiti antecedentemente alla ultimazione dei lavori del fabbricato degli attori. Pertanto, consegue che i coniugi Paradiso non hanno mai usufruito del tratto di strada in questione non esistente materialmente sul posto, e di conseguenza l’ente Comune non ha commesso nessuna illegittimità con la costruzione del parcheggio di pertinenza del cimitero…»;

– in secondo luogo, il sig. Paradiso e gli altri proprietari, che insistono tuttora sulla strada vicinale in questione, a suo tempo (21 luglio 1997) regolarono in via negoziale e stragiudiziale i confini delle reciproche proprietà con la strada pubblica senza richiedere l’intervento del Comune, ammettendo implicitamente che non si trattasse di viabilità pubblica;

– tutto ciò fu rappresentato dal sig. Pastore al TAR con la memoria del 29 giugno 2016, sebbene la sentenza nulla avesse poi detto al riguardo, disattendendo anche l’istanza attorea di CTU, alla luce, tra l’altro, degli accertamenti con rilievi tecnologici in situ;

– nondimeno, non è possibile inferire da siffatti rilevi, incontestata essendo l’attuale consistenza del vicolo, la natura di esso qual pubblica via, giacché una cosa è rilevare che un sito ospiti o abbia un tempo ospitato una strada iscritta nell’elenco delle vie comunali, ben altro è stabilire per tal solo fatto che permanga comunque l’idoneità di essa, nella consistenza in cui si trovi, all’uso pubblico, che avvenga ad opera d’una collettività indeterminata di persone;

– al riguardo, è jus receptum in primo luogo il principio per cui l'iscrizione d’una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste la funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, nel senso di porre una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa presunta solo juris tantum (cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 2010 n. 1624 e, da ultimo, Cons. St., II, 18 maggio 2020 n. 3158), basata in particolare sull’assenza o sulle sopravvenute non idoneità in sé e non utilità di essa a soddisfare un interesse pubblico generale (cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 2018 n. 5820);

– inoltre, è parimenti fermo in giurisprudenza il principio in virtù del quale può avvenire anche in modo tacito (o, meglio, per concludentia) la sdemanializzazione di una strada, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o d’inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, qual conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (cfr. Cass., II, 16 ottobre 2020 n. 22569), atti e fatti tra i quali rientra la sopravvenuta trasformazione irreversibile del sedime stradale in un tratturo senza sbocco e che si perde nella campagna, come nella specie, tant’è che il vecchio vicolo serve ormai qual ingresso solo a fondi privati;

– invero, cessò la materia del contendere innanzi al Tribunale di Benevento sulla causa possessoria inerente al muretto di recinzione della proprietà Paradiso, essendosi il sig. Pastore impegnato a tracciare un viottolo per l’accesso alla predetta proprietà, accordi, tutti questi, assunti certo senza il Comune e tra i soli proprietari latistanti dell’antico vicolo, ma che ne fanno arguire la sopravvenuta natura non pubblica, evidenziando al più una funzione meramente servente dei fondi di costoro; – da ciò discende a più forte ragione la sostanziale estraneità dei rilievi strumentali svolti dal geom. Panella all’effettivo stato attuale del vicolo stesso, perché svolti sulla scorta di una rappresentazione solo grafica e non fisica del relativo tracciato;

 – nella presente controversia il Comune è rimasto contumace e pare allora al Collegio d’inferire da tal circostanza, almeno allo stato, una fattuale indifferenza di detta P.A. alle sorti del vicolo, il quale è, d’altronde, non quello posto nei grafici, ma come risulta dai lavori per il parcheggio del cimitero comunale di Pastene, il quale è plausibile presumere prioritario rispetto al vicolo stesso;

– in definitiva, l’appello va qui accolto, con salvezza d’ogni ulteriore determinazione del Comune intimato, ma giusti motivi fanno propendere per la compensazione delle spese del doppio grado; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 1624/2017 in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività comunale di riesame. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente          Diego Sabatino, Consigliere        Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere,         Estensore Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvestro Maria Russo

mercoledì 20 ottobre 2021

 

 Risposta a comunicazione prefettizia.


Egr. Sig. Prefetto,

  • SE per il Comandante Vetrone e per la S.V.  Via Vallone San Nicola è stata urbanizzata e messa in sicurezza dai precedenti Amministratori comunali di Sant'Angelo a Cupolo;
  • SE la via non è stata ridotta a una mulattiera, non è stata occupata da opere abusive realizzate in difformità al P.R.G. e alle norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada;
  • SE la via è percorribile da un lato all'altro e  scrive, senza tener conto delle perizie effettuate da svariati tecnici del Servizio Viabilità della Provincia di BN,  da svariati ingegneri, da un CTU, dalla Sentenza del Tar e dalla Sentenza dei Giudici del Tribunale Penale di BN (raggruppate e visibili attraverso questo link);
  • SE ritiene che il Comandante della Polizia Stradale abbia eseguito un accertamento inappellabile e che Lei non abbia la responsabilità di mettere fine ad un'annosa vicenda giudiziaria;

  • SE ritiene che la responsabilità sia del nuovo Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo e non anche Sua, perchè secondo quanto Lei scrive "il Sindaco opera quale ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica (...) , incolumità pubblica e sicurezza urbana";

SE ha rivisto il filmato, Lei deve solo avere l'accortezza di affidare il peso delle responsabilità al nuovo Sindaco ed augurarsi, altresì, che non succedano incidenti, perchè ho l'esigenza di uscire sulla Provinciale e di andare in paese o al cimitero in carrozzina.



Colgo l'occasione per informare che:

  1. anche la seconda querela sporta dal Capotecnico di Sant'Angelo a Cupolo, secondo la quale lo avrei insultato e minacciato davanti ai suoi collaboratori, è stata archiviata, perchè le accuse erano infondate e non erano sostenibili in giudizio, per quanto fossero state sorrette da due impiegati comunali e dalla persona che ha invaso Via Vallone San Nicola con un fabbricato abusivo.
  2. il 14 settembre scorso sono stato altresì assolto dalle perseveranti denunzie del Procuratore della Repubblica di BN, perché "il fatto non sussiste", ossia perchè i reati denunziati dal Dr. Policastro non esistono.

Tanto Le dovevo riferire, perchè in Italia lo stalking giudiziario non è permesso, in quanto genera danni alla persona vessata, alla sua famiglia e alla collettività, quindi, anche a Lei.

Sant'Angelo a Cupolo, 20 ottobre 2021

Attilio Paradiso


lunedì 30 agosto 2021

Azione di contestazione pubblica.

(Questo documento riproduce esattamente quello
già trasmesso via PEC ai destinatari)


Per garantire l'Art. 16 della Costituzione[1], l'art. 1 del Codice della Strada[2] e la circolazione sulle strade, in un solo anno a Genova è stato demolito e ricostruito un ponte alto 90 m. e lungo più di 1 Km.

A due passi da Benevento, invece, per 24 anni la Prefettura ha permesso che 3 sindaci - in palese difformità a una Delibera di Giunta e alle leggi dello Stato - tenessero chiusa una via comunale lunga solo 100 m. e condizionassero la salute del mio cuore, il mio fegato, i diritti della mia famiglia, la libertà di lavorare in un fabbricato costruito a norma su area edificabile, lungo una strada che non è stata mai urbanizzata, come la legge italiana impone.

(Clicca sulla foto per ingrandire)

Preso atto che la S.V. non intende assumere le iniziative previste per legge, che non ha inteso manco rispondere ai sensi della L. 241/90 e che non ha inteso spiegare, dopo innumerevoli preghiere, quali impedimenti la costringono a rimanere nello stato d'inerzia, comunico che mi asterrò dal cibo e dalla parola, tranne dai liquidi e dai farmaci che mi tengono in vita, fino a quando sarà ripristinata la legalità, sarà riaperto il primo sbocco della strada e saranno demoliti gli alberi, le recinzioni e i muretti abusivi, che da 24 anni impediscono il transito sulla Via Vallone San Nicola.

Tale restrizione volontaria si è resa necessaria non solo per difendere i diritti inviolabili comuni ad altri cittadini, ma anche per contestare le pesanti azioni vessatorie e le numerose querele intentante contro di me dall'ex Sindaco Viceré, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dai Funzionari della Polizia di Stato e dal Procuratore della Repubblica di Benevento, nella persona del Dr. Aldo Policastro.

Sant'Angelo a Cupolo, 30 agosto 2021

Attilio Paradiso

[1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

[2] La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.