domenica 24 maggio 2020

La legge è uguale per tutti,
anche nella città della strega.
Dopo innumerevoli ritardi, cambi di giudici inquirenti e di palleggiamenti tra la Procura e i Giudici per le Indagini Preliminari, il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo a Cupolo vengono processati e assolti da due collegi giudicanti, presieduti dalla Dr.ssa Daniela Fallarino e dalla Dr.ssa Marilisa Rinaldi.
In breve sintesi, la Fallarino assolve il Sindaco EGIDIO BOSCO, perchè ritiene che il risponsabile del reato di omissione/rifiuto di atti legati alla sicurezza pubblica sia Nicola Maioli, in quanto  competente a redigere un progetto e un preventivo di spesa per eliminare i rischi per la pubblica incolumità su un incrocio tra due strade comunali, mentre la Rinaldi, tre mesi dopo la sentenza della collega Fallarino, ritiene che la colpa non sia di NICOLA MAIOLI, ma del Sindaco Bosco.
Sta di fatto che entrambi i Pubblici Ministeri hanno attribuito la colpa sia al Sindaco che a Nicola Maioli, perchè entrambi sono tenuti a garantire la sicurezza sulle strade comunali ai sensi del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).
Ecco cosa scrive la Dr.ssa Rinaldi nella Sentenza, emessa dopo 7 anni e 3 mesi dalla denunzia, a tempo ampiamente scaduto:


"Orbene, le doglianze esposte dal Paradiso nel corso della lunga e articolata deposizione hanno, dal punto di vista pratico, trovato ampia conferma nella complessiva istruttoria dibattimentale.

Non v'è dubbio, infatti che il tratto di strada oggetto della contestazione crei un evidente situazione di pericolo per la sicurezza stradale non solo per chi dalla strada comunale si immette sulla Provinciale, ma anche dalla strada Provinciale debba effettuare una manovra di svolta verso destra in direzione della strada comunale, anche in considerazione del dislivello verso l'alto, che rende ancora più difficile la manovra.

La situazione di pericolosità ha, peraltro, trovato conferma nelle dettagliate relazioni a firma dei consulenti, ing. Faraone e geom. Spallone e nelle deposizioni rese da tutti i testi escussi.

Il teste Faraone (CTU) ha ribadito la pericolosità sia per i veicoli in uscita che per quelli in entrata provenienti da Benevento, anche in considerazione del dislivello tra la strada Provinciale e quella Comunale, dovendo il conducente del veicolo cercare di allargarsi per accedere al fondo di proprietà del Paradiso, spostandosi verso la sinistra della mezzeria.

Negli stessi termini si è espresso il consulente di parte nel procedimento civile, geom. Spallone, il quale ha confermato la pericolosità della strada per tutti i veicoli, sia in entrata che in uscita, sussistente anche dopo i lavori di miglioramento realizzati dall'Amministrazione comunale.

Alle medesima è pervenuta, inoltre, anche l'informativa redatta dai carabinieri di Benevento il 29 aprile 2011"

"La vicenda della contestazione risulta, quindi, del tutto pacifica."

"Nessun potere decisorio in merito ad interventi straordinari risulta, infatti, ipotizzabile in capo al Maioli, trattandosi di soggetto non titolare del potere di gestione delle risorse economiche del Comune"

"In conclusione, non sussistendo l'ipotizzato rifiuto e/o omissione da parte dell'imputato, in assenza del già richiamato elemento normativo, Maioli Nicola deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste."
Ecco, invece, cosa scrive il Dr. Giacomo Iannella, impugnando in Corte d'Appello la sentenza della Rinaldi:

Erronea interpretazione dell'art. 328 c.p.: L'impugnata sentenza anzitutto erra nell'impostazione della motivazione prendendo le mosse dall'interpretazione della norma penale di cui all'art. 328 I c., ma definendo in realtà gli estremi del reato di omissione di cui al secondo comma dell'art 328 c.p., laddove afferma che "rifiutare significa manifestare (in qualsiasi forma) a chi ha rilasciato l'atto la volontà di non compierlo".
Infatti, la motivazione mette erroneamente in correlazione il comportamento omissivo dell'imputato e le richieste del Paradiso (parte civile) sotto il profilo del mancato compimento dell'atto richiesto da quest'ultimo. Contraddittoriamente afferma, poi, che certamente sussistevano ragioni di "sicurezza pubblica" essendo l'incrocio tra via Regina Elena del comune di Sant'Angelo a Cupolo e la strada provinciale pacificamente pericoloso per la sicurezza stradale e quindi per l'incolumità pubblica e non solo per quella del Paradiso.

Erronea valutazione delle risultanze processuali: Definito cosi il dato oggettivo sia dell'urgenza di provvedere, che delle ragioni di pubblica sicurezza, erroneamente la sentenza conclude che non si ravvisa "alcun rifiuto di atto di ufficio o condotta omissiva da parte dell'imputato" che, quale tecnico comunale, " nessuna misura specifica avrebbe potuto adottare in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto". Invece il tecnico comunale (al di là della facoltà del sindaco di adottare atti contingibili e urgenti a tutela della incolumità pubblica di cui all'art. D.Lgs. 267/2000) ha la competenza specifica per la gestione tecnica  e amministrativa dell'attività relative ai lavori pubblici, la manutenzione delle strutture e infrastrutture comunali, la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari, quantificandone anche la spesa occorrente e anche per l'elaborazione delle proposte di delibera per la giunta comunale.

Nulla di tutto ciò è stato fatto dal Maioli al fine di mettere in sicurezza via Regina Elena allo sbocco sulla strada provinciale, né per ridurre il pericolo dislivello tra le due strade e né per rendere meno pericoloso l'accesso dalla strada provinciale. A fronte di ciò, alcun rilievo possono avere le richieste e le proposte del Paradiso, ma piuttosto vale il dato oggettivo ricavabile dall'informativa CC del 29/04/2011 richiamata dalla stessa sentenza, perchè acquisita dagli atti del tribunale, dalla quale risulta che il Comune si era limitato ad installare un segnare un segnale di stop e di direzione obbligatoria a destra, del tutto inidonei ad eliminare per quanto di competenza l'estrema pericolosità dell'incrocio.

Né risulta che il Maioli si sia mai attivato in tal senso a mezzo di una "proposta" alla giunta o al sindaco, atto anche questo di sua competenza, che sarebbe valso quantomeno ad escludere una volontà omissiva di fronte al pericolo conclamato.

P T M

Questo PM chiede che la Corte di Appello dichiarasi Maioli Nicola responsabile del reato ascrittogli, condannandolo a congrua spesa.

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