sabato 18 novembre 2023

 Atto di ingiunzione 





(testo copiato da quello sottoscritto dalla Dr.ssa Maria De Feo)

Visto il p.v. n. 180089O redatto in data 31.05.2023 dal Comando Polizia Municipale di Benevento elevato a carico del Sig. Paradiso Attilio nato a Casalbore il 18.02.1951 e residente a Sant'Angelo a Cupolo (BN) in Via Vallone San Nicola 2, per la violazione dell'art. 20 commi 1 e 4 del Codice della Strada occupava la carreggiata di strada di tipo F senza autorizzazione dell'Ente proprietario della Strada;

Rilevato che sono state osservate le norme relative alla contestazione e alla notifica del verbale degli atti relativi alla violazione amministrativa e che sono inutilmente decorsi i termini previsti per la conciliazione amministrativa mediante pagamento della sanzione pecuniaria

Esaminato il ricorso avanzato dal Sig. Paradiso Attilio, inteso ad ottenere l'archiviazione del p.v., nel quale rappresenta che i manifesti opposti sul marciapiede e il tabellone non recavano pericolo per la circolazione stradale e né pedonale;

Visto il verbale di audizione reso dallo stesso in data 18.09.2023;

Esaminate le controdeduzioni trasmesse dall'Organo verbalizzante con nota 77188 del 12-07-2023, con le quali è stata confermata la validità del verbale, in quanto il Sig. Paradiso Attilio occupava il suolo pubblico senza chiedere al Sindaco di Benevento la prescritta autorizzazione;

Ritenuto pertanto di dover rigettare il gravame in questione in quanto le eccezioni formulate dalla ricorrente in sede di istruttoria non trovano alcun riscontro;

Vista la legge n. 689/81;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992;

Visto il D.Lgs. n. 139 del 19.05.2000, DM 4 agosto 2005 e successive modifiche;

Visto il decreto prot. N. 49169 del 16 giugno 2023 con il quale il Prefetto di Benevento ha conferito alla Dr.ssa Maria De Feo l'incarico di reggente dell'Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, Contenzioso e rappresentanza in giudizio di questa Prefettura;

ORDINA

Al Sig. Paradiso PARADISO ATTILIO nato a Casalbore (AV) il 18/02/1951 e residente a Sant'Angelo a Cupolo (BN) in Via Vallone San Nicola n. 2, di pagare, quale sanzione pecuniaria per la violazione commessa, la somma di EURO 346,00

INGIUNGE

allo stesso di versare l'importo complessivo di EURO 346,00, a mezzo c.c.p. n. 11633823 intestato a Tesoreria Comando Municipale di Benevento cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione nel termine di 30 giorni (trenta) dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge 689/81;

L'Ente destinatario dei proventi provvederà, in caso di mancato pagamento, alla riscossione coattiva della Presente ordinanza mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 206/1-2 edS;

Avverso questo provvedimento è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205 del D.Leg.vo 285/92 e dell'art. 98 del D.Leg.vo 507 del 30.12.1999, esclusivamente davanti al Giudice di Pace di Benevento territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla data di notifica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale di Benevento per la notifica all'interessato e per i provvedimenti di competenza. 

Prot. n. 83169 del 13.10.2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
F.to De Feo










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