venerdì 31 luglio 2020


Procedimenti penali contro Governanti ...
e velocisti principianti.
 

Le numerose archiviazioni ordinate dai Giudici per le Indagini Preliminari negli anni remoti, ma anche quelle recentemente proposte dai  Sostituti Procuratori e accolte dal Dr, Landolfi, si aggrappano sugli specchi della Strega cattiva del Tribunale e scivolano sulle indagini taroccate da Consulenti, sapientemente pilotati dalle persone querelate, ossia la Prefetta inquisita a Cosenza e il Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo.

Le Consulenze, perciò, sono state sapientemente suggerite per confondere ed annebbiare la verità, per oscurare le prove esibite con le querele e per 
disorientare i magistrati inquirenti con centinaia di pagine, ripetute fino al punto di far credere ai PM, ai GIP, al Procuratore Aggiunto e persino al Procuratore Capo della Repubblica di Benevento, Dr. Aldo Policastro, che le pittoresche falsità dei Sindaci e dei funzionari tecnici di Sant'Angelo a Cupolo siano certezze, ossia:
A.      che il primo incrocio tra la Strada Provinciale 18 e Via Vallone San Nicola non esiste e che non è mai di fatto esistito nei pressi del cimitero di Pastene;
B.       che il secondo incrocio tra le due stesse strade non è pericoloso ed è pertanto conforme all' Art. 1  del D.Lgs.  285/1992 e alle norme di sicurezza statuite dal Titolo II, artt. 13÷34 della stessa Legge, meglio conosciuta come Codice della Strada.

Se l'Art. 1  recita che "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", secondo i Consulenti e tutti i magistrati operanti a Benevento la famiglia Paradiso, forse perchè di colore promiscuo,  non rientra tra gli aventi diritto alla sicurezza stradale, perchè il papà ha perduto non solo la libertà di entrare negli Uffici Giudiziari e la libertà di manifestare un malcontento con le parole stampate sui manifesti. Infatti, tanto è stato deciso dal Presidente del Tribunale e convertito in legge dal Procuratore.

Infatti, secondo i vertici della Procura di BN, tali diritti non rientrano tra quelli  tutelati dall'Art. 21 della Costituzione (libertà di manifestare ...), ma costituiscono insubordinazioni penalmente rilevanti a carico del protestante Attilio Paradiso, tali da costituire restrizioni di libertà e ipotesi di reato.

Tanto è stato decretato dai vertici della Procura beneventana, cosicché il 15 dicembre 2020 l'imputato Attilio Paradiso, nato a Casalbore 69 anni fa, dovrà difendersi in Tribunale, dinanzi al Giudice monocratico, per il seguente reato ed altri analoghi:


(clicca sull'immagine per ingrandire il testo)


Ma il Cavaliere in pensione ha perduto anche i diritti a reclamare giustizia in tempi ragionevoli e a non essere discriminato dagli altri cavalieri deviati dello Stato, in quanto non rientra tra le persone degne come la Prefetta mangiatrice di mazzette, il Questore, il Procuratore e il Presidente del Tribunale, che invece possono vantare il potere di allontanare le persone non gradite dagli spazi pubblici e possono vantare il diritto di transitare su vie pulite, sicure, asfaltate e persino infiorate, come sulle Zone a Transito Limitato, con auto privata, con auto di servizio e con i codazzi.




Un esempio fanciullesco per spiegare meglio il caso:   se un vecchio scimmione in pensione reclama i suoi diritti e si siede nei pressi del Tribunale o della Prefettura sulla sua sedia, solo a Benevento succede che arrivano immediatamente gli sceriffi della DIGOS per arrestare l'animale itinerante, per sequestrare i manifesti e per convincerlo a sloggiare, con le buone maniere o trascinandolo di prepotenza in caserma per le zampe.
Se invece la mite scimmia chiede di sgombrare la via di casa, come nella fattispecie, per liberare la sua gabbia dalle sporcizie e dalle occupazioni abusive di animali diversi dalla sua specie, sempre e solo a Benevento succede che arrivano le bombe a grappolo della Questura, le querele a iosa e gli avvisi di garanzia alle innocenti scimmiette di casa Paradiso.

La prova evidente è costituita dal fatto che tutti i Magistrati minori e persino il Procuratore maggiore così scrivono nella richiesta di archiviazione:

"dal verbale di sopralluogo dalla Sezione di Polizia Stradale è emerso, come innanzi ribadito, che non sono sussistenti profili di pericolosità per sicurezza stradale"
Cosicché non occorre il traduttore per dedurre che, non essendo " sussistenti profili di pericolosità", anche per il Procuratore Capo la defunta Paradiso Arredamenti non ha diritto al carico/scarico dei mobili nei magazzini e nemmeno a circolare su una strada comunale decorosa e sicura, quantunque la via comunale che incrocia la SP18  sia impedita al transito simultaneo di due utilitarie, sia invasa da alberi, muri, case, recinzioni abusive e relitti di ogni genere, sebbene il grande fabbricato Paradiso sia irraggiungibile dai TIR, perchè la via comunale sbocca in forte pendenza e in piena doppia curva su un'altra strada urbana carente di strisce pedonali, priva di dossi di rallentamento, di segnali luminosi, di marciapiedi e con scarsa visibilità da entrambi i lati, ma protetta solo dai diavoli rossi col punto esclamativo.
Tutti fattori di rischio, quelli appena elencati in grassetto, che non sono mai stati eliminati dal Comune, né dai Prefetti che si sono succeduti dal 17 agosto 1997, quando la Paradiso Arredamenti si spostò a Pastene per trasferire la residenza e l'attività produttiva di famiglia, dopo 50 anni di costante crescita e di illibato servizio.


Tanto hanno detto e sentenziato tutti i Magistrati, che non hanno messo a confronto la taroccata  perizia dell'ex Comandante di Polizia Stradale, Dr. Renato Alfano, con la CTP del Geom. Spallone,  la  CTU dell'Ing. Faraone e la chiarissima perizia degli ingegneri del Servizio Viabilità della Provincia di BN, che sin dal 30/4/2014  così scrivevano al Sindaco D'Orta:
(Clicca sull'immagine per ingrandire il testo)

Una semplice domanda:
Vi pare normale che ben 8 magistrati dichiarino che l'incrocio non presenta profili di pericolosità, quando due esperti ingegneri ordinarono di raddoppiare la segnaletica di pericolo sulla Provinciale 18, già 6 anni fa,  proprio per ridurre, nel limite del loro esiguo spazio di intervento, l'elevato rischio per la pubblica incolumità su un incrocio ricadente in pieno centro urbano, perciò di competenza del Comune?

Forse la CTU>Faraone, la CTP>Spallone e persino la breve perizia redatta dagli ingegneri della Provincia sono sfuggite a tutti i magistrati, perchè  "nessuno"  ha dedotto (o ha voluto dedurre) che, se due esperti in sicurezza stradale consigliano di spostare l'incrocio "in zona di maggiore visibilità a vantaggio anche della circolazione  al fine di eliminare  completamente i rischi dell'intersezione in curva", attestano inequivocabilmente che l'incrocio è pericoloso, perchè dalla loro ispezione del 30/4/2014 tutte le limitazioni di transito ai mezzi pesanti e tutti i problemi legati alla sicurezza delle persone sono rimasti esattamente come allora.

Le poco accorte affermazioni dei GIP, dei PM e del Procuratore della Repubblica di Benevento cascano pertanto  nelle contraddizioni dei 4 segnali di avviso di pericolo, che i Tecnici della Provincia collocarono prima e dopo la curva e che ho ben colorito ed ironicamente esaltato nel seguente manifesto, con il quale ho riassunto tutte le parole scritte sin qui e che ancor meglio ho rinfacciato ai "disattenti" magistrati di Benevento.

Chiederei agli 8 magistrati: "veramente voi credete che i nostri padri costituenti abbiano scritto l'Art. 1  per tappare il nostro tubo di sfiato e per tamponare il retrotreno del nostro delicato  abitacolo?


Un ultimo quesito:
Secondo voi i magistrati che ho elencato leggono attentamente le carte, oppure studiano come salvare le autorità governative del paese per ottenere uno scatto di stipendio e un salto di carriera?
Un caro abbraccio e un bacione a tutte le persone di buona volontà.
attilio.paradiso@libero.it


sabato 27 giugno 2020



Richiesta di revisione procedimento penale n. 3973/18
ed invito ad agire in autotutela.
Al PM, Dr. Francesco Sansobrino

Al GIP, Dr. Vincenzo Landolfi 


In tal modo ha scagionato da tutti i reati sia il Prefetto Galeone che il CTU Di Matteo, il Comandante di PS Alfano, il Sindaco D'Orta, il Geom. Maioli, il Geom. Iannazzone, il CTP Forgione e i 3 confinanti che hanno di fatto annesso alle loro proprietà la via comunale, perchè ha "condiviso integralmente le ragioni esposte dal PM" e conclude con 3 affermazioni che né voi, né tutti quelli che vi hanno raggirato e riempito di falsità, potrete in alcun modo sostenere davanti ad altri Magistrati, al Ministro di Giustizia e al CSM. Ovvero:
1)      che il primo incrocio tra la SP18 e Via Vallone San Nicola non sia mai di fatto esistito;
2)      che il secondo incrocio tra le due stesse strade non è pericoloso per la circolazione stradale e che sia conforme, per ovvia deduzione, ai primi 20 artt. del Codice della Strada;
3)      che il GIP, avendo condiviso integralmente le deduzioni del PM, ha ritenuto attendibile la perizia redatta dall'ex Comandante della PS, per scagionare dalla prima querela e dalle responsabilità penali il superiore Prefetto. Infatti, il PM, forse dimenticando che ha visto 16 perizie totalmente opposte, un solo ferito e purtroppo nessun morto, prende per buona la perizia del Comandante e replica le sue stesse parole: "... che nonostante la peculiare conformazione critica dell'intersezione viaria oggetto della valutazione, non si ritengono sussistenti profili di pericolosità per la circolazione stradale tali da indurre l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti"  (cliccare sul testo e leggere a pag. 3, ultime 4 righe).

Circa l'esistenza del primo incrocio
Se le certificazioni catastali storiche e recenti, le planimetrie del Piano Regolatore Generale, la certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale tratta dal pubblico stradario e le 3 planimetrie allegate alle 3 concessioni edilizie autorizzate dal Comune lungo i primi 150 m. di via Vallone San Nicola, dal 1990 al 2004, non sono bastate a farvi comprendere che la strada è sparita perchè è stata rubata, occupata e integrata dai trasgressori alla loro proprietà; se non sono bastate la Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta nel 2011 dall'Ing. Faraone e nemmeno le testimonianze di tre periti e dell'ex Comandante dei VVUU di Sant'Angelo a Cupolo, vuol dire che non avete voluto spalancare gli occhi, oppure che siete stati artificiosamente bendati e imbottigliati da una banda di spregiudicati, contrariamente ad altri vostri colleghi, che invece hanno acceso il microscopio e il cannocchiale, come Antonio Clemente, Giacomo Iannella, Sergio Pezza, etc. etc.

Circa la pericolosità del secondo incrocio
e l'inaccessibilità della via comunale
Senza stare a ripetere e a mostrarvi i 16 certificati attestanti la pericolosità del secondo incrocio tra la SP18 e la via comunale, mi limito a richiamare solo 3 elementi probatori che avete già visto, atti a dimostrare che la Galeone è responsabile non solo di falsità, corruzione e depistaggio (essendo riuscita ad ingannare anche le SS.LL.), ma ancor più per aver rifiutato di emettere ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 328 cp e dell'art. 54 del TUEL, in quanto:

A.    


per 4 lunghi anni la Galeone non ha voluto emettere ordinanze contingibili e urgenti, come il 22.11.2018 ha invece fatto il suo successore, Dr.  Cappetta, che ha ordinato al Sindaco D'Orta di rimuovere tutte le opere abusive e mettere in sicurezza la strada. (clicca qui e vali all'Ordinanza del Prefetto)
(clicca sull'immagine per ingrandire)
         .

B.     
Nel mese di aprile 2014, mentre erano in corso i due processi contro l'ex Sindaco Bosco e il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, fu operato un lavoro di adeguamento dell'incrocio pericoloso alle reali dimensioni della mappa catastali. Alla fine dei lavori chiesi, ma non ottenni, il certificato di agibilità al Comandante dei VV.UU. e agli ingegneri responsabili del Servizio Viabilità della Provincia, così scrivevano:  (clicca qui e vedi documento intero

Forse a voi è sfuggito, ma se i due ingegneri della Provincia, al fine di eliminare "completamente i rischi dell'intersezione in curva", consigliano di spostare l'incrocio "in zona di maggiore visibilità a vantaggio anche della circolazione", significa non solo che l'incrocio è ancora pericoloso, non è conforme al C.d.S. e che perciò rifiutano di concedere l'agibilità, ma significa che sanno benissimo che sul cimitero c'è il primo sbocco, che è ostruito da un illecito muretto e che, se fosse riaperto dal Comune, eliminerebbe ogni pericolo, ogni disagio e ogni intralcio alla circolazione stradale.
Può succedere a tutti, specie quando ci sono troppi documenti discordanti da analizzare, mettere a confronto e ricordare; ma appare un po' difficile supporre che entrambi avete perso di vista due elementi così importanti. che attestano la pericolosità, le opere abusive e le condizioni pietose della via comunale. Condizioni per le quali, pochi mesi dopo il trasferimento della Galeone, il nuovo Prefetto di Benevento si è tutelato ed ha fatto ciò che nessuno ha voluto fare prima.
Tanto ed altre 14 certificazioni che avreste dovuto vedere sui DVD non sono bastate a non farvi abbagliare dalla Galeone, dal Sindaco D'Orta, dal Comandante Alfano e da tutta la banda dei corrotti, per spiegare che l'incrocio è tuttora pericoloso?,  che la strada comunale è inagibile?, che essa e l'incrocio non sono conformi alle norme di sicurezza statuite dal Codice della Strada?, che Via Vallone San Nicola è impercorribile al transito simultaneo di due utilitarie?, sebbene sia larga 8 m. lungo la recinzione di casa mia, più di 10 metri sugli incroci ed è inaccessibile ai TIR, non perchè "di fatto non è mai esistita", ma perchè di fatto è stata abbandonata, rubata, coperta da alberi, opere abusive e fatta sparire da 3 delinquenti protetti dagli amministratori comunali.
Vi pare giusto che, pur avendo pagato gli oneri di urbanizzazione 27 anni fa, pur avendo realizzato un fabbricato nel rispetto di tutte le leggi, pur avendo civilmente ceduto 150 mq di terreno edificabile alla via comunale per renderla più larga e più sicura, pur continuando a pagare le tasse, le imposte e 2.200 € di IMU annue al Comune, pur avendo perduto una florida attività produttiva e 23 anni di lavoro, noi dovremmo pagare e tollerare gli sconfinamenti, le prepotenze e i soprusi degli indigeni, lo stipendio e gli abusi edilizi del Sindaco, le corruttele del Prefetto, degli Amministratori dello Stato e dei loro adepti, le omissioni e le falsità di spregiudicati delinquenti, mentre i loro delitti vengono sistematicamente prescritti, archiviati e restano impuniti per colpa dei magistrati?
Immagino che sappiate che ho studiato molteplici discipline, ma non per esercitare il vostro mestiere.  Perciò, non so se a voi giudici é permesso di sbagliare ed eventualmente correggere i vostri errori. Ma so che l'istituto dell'autotutela e del ravvedimento è valido, tollerato e vivamente suggerito in tutte le amministrazioni pubbliche, nel privato, nei confessionali delle chiese e persino incentivato dallo Stato, per chi rischia il 41/bis o per chi ammette le sue colpe al fine di avere l'assoluzione o la riduzione della pena, perchè, in qualunque nazione civile, democratica e garantista, chi sbaglia e persino chi ha dolosamente ammazzato suo padre deve avere la possibilità di rimediare al proprio errore, alla svista, alla colpevole o non colpevole distrazione, altrimenti chiunque rimane accecato dalle balle o dai fari abbaglianti degli altri conducenti della strada, perde il controllo del proprio mezzo ed esce fuori strada, ammazzando però un'incolpevole padre di famiglia che staziona ai bordi di una via dissestata, dovrebbe essere condannato a morte, o quantomeno alla segregazione eterna, al pari di chi aveva l'obbligo di mettere in sicurezza la via, adeguarla ai criteri dettati dal Codice della Strada e non ha fatto il suo dovere, non per 30 gg, ma per 4 anni.
Detto questo, vi invito a riesaminare il fascicolo e a rivalutare serenamente le vostre deduzioni entro 20 gg, non uno di più, perchè non mi darò pace, finché la Giustizia accenderà i riflettori su tutte le falsità, non solo quelle della Galeone, del Comandante Alfano e dei loro sottoposti.
Distintamente saluto, ringrazio e resto in attesa di cortese risposta, verbale o scritta.
Sant'Angelo a Cupolo, 25 giugno 2020

domenica 14 giugno 2020


L'EX PREFETTA di BENEVENTO  
NON E' COLPEVOLE.
(clicca sulle immagini per ingrandire)

LA DECISIONE DEL GIUDICE 
PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il dr. Vincenzo Landolfi, 
Letti gli atti del procedimento penale contro l'ex Prefetto di Benevento, Galeone Paola;
Letta
la richiesta di archiviazione del PM, Dr. Sansobrino;
Letta
l'opposizione di Paradiso Attilio;

dispone

"l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia del reato, avendo ritenuto che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagata Galeone Paola, ex Prefetto di Benevento, per le ragioni analiticamente esposte dal P.M. nella richiesta di archiviazione, che meritano di essere integralmente condivise. Pertanto ha ritenuto che le indagini suppletive indicate da parte opponente sono superflue."

 I FATTI, LE PROVE E I REATI DENUNZIATI

Il 16 agosto 2018 querelai l'ex Prefetta di Benevento, perchè mistificava la verità e falsamente riferiva al Ministro dell'Interno "che agli atti del Comune la strada per raggiungere l'immobile dei coniugi Paradiso risultava essere solo quella parte di strada comunale che dalla limitrofa strada provinciale porta al lotto dove è ubicato il fabbricato Paradiso", quando invece i rimanenti 120 metri sono tuttora invasi da alberi, relitti, rovi, da una recinzione e un fabbricato abusivo, integralmente invasivi della via comunale, colpiti da ordine di abbattimento,  ma non demoliti dal trasgressore, né dal Comune (clicca qui ed apri la querela).
Inoltre, chiedevo l'imputazione coatta e l'adozione di misure restrittive nei confronti del Prefetto, in quanto la Galeone rifiutava di ordinare al Comune di sgombrare la strada, di renderla transitabile nei due sensi di marcia e di metterla in sicurezza a norma del Codice della Strada, come invece ha poi fatto il Prefetto Cappetta, che il 22 novembre successivo ordinò lo sgombro e la messa in sicurezza della via al Sindaco D'Orta, che non ha disposto nemmeno la rimozione degli alberi e della rudimentale recinzione (clicca qui e leggi l'Ordinanza).
Infine, querelavo la Galeone per i reati di depistaggio, occultamento di verbali pubblici, diniego di accesso agli atti e per aver corrotto l'ex Comandante di Polizia Stradale, Dr. Renato Alfano, convincendolo a formulare una perizia vergognosamente e spudoratamente falsa, ove il militare attestava che la strada comunale Via Vallone San Nicola fosse sicura al 100%, quando agli atti processuali sono presenti 16 certificazioni redatte dallo stesso Comune di Sant'Angelo a Cupolo, dal servizio Viabilità della Provincia di BN, dal Comandante della Polizia Municipale, dai Carabinieri ... e persino dal Presidente del Tribunale, Dr.ssa Marilisa Rinaldi, e dal Sostituto Procuratore, Dr. Giacomo Iannella, ove risulta che la via è pericolosa, non rispetta le norme di sicurezza del Codice della Strada, non è accessibile con i TIR, è invasa da opere abusive, non è stata mai dismessa e non consente la doppia circolazione dal cimitero all'incrocio pericoloso
Avevo chiesto che il PM interrogasse: a) Geom. Claudio Petrella (responsabile del demanio in servizio presso l'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo; b) Ing. Ernesto Faraone (Consulente Tecnico del Tribunale), c) il Maresciallo Ugo Guerriero (comandante della Pulizia Municipale), ma il P.M. Sansobrino non ha ascoltato nessuno dei tre, con buona pace del giudice Landolfi, il quale ritiene che le indagini suppletive chieste dallo scrivente sono superflue.
Tanto basta per comprendere la contradditoria decisione del GIP e per ribadire l'antico proverbio secondo il quale: "non c'è peggior sordo chi non vuol sentire", oppure: "Il sordo peggiore di chi non vuol sentire è quello che non ti fa manco aprire bocca, perchè è convinto di sapere già tutto e di stare nel giusto".
In tal modo il Giudice Landolfi fa intendere che la verità deve essere sepolta in archivio e che i reati dei militari e della Prefetta non devono venire alla luce perchè, qualora i testi fossero stati ascoltati dal PM, avrebbero rischiato di scoperchiare il vaso di Pandora, avrebbero sputtanato il suo collega, Flavio Cusani, che aveva già ingiustamente graziato la Paoletta, ed avrebbero fatto si che fossero rinviati a giudizio il Comandante Alfano, il suo luogotenente, gli agenti di Polizia Giudiziaria e la Prefetta imperfetta, poi beccata a Cosenza con una mazzetta di 700 € nella borsetta.
(Clicca sulle immagini per ingrandire il testo)
Attilio Paradiso

lunedì 8 giugno 2020


Informazioni a seguito denuncia del 2/3/2020.


Al PRESIDENTE della  REPUBBLICA
Al MINISTRO di  GIUSTIZIA
Al CONSIGLIO SUPERIORE della  MAGISTRATURA

Io sottoscritto Paradiso Attilio, nato a Casalbore (AV) il 18/2/1951 e residente in Sant'Angelo a Cupolo BN) in Via Vallone San Nicola n. 2,  attilio.paradiso@pec.it, rappresento quanto segue.

Con l'esposto-denuncia del 2/3/2020 ho già rappresentato le molteplici limitazioni di libertà subite dalle forze dell'ordine e le querele temerarie di rimbalzo sporte dai funzionari del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, dai funzionari della Questura, da alcuni poliziotti e dal Procuratore della Repubblica di Benevento, Dr. Aldo Policastro, sulla base di notizie artefatte e testimonianze abilmente condizionate.

In particolare, al punto elenco n. 7,  evidenziavo che il Dr. Policastro, non paco di una denuncia archiviata per infondatezza del reato, ancora una volta e mi accusava di aver violato l'art. 650 del c.p.p., poggiando le prove sulla base di notizie false e fatti non corrispondenti a quelli realmente accaduti.

Cosicché, a fronte dei procedimenti penali n. 3110/19/21 e n. 4391/19/21, il Dr. Policastro e il Procuratore Aggiunto della Repubblica mi hanno recentemente notificato il decreto di imputazione diretta e l'avviso a comparire in giudizio il 15 dicembre p.v.

Ancora una volta, quindi, sarò costretto a sopportare oneri, a fronteggiare le prepotenze e a sopportare le cattiverie delle autorità statali, per difendermi da accuse infondate e da reati che non ho commesso, perchè non ho mai opposto resistenza alle forze dell'ordine, se non quando mi rifiuto, pacificamente ed educatamente, di obbedire agli ordini illegittimi dei poliziotti e/o dei vigilanti privati, consistenti nella privazione di diritti consentiti dall'Art. 21 della Costituzione italiana: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Ma le azioni che denuncio non terminano qua, perchè il Dr. Policastro e il Procuratore Aggiunto mi hanno notificato pure la proposta di archiviazione di una mia remota denuncia contro il Prefetto di Benevento, contro la quale il 22 maggio scorso ho depositato opposizione alla richiesta di archiviazione, con una dettagliata istanza ipertestuale che prego di leggere su un PC connesso ad Internet, congiuntamente ai 12 link in essa contenuti, altrimenti non sarà possibile valutare l'operato dei due Dirigenti, che con la presente chiedo di censurare e allontanare da Benevento.

Chiedo pertanto che le SSLL accertino la verità e le responsabilità del Dr. Aldo Policastro, del Dr. Giovanni Conzo, anche previo mia escussione, non solo per le azioni intimidatorie e persecutorie esercitate nei miei confronti, ma per le pressioni operate nei confronti degli operatori di Polizia e dei funzionari dipendenti, che trovano puntuale conferma nelle testimonianze addomesticate, nei vistosi ritardi dell'azione penale, nelle irrazionali richieste di archiviazione dei PM, nelle incoerenti archiviazioni dei GIP e nella sentenza assolutoria n. 1918/2016 emessa dalla Dr.ssa Marilisa Rinaldi, poi promossa a Presidente del Tribunale.

Sant'Angelo a Cupolo, 30 maggio 2020

sabato 30 maggio 2020


Proposta per interrogazione parlamentare
alla Ministra Luciana Lamorgese
da On.li Sabrina Ricciardi, Danila De Lucia,
Pasquale Maglione e Angela Ianaro
al Ministro dell'interno - per sapere:
premesso che

- il Sig. Paradiso Attilio, residente in Sant'Angelo a Cupolo (BN), ha chiesto al Ministro dell'Interno affinché nominasse gli ispettori, perchè accertassero i fatti denunciati a carico della Prefettura di Benevento con istanza del 2 marzo2018, ove emergono apparenti reati di depistaggio, corruzione, falso ed omissioni in atti di pubblico ufficio.

- Con una seconda istanza del 23 aprile 2018 ed altre più recenti, ancora più dettagliate delle precedenti, il Sig. Paradiso ha informato il Ministro Salvini e la Ministra Lamorgese sulle notizie artefatte e non veritiere conferite dal Prefetto Galeone al Ministero, corredando l'istanza con indiscutibili elementi probatori e con imbarazzanti documentari filmati.

- Con esposto-querela del 22 agosto 2018, trasmesso alla Procura e al nuovo Prefetto di Benevento, il Paradiso ha denunciato l'attività vessatoria, gli arresti e le aggressioni subite dalle forze dell'ordine e da diversi funzionari dello Stato, che per l'ultimo si sono sostanziate in una illecita ordinanza emessa dalla Questura di Benevento, anziché dal Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, con la quale i vice Questore obbligava il Paradiso ad eseguire una Accertamento Sanitario Obbligatorio senza nemmeno il supporto di una certificazione medico-specialistica.

TANTO PREMESSO CHIEDIAMO
di interpellare il Ministro dell'Interno per sapere quali determinazioni ha adottato o intendesse assumere in ordine ai fatti denunciati dal Sig. Paradiso, atteso che la sua famiglia è da 23 anni privata dei diritti alla sicurezza, alla libera circolazione, all'esercizio di libera attività produttiva e ad equa giustizia, a causa di un breve tratto di strada comunale occupata da un fabbricato costruito sulla via, da recinzioni abusive, relitti, alberi ed opere edilizie non abbattute dagli Amministratori comunali di Sant'Angelo a Cupolo, né fatte demolire dai Prefetti che si sono succeduti da 23 anni ad oggi.

De che il Paradiso ha ripetutamente denunziato i fatti ai vari Ministri dell'Interno, oltre che alla Magistratura, senza però ottenere un ben che minima risposta.

domenica 24 maggio 2020

La legge è uguale per tutti,
anche nella città della strega.
Dopo innumerevoli ritardi, cambi di giudici inquirenti e di palleggiamenti tra la Procura e i Giudici per le Indagini Preliminari, il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo a Cupolo vengono processati e assolti da due collegi giudicanti, presieduti dalla Dr.ssa Daniela Fallarino e dalla Dr.ssa Marilisa Rinaldi.
In breve sintesi, la Fallarino assolve il Sindaco EGIDIO BOSCO, perchè ritiene che il risponsabile del reato di omissione/rifiuto di atti legati alla sicurezza pubblica sia Nicola Maioli, in quanto  competente a redigere un progetto e un preventivo di spesa per eliminare i rischi per la pubblica incolumità su un incrocio tra due strade comunali, mentre la Rinaldi, tre mesi dopo la sentenza della collega Fallarino, ritiene che la colpa non sia di NICOLA MAIOLI, ma del Sindaco Bosco.
Sta di fatto che entrambi i Pubblici Ministeri hanno attribuito la colpa sia al Sindaco che a Nicola Maioli, perchè entrambi sono tenuti a garantire la sicurezza sulle strade comunali ai sensi del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).
Ecco cosa scrive la Dr.ssa Rinaldi nella Sentenza, emessa dopo 7 anni e 3 mesi dalla denunzia, a tempo ampiamente scaduto:


"Orbene, le doglianze esposte dal Paradiso nel corso della lunga e articolata deposizione hanno, dal punto di vista pratico, trovato ampia conferma nella complessiva istruttoria dibattimentale.

Non v'è dubbio, infatti che il tratto di strada oggetto della contestazione crei un evidente situazione di pericolo per la sicurezza stradale non solo per chi dalla strada comunale si immette sulla Provinciale, ma anche dalla strada Provinciale debba effettuare una manovra di svolta verso destra in direzione della strada comunale, anche in considerazione del dislivello verso l'alto, che rende ancora più difficile la manovra.

La situazione di pericolosità ha, peraltro, trovato conferma nelle dettagliate relazioni a firma dei consulenti, ing. Faraone e geom. Spallone e nelle deposizioni rese da tutti i testi escussi.

Il teste Faraone (CTU) ha ribadito la pericolosità sia per i veicoli in uscita che per quelli in entrata provenienti da Benevento, anche in considerazione del dislivello tra la strada Provinciale e quella Comunale, dovendo il conducente del veicolo cercare di allargarsi per accedere al fondo di proprietà del Paradiso, spostandosi verso la sinistra della mezzeria.

Negli stessi termini si è espresso il consulente di parte nel procedimento civile, geom. Spallone, il quale ha confermato la pericolosità della strada per tutti i veicoli, sia in entrata che in uscita, sussistente anche dopo i lavori di miglioramento realizzati dall'Amministrazione comunale.

Alle medesima è pervenuta, inoltre, anche l'informativa redatta dai carabinieri di Benevento il 29 aprile 2011"

"La vicenda della contestazione risulta, quindi, del tutto pacifica."

"Nessun potere decisorio in merito ad interventi straordinari risulta, infatti, ipotizzabile in capo al Maioli, trattandosi di soggetto non titolare del potere di gestione delle risorse economiche del Comune"

"In conclusione, non sussistendo l'ipotizzato rifiuto e/o omissione da parte dell'imputato, in assenza del già richiamato elemento normativo, Maioli Nicola deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste."
Ecco, invece, cosa scrive il Dr. Giacomo Iannella, impugnando in Corte d'Appello la sentenza della Rinaldi:

Erronea interpretazione dell'art. 328 c.p.: L'impugnata sentenza anzitutto erra nell'impostazione della motivazione prendendo le mosse dall'interpretazione della norma penale di cui all'art. 328 I c., ma definendo in realtà gli estremi del reato di omissione di cui al secondo comma dell'art 328 c.p., laddove afferma che "rifiutare significa manifestare (in qualsiasi forma) a chi ha rilasciato l'atto la volontà di non compierlo".
Infatti, la motivazione mette erroneamente in correlazione il comportamento omissivo dell'imputato e le richieste del Paradiso (parte civile) sotto il profilo del mancato compimento dell'atto richiesto da quest'ultimo. Contraddittoriamente afferma, poi, che certamente sussistevano ragioni di "sicurezza pubblica" essendo l'incrocio tra via Regina Elena del comune di Sant'Angelo a Cupolo e la strada provinciale pacificamente pericoloso per la sicurezza stradale e quindi per l'incolumità pubblica e non solo per quella del Paradiso.

Erronea valutazione delle risultanze processuali: Definito cosi il dato oggettivo sia dell'urgenza di provvedere, che delle ragioni di pubblica sicurezza, erroneamente la sentenza conclude che non si ravvisa "alcun rifiuto di atto di ufficio o condotta omissiva da parte dell'imputato" che, quale tecnico comunale, " nessuna misura specifica avrebbe potuto adottare in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto". Invece il tecnico comunale (al di là della facoltà del sindaco di adottare atti contingibili e urgenti a tutela della incolumità pubblica di cui all'art. D.Lgs. 267/2000) ha la competenza specifica per la gestione tecnica  e amministrativa dell'attività relative ai lavori pubblici, la manutenzione delle strutture e infrastrutture comunali, la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari, quantificandone anche la spesa occorrente e anche per l'elaborazione delle proposte di delibera per la giunta comunale.

Nulla di tutto ciò è stato fatto dal Maioli al fine di mettere in sicurezza via Regina Elena allo sbocco sulla strada provinciale, né per ridurre il pericolo dislivello tra le due strade e né per rendere meno pericoloso l'accesso dalla strada provinciale. A fronte di ciò, alcun rilievo possono avere le richieste e le proposte del Paradiso, ma piuttosto vale il dato oggettivo ricavabile dall'informativa CC del 29/04/2011 richiamata dalla stessa sentenza, perchè acquisita dagli atti del tribunale, dalla quale risulta che il Comune si era limitato ad installare un segnare un segnale di stop e di direzione obbligatoria a destra, del tutto inidonei ad eliminare per quanto di competenza l'estrema pericolosità dell'incrocio.

Né risulta che il Maioli si sia mai attivato in tal senso a mezzo di una "proposta" alla giunta o al sindaco, atto anche questo di sua competenza, che sarebbe valso quantomeno ad escludere una volontà omissiva di fronte al pericolo conclamato.

P T M

Questo PM chiede che la Corte di Appello dichiarasi Maioli Nicola responsabile del reato ascrittogli, condannandolo a congrua spesa.