martedì 25 aprile 2023

Oggetto: Abusi edilizi su suolo pubblico .



Ø  Al Prefetto di Benevento

Ø  e p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Il TAR Campania, con la sentenza n. 4640/2016 concernente la strada che mostro nel video, ha espresso le stesse motivazioni che il TAR Calabria ha dato con la sentenza n. 524/2023, ossia che le demolizioni delle opere abusive sul pubblico demanio sono ineludibili, perchè i reati sono ancora più gravi di quelli commessi su suolo privato. Pertanto, le demolizioni di manufatti edilizi realizzati su suolo pubblico sono rigorose, obbligatorie e perciò vincolate all'art. 35 del DPR 380/2001.

Tanto aveva ben compreso il Prefetto Cappetta, che, dopo uno scrupoloso esame degli atti giacenti in Prefettura e delle indagini eseguite dal Procuratore Aggiunto, con provvedimento del 22.11.2018 ordinò all'ex Sindaco di Sant'Angelo a C. di sgombrare le opere abusive dalla via comunale, di ripristinare lo stato dei luoghi e di rendere transitabile la strada, come tutte le strade urbane costeggianti aree classificate fabbricabili dai Piani Regolatori Generali o dai PUC. Perciò, la norma non lascia scampo all'ente proprietario del pubblico demanio, specifica il TAR Calabria, che con la sentenza n. 524/2023  ha respinto il ricorso proposto dal contravventore per l’annullamento dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ingiunto dal Comune, con motivazioni analoghe a quelle espresse dal TAR Campania per i manufatti ostruttivi della via comunale Vallone San Nicola, ossia quella ostruita davanti casa mia.

I giudici amministrativi spiegano che l’ordine di demolizione impartito dal comune trova fondamento nell’art. 35 del Testo Unico Edilizia, in base al quale il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ordina la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi e la messa a norma del bene pubblico abusato, qualora sia accertata la realizzazione di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

Se non fosse così come ha definitivamente sancito l'art. 54 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e il Testo Unico per Edilizia (DPR 380/2001), 2/3 degli italiani avrebbero comodamente rubato allo Stato il patrimonio costiero, le Dolomiti, i laghi, le autostrade e persino la Salerno-Reggio Calabria, senza svenarsi per acquistare un suolo e senza rischiare nemmeno una multa.

Il TAR specifica che l’art. 35 del DPR n. 380/2001 va applicato con particolare rigore, in quanto l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave di quello commesso su suolo privato. L’art. 35, che è volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto .

Per meglio chiarire il concetto, la Sentenza fa inoltre riferimento all’art. 54 del Codice della Navigazione, che attribuisce allAutorità marittima, ovvero a quella delegata, ad esempio i comuni, il potere di ingiungere al contravventore di rimettere le cose in pristino, laddove siano abusivamente occupate aree del demanio marittimo.

Ho tentato in tutte le maniere di spiegare alla S.V., al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica di BN che gli abusi su suolo pubblico vanno puniti senza indugio, amministrativamente e penalmente, in tempi rapidi e più severamente delle ville abusive costruite su suoli privati.

Ma, nessuno ha punito i contravventori, né i Prefetti hanno assunto i poteri sostitutivi con i Sindaci che si sono succeduti nel tempo, né il Collegio presieduto dal Presidente del Tribunale ha condannato il Capo dell'Ufficio Tecnico, perchè l'ing. Nicola Maioli - con piena consapevolezza e dolo - non ha fermato i lavori abusivi, non li ha rapidamente denunziati alla Procura, né li ha sanzionati con le contravvenzioni prescritte "anche" dal Codice della Strada, oltre che dal Testo Unico per l'Edilizia.

Lei si è mai chiesto per quali ragioni l'Ing. Maioli non ha denunziato gli illeciti e non li ha sanzionati a tempo debito, ma ha emesso l'ordinanza di demolizione numerosi anni dopo aver concesso un corposo contributo dello Stato per costruire un fabbricato su suolo demaniale? Si è chiesto quali interessi hanno impedito agli Amministratori e all'Ing. Maioli di irrorare le contravvenzioni ai contravventori? Si è chiesto perchè gli Amministratori comunali non si sono costituiti dinanzi al Consiglio di Stato?, nemmeno quando i giudici amministrativi hanno ribaltato la Sentenza dei colleghi del TAR Campania, le Leggi italiane, quelle europee ed hanno sentenziato che coloro i quali hanno costruito un fabbricato e una recinzione abusiva sulla via comunale diventano proprietari del pubblico demanio, "con salvezza d’ogni ulteriore determinazione del Comune", che tuttavia non intende tutelare l'interesse pubblico, né adempiere un obbligo di legge, quantunque ho diffidato e querelato il Sindaco, il Responsabile dell'UTC e gli Assessori addetti alla tutela del demanio e alla tutela delle vie comunali, nell'interesse legittimo mio, della mia famiglia e nell'interesse primario dell'Ente, della Giustizia e della collettività.

Detto ciò, avverto la S.V. che, se intendesse ancora ritardare l'adozione dei poteri sostitutivi, la demolizione delle opere abusive e il ripristino della legalità, occuperò a tempo pieno la via antistante la Prefettura, dopo aver integrato la denunzia-querela che le ho trasmesso il 2.12.2022.

Naturalmente, informerò il Pubblico Ministero, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri degli illeciti commessi dai Comandanti della Polizia Stradale di BN e della Polizia Comunale di Sant'Angelo a Cupolo, ossia quelli incaricati dal Prefetto Galeone, dalla S.V. e dal Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, per attestare che via Vallone San Nicola non presenta profili di intransitabilità, di pericolosità e perciò è conforme al Codice della Strada.

Due domande:

1.    il Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, la Procura della Repubblica e la S.V. devono salvaguardare la legalità, i diritti e la sicurezza pubblica oppure sono tenuti a proteggere e a perdonare i reati, le prepotenze e le ruberie di chi delinque?

2.  Se il Sindaco di Benevento non sanzionasse e non ordinasse lo sgombro di un manufatto abusivo dalla strada comunale, Lei assumerebbe i poteri sostitutivi o, come hanno sentenziato i Giudici del Consiglio di Stato, permetterebbe a un garibaldino di coltivare un giardino e di usucapire un angolo di Corso Garibaldi? 

 

(clicca sull'immagine per ingrandire)

Belluno, 25 aprile 2023


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