martedì 26 ottobre 2021

SENTENZA  n. 05910 del 17/08/2021


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso NRG 1624/2017, proposto da Cosimo Pastore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mannetta, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 137, presso l’avv. Luigi Tecce,

contro

il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 4640/2016, resa tra le parti, concernente l’ordinanza comunale di demolizione n. 2 del 6 febbraio 2014, relativamente ad opere edili abusive costruite su strada pubblica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;

Ritenuto in fatto che:

§  il sig. Cosimo Pastore dichiara d’esser proprietario nel territorio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (BN), loc. Pastene, d’un terreno censito al CE fg. 4, partt. 465, 467 e 469, sito tra la SP n. 18 ed il vicolo Vallone S. Nicola, il lato S del quale termina a spigolo all'incrocio ove confluiscono le due predette strade;

§  il vicolo Vallone S. Nicola, che si stacca a SX dalla SP n. 18, pur se inserito al n. 59) dell’elenco delle strade comunali di Sant’Angelo a Cupolo, in realtà s’appalesa un tratturo vicinale, asfaltato solo per pochi metri vicino all’incrocio e poi sterrato senza manutenzioni di sorta;

§  esso un tempo si ricongiungeva a detta SP vicino al cimitero di Pastene e oggi è senza sbocco da tempo, dopo la costruzione del parcheggio comunale a servizio del cimitero stesso, da cui è separato dal relativo muro di cinta a sostegno del sovrastante terrapieno, di talché il vicolo oggidì serve in pratica solo per raggiungere i fondi latistanti;

§  lungo il vicolo, sul lato DX sorge l’edificio di proprietà del sig. Pastore, diviso da esso da una recinzione e che affaccia pure sulla SP n. 18, seppur con diversi livelli, poiché il vicolo è ad una quota più alta dell’altra strada;

Rilevato altresì che:

·         con del 22 gennaio 2014, il Comune inviò al sig. Pastore l’avviso d’avvio del procedimento per la sanzione contro abusi edilizi, contestando a lui e ad altri soggetti l’avvenuto sconfinamento su tale vicolo, accertato dai tecnici comunali in base rilievi topografici sulla parte iniziale di esso;

·         con ordinanza n. 2 del successivo 6 febbraio, il Comune ingiunse al sig. Pastore in una cogli altri soggetti responsabili «… di procedere alla demolizione/rimozione delle opere abusive..., realizzate su suolo pubblico…», consistenti nella: a) realizzazione di una recinzione di complessivi m 67,30 di cui m 13,30 realizzata in blocchetti di calcestruzzo con sovrastante rete metallica e m 54,00 con paletti in legno e/o in cemento e rete metallica; b) realizzazione d’un piano seminterrato, esteso mq 20,25 su suolo pubblico;

·         avverso tal statuizione insorse quindi il sig. Pastore innanzi al TAR Campania, con il ricorso NRG 2573/2014, deducendo:

1) la piena liceità della costruzione dell’edificio (ricostruito col contributo della l. 219/1981), nonché la natura non demaniale del vicolo Vallone S. Nicola (non sussistendo né il titolo d’acquisto al demanio comunale, né l’uso pubblico), avendo l'iscrizione della strada negli appositi elenchi delle strade comunali un mero valore dichiarativo e ricognitivo, mai costitutivo di tal proprietà pubblica e non bastando a fondare tal demanialità il transito di fatto del pubblico (si tratta in realtà d’una piccola strada vicinale di larghezza non superiore a m 3, mentre la frontistante proprietà si colloca a m 5, donde l’inutilità dello sconfinamento);

2) il difetto d’istruttoria, svolta senza tener conto della reale situazione della strada, invece chiarita con dovizia di particolari dalla CTP dell’ing. Vincenzo Forgione (in atti), nonché la mancanza dell’affermato, ma non motivato sconfinamento su una strada di cui il Comune non dimostra, con rigore, la proprietà e l’uso pubblico e che invece subì una sdemanializzazione tacita per concludentia. L’adito TAR, con sentenza n. 4640 del 10 ottobre 2016, respinse la pretesa attorea, in quanto:

a)      non era contestabile l’esistenza della strada Vallone San Nicola, il cui tracciato fu verificato a mezzo di specifici rilievi topografici effettuati in loco dal geom. Alessandro Panella, mediante utilizzo «di strumentazione elettro-ottica (teodolite con elettrodistanziometro e prisma ottico) ed elaborato con il programma catastale PREGEO, previa acquisizione delle coordinate catastali dei punti di appoggio ed identificati dai PF…» e le relative risultanze furono esposte nell’apposita relazione del 12 dicembre 2013, presupposta all’ordine di ripristino;

b)      la natura demaniale di detta stradina non era revocabile in dubbio;

c)       mancarono i presupposti d’una sdemanializzazione tacita; d) fu irrilevante la distanza di m 5 dalla proprietà frontistante, giacché il tracciato e le misure esatti furono definiti dall’accertamento strumentale del geom. Panella e la recinzione di quella proprietà fu realizzata in posizione arretrata rispetto al sedime del vicolo;

Appellò quindi il sig. Pastore, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dei tal sentenza per:

1) – l’insussistenza d’una via pubblica nella consistenza accertata dal geom. Panella e l’indebito rifiuto di CTU (di cui sussistevano i presupposti), nonostante in sede penale la perizia dell’ing. Di Matteo avesse concluso in modo consimile alla relazione Forgione, pure per l’assenza dei requisiti idonea ad affermare la demanialità del vicolo;

2) – l’erronea sopravvalutazione delle misurazioni eseguite dal geom. Panella, in totale assenza di contraddittorio o di assunzione di riscontri in loco, specie dopo il regolamento di confine (cfr. memoria conclusiva in 1° grado, depositata il 29 giugno 2016) tra la proprietà frontistante e gli altri immobili lungo la strada vicinale, non intaccata né dalla proprietà, né dalla recinzione attorei;

3) l’erronea ricostruzione dei fatti operata dal TAR; Considerato in diritto che: – l’appello è meritevole d’accoglimento, con riguardo anzitutto alla perizia dell’ing. Di Matteo, (v. perizia CTU Ing. ) già incaricato dalla Procura della Repubblica di Benevento nella causa penale innanzi a quel Tribunale; – detta perizia andò a confutazione di quanto verificato dal geom. Panella, CTP del Comune nella causa civile promossa dal sig. Attilio Paradiso e consorte, proprietario frontistante, con riguardo sia all’ampiezza del vicolo Vallone S. Nicola, che della natura di strada vicinale (Tutto in netta contrapposizione alle 20 certificazioni pubbliche);

– sul punto l’ing. Di Matteo chiarì che «… erroneamente sulla mappa catastale viene riportata una strada comunale non esistente sui luoghi così come riscontrabile dalla documentazione acquisita e allegata alla presente; … il tratto di strada comunale, che va dal cimitero fino a raggiungere l’immobile di proprietà degli attori, non era esistente già dal 1980 (falso vedi mappa catastale storica e mappa catastale recente), come ampiamente documentato dal rapporto fotografico eseguito dall’allora tecnico comunale Geom. Osvaldo Mazzei nel gennaio 1980; … le opere di realizzazione del parcheggio pertinenti il cimitero e dell’installazione della cabina di trasformazione dell’ENEL sono stati eseguiti antecedentemente alla ultimazione dei lavori del fabbricato degli attori. Pertanto, consegue che i coniugi Paradiso non hanno mai usufruito del tratto di strada in questione non esistente materialmente sul posto, e di conseguenza l’ente Comune non ha commesso nessuna illegittimità con la costruzione del parcheggio di pertinenza del cimitero…»;

– in secondo luogo, il sig. Paradiso e gli altri proprietari, che insistono tuttora sulla strada vicinale in questione, a suo tempo (21 luglio 1997) regolarono in via negoziale e stragiudiziale i confini delle reciproche proprietà con la strada pubblica senza richiedere l’intervento del Comune, ammettendo implicitamente che non si trattasse di viabilità pubblica;

– tutto ciò fu rappresentato dal sig. Pastore al TAR con la memoria del 29 giugno 2016, sebbene la sentenza nulla avesse poi detto al riguardo, disattendendo anche l’istanza attorea di CTU, alla luce, tra l’altro, degli accertamenti con rilievi tecnologici in situ;

– nondimeno, non è possibile inferire da siffatti rilevi, incontestata essendo l’attuale consistenza del vicolo, la natura di esso qual pubblica via, giacché una cosa è rilevare che un sito ospiti o abbia un tempo ospitato una strada iscritta nell’elenco delle vie comunali, ben altro è stabilire per tal solo fatto che permanga comunque l’idoneità di essa, nella consistenza in cui si trovi, all’uso pubblico, che avvenga ad opera d’una collettività indeterminata di persone;

– al riguardo, è jus receptum in primo luogo il principio per cui l'iscrizione d’una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste la funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, nel senso di porre una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa presunta solo juris tantum (cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 2010 n. 1624 e, da ultimo, Cons. St., II, 18 maggio 2020 n. 3158), basata in particolare sull’assenza o sulle sopravvenute non idoneità in sé e non utilità di essa a soddisfare un interesse pubblico generale (cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 2018 n. 5820);

– inoltre, è parimenti fermo in giurisprudenza il principio in virtù del quale può avvenire anche in modo tacito (o, meglio, per concludentia) la sdemanializzazione di una strada, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o d’inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, qual conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (cfr. Cass., II, 16 ottobre 2020 n. 22569), atti e fatti tra i quali rientra la sopravvenuta trasformazione irreversibile del sedime stradale in un tratturo senza sbocco e che si perde nella campagna, come nella specie, tant’è che il vecchio vicolo serve ormai qual ingresso solo a fondi privati;

– invero, cessò la materia del contendere innanzi al Tribunale di Benevento sulla causa possessoria inerente al muretto di recinzione della proprietà Paradiso, essendosi il sig. Pastore impegnato a tracciare un viottolo per l’accesso alla predetta proprietà, accordi, tutti questi, assunti certo senza il Comune e tra i soli proprietari latistanti dell’antico vicolo, ma che ne fanno arguire la sopravvenuta natura non pubblica, evidenziando al più una funzione meramente servente dei fondi di costoro; – da ciò discende a più forte ragione la sostanziale estraneità dei rilievi strumentali svolti dal geom. Panella all’effettivo stato attuale del vicolo stesso, perché svolti sulla scorta di una rappresentazione solo grafica e non fisica del relativo tracciato;

 – nella presente controversia il Comune è rimasto contumace e pare allora al Collegio d’inferire da tal circostanza, almeno allo stato, una fattuale indifferenza di detta P.A. alle sorti del vicolo, il quale è, d’altronde, non quello posto nei grafici, ma come risulta dai lavori per il parcheggio del cimitero comunale di Pastene, il quale è plausibile presumere prioritario rispetto al vicolo stesso;

– in definitiva, l’appello va qui accolto, con salvezza d’ogni ulteriore determinazione del Comune intimato, ma giusti motivi fanno propendere per la compensazione delle spese del doppio grado; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 1624/2017 in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività comunale di riesame. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente          Diego Sabatino, Consigliere        Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere,         Estensore Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvestro Maria Russo

mercoledì 20 ottobre 2021

 

 Risposta a comunicazione prefettizia.


Egr. Sig. Prefetto,

  • SE per il Comandante Vetrone e per la S.V.  Via Vallone San Nicola è stata urbanizzata e messa in sicurezza dai precedenti Amministratori comunali di Sant'Angelo a Cupolo;
  • SE la via non è stata ridotta a una mulattiera, non è stata occupata da opere abusive realizzate in difformità al P.R.G. e alle norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada;
  • SE la via è percorribile da un lato all'altro e  scrive, senza tener conto delle perizie effettuate da svariati tecnici del Servizio Viabilità della Provincia di BN,  da svariati ingegneri, da un CTU, dalla Sentenza del Tar e dalla Sentenza dei Giudici del Tribunale Penale di BN (raggruppate e visibili attraverso questo link);
  • SE ritiene che il Comandante della Polizia Stradale abbia eseguito un accertamento inappellabile e che Lei non abbia la responsabilità di mettere fine ad un'annosa vicenda giudiziaria;

  • SE ritiene che la responsabilità sia del nuovo Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo e non anche Sua, perchè secondo quanto Lei scrive "il Sindaco opera quale ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica (...) , incolumità pubblica e sicurezza urbana";

SE ha rivisto il filmato, Lei deve solo avere l'accortezza di affidare il peso delle responsabilità al nuovo Sindaco ed augurarsi, altresì, che non succedano incidenti, perchè ho l'esigenza di uscire sulla Provinciale e di andare in paese o al cimitero in carrozzina.



Colgo l'occasione per informare che:

  1. anche la seconda querela sporta dal Capotecnico di Sant'Angelo a Cupolo, secondo la quale lo avrei insultato e minacciato davanti ai suoi collaboratori, è stata archiviata, perchè le accuse erano infondate e non erano sostenibili in giudizio, per quanto fossero state sorrette da due impiegati comunali e dalla persona che ha invaso Via Vallone San Nicola con un fabbricato abusivo.
  2. il 14 settembre scorso sono stato altresì assolto dalle perseveranti denunzie del Procuratore della Repubblica di BN, perché "il fatto non sussiste", ossia perchè i reati denunziati dal Dr. Policastro non esistono.

Tanto Le dovevo riferire, perchè in Italia lo stalking giudiziario non è permesso, in quanto genera danni alla persona vessata, alla sua famiglia e alla collettività, quindi, anche a Lei.

Sant'Angelo a Cupolo, 20 ottobre 2021

Attilio Paradiso


lunedì 30 agosto 2021

Azione di contestazione pubblica.

(Questo documento riproduce esattamente quello
già trasmesso via PEC ai destinatari)


Per garantire l'Art. 16 della Costituzione[1], l'art. 1 del Codice della Strada[2] e la circolazione sulle strade, in un solo anno a Genova è stato demolito e ricostruito un ponte alto 90 m. e lungo più di 1 Km.

A due passi da Benevento, invece, per 24 anni la Prefettura ha permesso che 3 sindaci - in palese difformità a una Delibera di Giunta e alle leggi dello Stato - tenessero chiusa una via comunale lunga solo 100 m. e condizionassero la salute del mio cuore, il mio fegato, i diritti della mia famiglia, la libertà di lavorare in un fabbricato costruito a norma su area edificabile, lungo una strada che non è stata mai urbanizzata, come la legge italiana impone.

(Clicca sulla foto per ingrandire)

Preso atto che la S.V. non intende assumere le iniziative previste per legge, che non ha inteso manco rispondere ai sensi della L. 241/90 e che non ha inteso spiegare, dopo innumerevoli preghiere, quali impedimenti la costringono a rimanere nello stato d'inerzia, comunico che mi asterrò dal cibo e dalla parola, tranne dai liquidi e dai farmaci che mi tengono in vita, fino a quando sarà ripristinata la legalità, sarà riaperto il primo sbocco della strada e saranno demoliti gli alberi, le recinzioni e i muretti abusivi, che da 24 anni impediscono il transito sulla Via Vallone San Nicola.

Tale restrizione volontaria si è resa necessaria non solo per difendere i diritti inviolabili comuni ad altri cittadini, ma anche per contestare le pesanti azioni vessatorie e le numerose querele intentante contro di me dall'ex Sindaco Viceré, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dai Funzionari della Polizia di Stato e dal Procuratore della Repubblica di Benevento, nella persona del Dr. Aldo Policastro.

Sant'Angelo a Cupolo, 30 agosto 2021

Attilio Paradiso

[1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

[2] La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

domenica 29 agosto 2021

 

Lettera aperta

al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di BENEVENTO e ai MINISTRI dell'INTERNO, di GIUSTIZIA e della FUNZIONE PUBBLICA  

(Copia integrale trasmessa il 17/01/2019) 

 

Egr. Dr. Policastro,

la presente muove non da rancore, ma da profonda insoddisfazione per tutto ciò che da 10 anni è accaduto e sta succedendo in Procura e in Tribunale, tanto a livello locale che nei Palazzi più autorevoli della capitale.

Tuttavia, continuo a fare il mio dovere di cittadino, costi quel che costi, perchè, se vero è che non ho mai avuto fiducia della giustizia italiana, è altrettanto vero che credo nelle donne e negli uomini di buona volontà, altrimenti non avrei sporto 36 querele in poco meno di 10 anni.

Se ricorda, tempo fa, a dichiarazioni spontanee e per iscritto, le ho rappresentato più di una volta il mio disappunto per l'operato di alcuni magistrati, militanti nella Procura e nel Tribunale di Benevento, non solo per l'eccessiva dilatazione delle indagini, per gli errori, gli orrori, le alterazioni dei documenti e per il continuo via vai dei  fascicoli processuali, ma soprattutto per il diniego di diritti protetti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice penale e dalla Costituzione: equa giustizia, sicurezza, lavoro, libera espressione e libera circolazione.

Nella mattinata di ieri avrei voluto assicurare la mia presenza presso l'Ufficio del GIP, presso la prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli e presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento. Ma, essendo uno e non trino, ho delegato un giovane avvocato a rappresentarmi in giudizio a Napoli e, grazie alla gentile posticipazione dell'Udienza fissata dal GIP, è stato possibile onorare sia l'indifferibile impegno familiare, sia la presenza in Tribunale.

Corre il dovere di segnalare che, dopo 28mila pagine dattiloscritte e circa 2 lustri di tempo, lavoro e contante sprecato, il Dr. Flavio Cusani ha ritenuto di accogliere la mia settima istanza in opposizione a richiesta di archiviazione ed ha restituito alla Dr.ssa Saccone il pesante faldone, dove però mancano quasi tutti i DVD, contenenti le querele, le memorie aggiuntive e le opposizioni, senza dei quali è impossibile visionare gli elementi probatori, per l'appunto prodotti in formato ipertestuale e in conformità al Codice di Amministrazione Digitale.

A seguito della mio primo esposto/denuncia del 24 giugno 2009, fui destinatario della prima querela di contro balzo, per calunnia e diffamazione a mezzo stampa. Poi, ho scontato 5 fermi e altrettante traduzioni in questura, un'ardita querela dalla DIGOS (poi finita di corsa in archivio), un maldestro Accertamento Sanitario Obbligatorio (disposto dalla Questura in "perfetto" abuso d'ufficio) e dovrò difendermi da altre 5 querele, di cui alcune sporte dalla S.V.

La prima querela di rimbalzo (proc. penale 5057/09/MOD. 21) fu oggetto di richiesta di archiviazione, in quanto il PM ritenne che non vi fossero "condotte palesemente rilevanti difettando il dolo di voler diffamare la persona del Sindaco di Sant' Angelo a Cupolo trattandosi di una protesta circa la chiusura di un svincolo risalente tra l'altro al 1997". In breve tempo il GIP, nella persona della Dr.ssa Maria Di Carlo, fissò l'Udienza camerale, dispose l'imputazione coatta e mi rinviò a giudizio, mozzando la parola al mio difensore e rifiutando l'acquisizione di un DVD, come mezzo di prova a mia discolpa.

Dopo circa anno fui assolto dall'accorto  Giudice monocratico, Dr. Sergio Pezza, nonostante 8 testimonianze false, tra le quali quelle del querelante sindaco, dei due successori e del funzionario capo dell'ufficio tecnico di Sant'Angelo a Cupolo, che tuttavia non hanno subito alcunché per il reato di falsa testimonianza e per la produzione della querela temeraria.

Più avanti sono stato querelato due volte dal funzionario capo dell'UTC.

Ne sono uscito pulito, almeno fino a questo momento, ma ammaccato e col portafoglio ripulito.

Domando: le sembra giusta, le sembra starata o la "bilancia" della giustizia beneventana le sembra ammanettata?

Tanto le ho scritto per evidenziare che, nonostante lo zelo e la buona volontà a tenere informata la S.V. e valenti magistrati, non è cambiato niente! Anzi, la situazione è diventata pietosa per me e mortificante per chi lavora e produce, in Procura,  in Tribunale e in Questura, nonché per coloro che seguono il lungometraggio attraverso i network, più che attraverso la stampa e le TV locali, che invece sembrano essere stati azzittiti e accucciati.

Ancora qualche domanda:

  • E' lei che dirige, il suo predecessore, oppure la Procura è ammaestrata dall'Uomo Invisibile, dalle Streghe di Benevento o dagli stregoni con fissa dimora in Parlamento?
  • Le pare giusto che coloro i quali menano ... a passar tempo, che sbagliano ripetutamente le notifiche (anche in Corte d'Appello), coloro i quali chiedono proroghe senza avere avviato le indagini, che steccano e sbucciano le palle a ripetizione, che giocano a pingpong col GIP come se io fossi il pallino, o i cancellieri che fanno sparire gli elementi probatori non debbano essere soggetti a controllo e ad alcuna sanzione, come i dipendenti dello Stato che timbrano in mutande?
  • E' stata una libera scelta dello scrupoloso, solerte Procuratore Aggiunto, quella di delegare (9 giugno 2017) le indagini concluse in soli 2 mesi e i procedimenti penali riuniti, tuttora in fase di indagini, alle competenze di un altro PM, oppure è stata l'autorità superiore a dare disposizioni in tal senso?
  • Come mai presso la Procura Generale di Roma non risultano acquisiti gli allegati prodotti dal Procuratore Aggiunto, atteso che il Dr. Conzo li ha trasmessi alla S.V. il 9 giugno 2017, prot. n. 543/INT del 23.6.2017 ?

Domattina non si guardi allo specchio per raddrizzare la barba, ma indaghi, interroghi il superego e decida se procedere in salita o muovere i prossimi passi in discesa. E se crede fosse dovuto, mi risponda.

Buon lavoro e sinceri, misericordiosi auguri per un'agevole risalita.

Sant'Angelo a Cupolo, 17 gennaio 2019

Attilio Paradiso

mercoledì 21 luglio 2021

 

QUESITI A RISPOSTA LIBERA


Al PREFETTO e al CAPO di GABINETTO
di BENEVENTO

Sapevate che il Sindaco e il Capo dell'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo a Cupolo sono i più qualificati  esperti di edilizia elettorale abusiva, di induzione alla corruzione, di falsificazioni di piani urbanisti, di false testimonianze, di certificazioni fantasiose, di mistificazione di perizie e di coglionature a danno del Presidente della Repubblica, di Prefetti e Magistrati?

Sapevate che la villa campagnola del Sindaco geometra è soggetta ad ordinanza di demolizione dal 2012, ma non è stata ancora abbattuta dal Funzionario Capo dell'UTC, né dal Sindaco stesso, in quanto proprietario, progettista e direttore degli abusi?

Sapevate che il Sindaco geometra è il più ingegnoso esperto di mistificazioni urbanistiche e che ha trasformato non solo i terreni più fertili del paese in zone residenziali ad alta concentrazione di ville, cascine e piscine abusive, ma ha tentato di rendere costruibili pure le aree coperte da opere colpite da ordini di demolizione? 

Sapevate che il Principe sul pisello delle minoranze del paese, la Principessa del PUC e i principini dell'Ufficio Tecnico sono stati capaci di manipolare e sconvolgere il Piano Urbanistico Comunale, di far sparire una strada dall'aerofotogrammetria e di dimezzare una casa invasiva della medesima via comunale, abusivamente ostruita da un seminterrato, reticolati, muretti, recinzioni e formazioni arboree d'alto pregio consumistico, affaristico e paesaggistico?

Sapevate che per il PUC sono stati gettati nell'indifferenziata 122mila € santangiolesi, che è stato colpito, centrato e sfondato da 148 ricorsisti e dai Consiglieri comunali di minoranza? 

Credo di avervelo scritto. Se però non ricordate o ancora credete a Babbo D'Orta e alla Befana di Pastene, cliccate e leggete le seguenti Ordinanze di abbattimento non eseguite dall'Ente:

Ora che avete visto ciò che i penalisti non desiderano vedere, domandatevi per quali ragioni sino ad oggi nessun Prefetto ha sciolto il Consiglio Comunale. E chiedetevi pure per quali ragioni i magistrati  hanno archiviato non solo le querele piovute a cascata dal Paradiso, ma anche quelle prodotte dagli altri cittadini e la denuncia del Sig. Giuseppe Petrella, Cancelliere presso il Tribunale e capogruppo dei consiglieri di minoranza di Sant'Angelo a Cupolo.

Un ultimo quesito facile facile: Sapete a quale partito e a quale penalista porta più della metà dei voti da circa 30 anni il Comune di Sant'Angelo a Cupolo?

Sant'Angelo a Cupolo, 22 luglio 2021

Attilio Paradiso

venerdì 16 luglio 2021

 



Ill.mo Dr. Sergio Pezza
Tribunale di BENEVENTO

Oggetto: Procedimento penale 1134/2020 RGT - Richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio e ad utilizzare in udienza un PC, un videoproiettore o un monitor.

Lo scrivente Paradiso Attilio, imputato nel processo contraddistinto in oggetto, fa presente quanto segue.

Dopo la rinuncia del difensore d'ufficio, ho estratto copia della fonoregistrazione dell'udienza del 4 maggio 2021, per risentire le domande e le risposte dei testi. Ed ho visionato il fascicolo processuale, per controllare se l'Avv. XY Le avesse rappresentato che intendevo essere interrogato e se Le aveva chiesto l'autorizzazione ad utilizzare apparecchi per la videoproiezione, atteso che durante l'interrogatorio avrei avuto bisogno di mostrare alcuni filmati relativi alle violazioni che mi sono state contestate, l'inefficacia della misura restrittiva e le incongruenze dei molteplici provvedimenti, concertati prima nel palazzo di Giustizia  di BN e poi disposti dalla Procura Generale di NA.

Inoltre, avevo marcatamente chiesto di rappresentarle che:

  1. il primo capo di imputazione non è sostenuto da un provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, né dall'autorità di Pubblica Sicurezza, perchè l'Art. 13 della Costituzione non ammette "qualsiasi restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.  E punita ogni violenza fisica e morale ..."
  2. il secondo capo di imputazione non è sostenuto dalla notifica del provvedimento entro le 48 ore da parte della Procura Generale, del PM e del Procuratore della Repubblica di BN, secondo i quali avrei violato la restrizione di libertà inflitta dal Procuratore Generale, peraltro senza prove attendibili, verifiche testimoniali e filmati registrati delle telecamere del Tribunale e dagli operatori della Questura. Pertanto, il provvedimento è privo di ogni effetto, è causa di improcedibilità e di nullità del processo, è tuttora causa di danni allo Stato ed è altresì causa di perseverante violenza fisica, morale ed economica, a danno mio e dei miei congiunti, non per dolosa inosservanza mia, ma per dolosa responsabilità dell'autorità giudiziaria.

L'Art. 21 della Costituzione "garantisce" altresì la libertà di espressione dal 1947, ovvero prima ancora che il diritto inviolabile fosse tutelato dall'ONU e dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, perchè "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Pertanto, il diritto di contestare, manifestare o di rappresentare un malcontento con un manifesto non può essere represso dalla Polizia privata, dalla Polizia di Stato, né da un magistrato, se è esercitato da un solo individuo e in spazi aperti a tutti, sino a quando la contestazione diventa causa di pericolo, di disordine pubblico e di privazione di libertà altrui.

ACCERTATO che l'Avv. XY non ha operato come pattuito, nemmeno a salvaguardia di interessi superiori ai miei, non solamente al fine di scongiurare un ennesimo, ingiusto processo, ma al fine di permetterle di appurare la verità prima di iniziare il processo, perchè Lei potesse decidere sull'inconsistenza degli atti posti a base del rinvio a giudizio, in quanto illecitamente concertati dai magistrati di BN e poi disposti con leggerezza dalla Procura Generale di Napoli;

CHIEDO

  • di essere interrogato nella prossima udienza del 14.9.2021;
  • che autorizzi l'utilizzo delle apparecchiature contraddistinte in oggetto nelle prossime udienze;
  • che rappresenti le inadempienze dell'Avv. XY all'Ordine degli Avvocati, anche per il fatto che non intende restituire parte dell'onorario che gli ho già interamente pagato, come formalmente concordato;
  • di punire le persone che mi hanno ristretto la libertà a tempo indeterminato e rinviato a giudizio, per i danni subiti e subenti dallo Stato, da me e dai miei congiunti, perchè ai sensi dell'Art. 13 della Costituzione italiana  "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."

Benevento, 14  luglio 2021

Attilio Paradiso

giovedì 15 luglio 2021

 

CRIMINI CONTRO LA LIBERA CIRCOLAZIONE

E LA LIBERTÀ D'IMPRESA

Una banda di collusi, protetti dai Sindaci e dalla dolosa permissività dell'Ufficio Tecnico, ostruisce una strada comunale con un fabbricato, alberi, recinzioni e reticolati abusivi, facendo si che i grandi mezzi di lavoro non possono più raggiungere i nuovi magazzini della Famiglia Paradiso, che pertanto è costretta a chiudere l'onorata attività produttiva di famiglia.

Clicca sull'immagine per ingrandire

la vicenda giudiziaria

Lo scrivente denunzierà ripetutamente gli Amministratori comunali, i Prefetti e i Magistrati, per l'inerzia, i ritardi, gli errori, gli orrori, le sparizioni di atti nei fascicoli processuali, le falsificazioni e le numerose prescrizioni causate dai magistrati. Ma i pubblici funzionari del Comune, della Procura e della Questura mi querelano 12 volte, mi sottopongono a vessazioni, arresti, limitazioni di libertà d'espressione, stalking giudiziario e mi rinviano a giudizio, anziché demolire le opere abusive, sciogliere il Consiglio comunale e punire il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica e il Capo dell'Ufficio Tecnico.

Operando in abuso d'ufficio, un vice questore mi sottopone ad Accertamento Sanitario Obbligatorio presso il Centro di Igiene Mentale di BN, descrivendomi come "anormale, farneticante, delirante, imprevedibile, aggressivo, disobbediente e riottoso ad ogni forma di regola sociale". Accetto di farmi analizzare. Cosicché, dopo i controlli specialistici e 370 test posti con domande a doppia negazione e a risposta multipla, gli specialisti del CIM mi ritengono razionale, equilibrato, capace di intendere, di volere e di difendere i miei e i diritti dei più deboli.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Benevento, indispettiti dalle mie perseveranti contestazioni, prima scritte e poi esercitate attraverso manifesti visibili da lontano, mi fanno interdire l'accesso al Palazzo di Giustizia dal Procuratore Generale, senza però notificare il provvedimento, senza nominare il difensore d'ufficio e senza concedermi la facoltà di visionare gli atti posti a sostegno dell'anomala misura restrittiva di libertà. Ma non finisce qui, perchè subisco molteplici processi montati sulle menzogne e sulle false testimonianze di poliziotti e funzionari dello Stato.

Si vuole denunziare che:

1) se la Magistratura, la Questura e il Prefetto di Benevento proteggono la politica locale e chi viola le leggi, non solo tradiscono la Costituzione ed il suo Garante, ma uccidono i diritti fondamentali dell'uomo e l'economia, specie quella del Meridione d'Italia.

2) se per un ventennio qualcuno smista la Sua posta a un dormiglione qualunque del Quirinale, tradisce non solo il Garante della Costituzione italiana, ma pure chi ha eletto il Presidente della Repubblica e il Popolo Sovrano.

Roma, 30 giugno 2021

attilio.paradiso@libero.it

martedì 29 giugno 2021

 CRIMINI DI STATO. 


Una banda di collusi protetti dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e dalla ultra ventennale permissività dell'Ufficio Tecnico di Sant'Angelo a Cupolo ostruisce una strada comunale con alberi, recinzioni e un fabbricato abusivo. Per tali motivi la Ditta Paradiso Arredamenti di Pierro Anna non può raggiungere il nuovo fabbricato con i grandi mezzi di lavoro ed è costretta a cessare l'attività produttiva e la florida Partita IVA.


Attilio Paradiso denunzierà ripetutamente gli Amministratori comunali, i Prefetti e i Magistrati, per l'inerzia, i ritardi, le numerose prescrizioni, gli errori, gli orrori, le falsificazioni, le sparizioni di atti dai fascicoli e per gli squallori processuali. Ma le autorità lo querelano 12 volte, lo sottopongono a vessazioni, arresti, limitazioni di libertà d'espressione, stalking giudiziario e lo rinviano a giudizio, anziché demolire le opere abusive, sciogliere il Consiglio comunale e punire il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica e il Capo dell'Ufficio Tecnico.

Operando in abuso d'ufficio, un vice questore sottopone Attilio ad Accertamento Sanitario Obbligatorio presso il Centro di Igiene Mentale di BN, descrivendolo come "anormale, farneticante, delirante, imprevedibile, aggressivo, disobbediente e riottoso ad ogni forma di regola sociale ". Attilio accetta di farsi analizzare. Cosicché, dopo 3 giorni di controlli specialistici e 350 quiz posti con domande a doppia negazione, è dichiarato razionale, equilibrato, capace di intendere, di volere e di difendere non solo i propri diritti, ma quelli di tutti. 

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Benevento, indispettiti dalle perseveranti contestazioni di Attilio, prima scritte e poi formulate attraverso manifesti, gli fanno interdire l'accesso al Palazzo di Giustizia dal Procuratore Generale, senza però notificare la misura restrittiva di libertà, senza nominare il difensore d'ufficio e senza concedere la facoltà di visionare gli atti posti a sostegno dell'anomala misura restrittiva di libertà. Ma non finisce qui, perchè Attilio subisce 12 querele dalle autorità e molteplici processi montati sulle menzogne e sulle false testimonianze di poliziotti e funzionari dello Stato.

Si vuole evidenziare che:

1) se la magistratura e il Prefetto di Benevento proteggono la politica locale e chi viola le leggi, non solo tradiscono la Costituzione e il suo Garante (il Presidente della Repubblica), ma uccidono i diritti fondamentali di tutti i cittadini e l'economia, specie quella del Meridione d'Italia;

2) se per un ventennio qualche mascalzone smista la posta a un qualunque fannullone del Quirinale e del Viminale, anziché al Presidente Mattarella e ai Ministri dell'Interno, non solo tradisce il Garante della Costituzione italiana e la Ministra Lamorgese, ma pure il popolo che paga le loro spese.


Il 14 settembre 2021 si terrà la terza e forze ultima udienza penale davanti al Giudice monocratico, Dr. Sergio Pezza, nel Tribunale di Benevento, per due denunzie intentate dal Procuratore della Repubblica in persona contro Attilio Paradiso. Se autorizzano la ripresa, ascolterete in differita. Contrariamente, attaccatevi ... alla bontà del Paradiso.

lunedì 3 maggio 2021

Deposizione imputato Attilio Paradiso. 


Questo documento è stato adattato per la lettura attraverso lo smartphone, ma riproduce esattamente la deposizione spontanea che ho reso al Giudice nella qualità di persona incriminata dal Procuratore della Repubblica di Benevento, per aver contestato l'operato dei magistrati con un manifesto ed altri reati montati sulle falsità.




Consapevole delle responsabilità civili e penali che assumerei in caso di esibizione di documenti, filmati e dichiarazioni non aderenti al vero, rendo questa deposizione anche in cartaceo e su DVD, in formato pdf contenente 26 link, non solo per difendermi da chi denunzia e non specifica quali "offese a persone e cose" avrei commesso, ma per dimostrare che da 11 anni subisco querele temerarie,  fondate sulle falsità e sulle miserie degli uomini, e che sono stato investito da numerose aggressioni degli agenti di Polizia ed immorali vessazioni di alti funzionari dello Stato, che invece dovrebbero garantire i miei diritti, la sicurezza e la giustizia.

Questo procedimento penale e la restrizione di libertà mia e del Sig. Petriella poggiano su misere falsità e fondamenta ingannevoli,  perchè mancano le indicazioni delle cose e delle persone che avrei offeso, manca l'identità dell'autorità che hanno chiesto la misura restrittiva prima del 2 agosto 2019 e gli elementi probatori posti a sostegno dei provvedimenti decretati dal Procuratore Generale, visto che ne ha emesso 2 con lo stesso protocollo, il 2 agosto e il 2 ottobre 2019. Occorre evidenziare, altresì, che il Procuratore Generale, Dr. Luigi Riello, non mi ha permesso di prendere visione delle informazioni trasmesse da BN, nemmeno a seguito di richiesta stragiudiziale ai sensi della L. 241/90, di diffida e di successiva querela per illecito rifiuto e occultamento di atti obbligatori per legge.

Occorre, infine, che la SV conosca gli esiti improduttivi delle denunzie temerarie sporte dagli Amministratori di Sant'Angelo a C. , dal Dr. Policastro, dalla Digos e dagli Ispettori di Polizia operanti al servizio della Presidente del Tribunale, della Questura e del Procuratore della Repubblica di BN; perchè da loro ho incassato 12 querele, di cui la prima è stata affondata dalla Sentenza assolutoria della SV, perchè "il fatto non è previsto dalla legge come reato"; questa ed altre due sono in trattazione e ben 8 denunzie/querele sono state archiviate, perchè le accuse dei funzionari pubblici che mi hanno denunciato  non erano sostenibili in giudizio e le dichiarazioni dei loro testimoni non erano attendibili, come le grottesche panzane che Le vennero a raccontare i 9 mercenari reclutati dal Sindaco Viceré e le 2 querele temerarie del Capo dell'UTC Maioli, disinnescate con archiviazione del GIP Cusani e archiviazione del GIP Landolfi.

Tuttavia, se non ascolta la Sostituta del Procuratore, Dr.ssa Assunta Tillo, la S.V. non potrà verificare che c'è un forte legame tra la restrizione concepita dalla Presidente del Tribunale, le denunzie temerarie del Procuratore, dei poliziotti e un Accertamento Sanitario disposto da un sottoposto dell'ex Questore Bellassai, che, pur avendo analizzato la mia adolescenza,  i 42 anni di lavoro al servizio dell'Istruzione pubblica e le mie residue facoltà, ha lasciato che il suo vice mi sottoponesse ad accertamento sanitario coatto presso il Centro di Igiene Mentale, definendomi: "anormale, farneticante, delirante, imprevedibile, minaccioso, aggressivo e riottoso ad ogni forma di regola sociale", in plateale abuso d'Ufficio, non tanto per la pittoresca diagnosi dello sceriffo, ma perchè l'Accertamento Sanitario Obbligatorio può essere disposto solo dal sindaco, su proposta motivata dello specialista o del medico di famiglia.

Pure gli anormali come me conoscono la Legge 180/1978, ma non gli specialisti e i più servili agenti della Questura di BN, che invece diagnosticano le alienazioni, le nevrosi e le psicopatie con il passaparola, sequestrano i manifesti su commissione dei superiori, reprimono la libertà di espressione, mi catturano e mi portano in caserma a strascico, come una sardina, come fossero obbligati ad eseguire gli ordini segretamente concertati dalla Capitaneria di porto, dai dirigenti del KGB e dal Capobastone della P2, tutti presenti, sorridenti e allietati da Benevento Città Spettacolo.


Tre anni fa denunziai le intemperanze di alcuni poliziotti e del vice sceriffo, dopo umilianti aggressioni subite dinanzi alla Prefettura, al Tribunale e in Procura, alla presenza di decine di telecamere (poi oscurate), di numerosi giornalisti (poi spenti) e di silenziosi sostenitori dell'allora Ministro di Giustizia. Ma la mia querela invecchia da 3 anni sulla scrivania del giovane Dr. Sansobrino, come sono invecchiate tutte le mie querele in Procura, fino alla prescrizione per superati limiti di stagionatura, mentre quelle contro di me corrono sulle auto di Stato e sono regolarmente assistite dal personale armato. Infatti, il 18 ottobre andrò a giudizio per un'ennesima congiura orchestrata da 3 ispettori di Polizia Giudiziaria alle dipendenze del Procuratore della Repubblica di Benevento.

Con l'arrivo del Dr. Policastro lo stalking giudiziario, le molestie e le terapie vessatorie della Questura, della Presidente Rinaldi e del Procuratore si sono moltiplicate. Infatti, dopo aver fallito l'esito di numerosi procedimenti penali contro di me ed aver reso inefficaci le indagini concluse dal Procuratore Aggiunto, facendo ricominciare il lavoro prima alla Dr.ssa Palumbo e poi alla Dr.ssa Tillo, che infine ha archiviato tutti i reati denunziati da me e magistralmente individuati dal Dr. Conzo, la Presidente Rinaldi chiede la misura restrittiva, il Dr. Policastro mi denunzia per la 4a e la 5a volta e mi rinvia a giudizio per disobbedienze e  violazioni penali immaginarie, perchè:

1.          "non osservava un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico";

2.          "non osservava il provvedimento di interdizione all'accesso al Palazzo di Giustizia".

Ma le due imputazioni sono anche pretestuose, ingannevoli e non veritiere, sia perchè le autorità preposte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico (ossia Prefetto, Questore e Sindaco) non hanno mai decretato misure punitive nei miei confronti, né ho dato loro motivi per sanzionarmi, sia perché nessun magistrato mi ha contestato, con regolare avviso di garanzia o con un decreto limitativo della libertà di circolazione, azioni pericolose per l'ordine pubblico o "condotte offensive di persone e cose", come invece recita la richiesta avanzata il 28 agosto 2019 dalla Presidente del Tribunale, allorquando il Procuratore Generale, secondo quanto scrive la Dr.ssa Tillo, aveva già emesso il provvedimento 26 giorni prima. Pacco Napoletano, stregoneria beneventana o l'uno e l'altra?

Infatti, con messaggio e protocollo certificato n° 8.175/U del 8 agosto 2019, la Dr.ssa Tillo comunica a tutte le forze dell'ordine, alla Cosmopol e alla Presidente del Tribunale, Dr.ssa Marilisa Rinaldi, che il Procuratore Generale ha emesso il provvedimento con prot. n° 196/Ris del 2 agosto. Quindi: 1) quale autorità ha chiesto la restrizione mia e del Sig. Petriella prima del 2 agosto? 2)  perchè è stato trattato in riservato un provvedimento pubblico che ha prodotto gli stessi effetti di una Sentenza? 3) pare possibile che la Procura Generale di Napoli abbia registrato solo 196 protocolli contro gli 8.175 registrati a Benevento alla data del 8 agosto?

Mi domando come abbiano fatto a commettere le stesse fesserie della Prefettura di BN, se pure un vecchio bidone come me sa che i protocolli cartacei sono stati aboliti e che le procedure informatiche pubbliche generano un codice a barre e un numero progressivo seguito da lettere che distinguono solo la tipologia del documento protocollato: U in uscita; E in entrata, R per protocollo riservato.

Sta di fatto che ho sempre esercitato le azioni di contestazione in compostezza e nell'ambito dei diritti protetti dall'Art. 21 della Costituzione, come risulta da questo video e dai numerosi episodi filmati e allegati alla denuncia che stagiona sulla scrivania del Dr. Sansobrino da 3 anni, senza temere gli addebiti che il Dirigente non contesta ai suoi gregari per l'eccessiva dilatazione delle indagini.

E, contrariamente a quanto dichiara il Dr. Policastro, non sono mai entrato in Tribunale senza chiedere l'assistenza delle scorte armate, quantunque l'atipica "condanna" fosse lesiva dei diritti dell'imputato e fosse viziata da svariate cause di nullità, che peraltro ho immediatamente eccepito con istanza stragiudiziale ai sensi della L. 241/90, trasmessa il 27 agosto 2019 al Procuratore Generale e al Ministro Bonafede, senza ottenere risposta da Napoli, né da Roma, manco a seguito di diffida e successiva querela per le violazioni del Dr. Riello. Tanto a dire che non solo Italia Viva, il PD, l'ex Ministro Salvini, tutto il Senato e Ponzio Pilato, ma nemmeno un Ministro pentastellato avverte il dovere di onorare il giuramento al Capo dello Stato e di rispondere all'elettorato.

E' normale che il Procuratore Generale non sia stato ancora rinviato a giudizio e manco l'ex Ministro Salvini per analoghe violazioni?

La Legge è uguale per tutti o l'azione penale corre speditamente solo per chi lamenta un suo diritto con un manifesto?


Clicca sul manifesto per ingrandire e leggere il manifesto oppure
clicca qui per vedere il filmato che ha scatenato le denunce del Procuratore

Perciò, varrebbe la pena di sapere dal Dr. Riello perchè non mi ha notificato la misura restrittiva e perchè non mi ha permesso di vedere gli atti, né di conoscere l'identità delle persone che avrei minacciato nei Uffici di Giustizia e che hanno denunciato un mio comportamento illecito  o "condotte offensive a persone e cose" - come ha scritto la Tillo l' 8 agosto - oppure  lo sfondamento di una porta, una testata, la rottura di una mascella e quali ferite sono state contestate a me e al Sig. Petriella.

Se non ascoltiamo la PM che ha scritto le parole innanzi dette e riprodotte in grassetto, non solo mi sarà negato il diritto di difesa, ma non potremo sapere perchè la Dr.ssa Tillo ha recapitato la sola relata di notifica a tutte le forze dell'ordine, alla Cosmopol e alla Dr.ssa Rinaldi, senza allegare il provvedimento n° 196 del 2 agosto. Perciò, non sarà facile dimostrare che i reati contestati dal Capo e dal Procuratore Aggiunto nascono da un complotto architettato tra la Presidente del Tribunale e il denunziante Dr. Policastro, perchè la relata di notifica firmata dalla Dr.ssa Tillo è stata fatta sparire dal fascicolo processuale, dalle scrivanie della Cosmopol e dalle indagini trasmesse dai Carabinieri in Procura. E perchè nel fascicolo maneggiato dal Dr. Policastro è stato introdotto un secondo provvedimento, del tutto simile al primo, che però reca la data del 2 ottobre e lo stesso protocollo riservato n° 196/Ris, che il Dr. Riello avrebbe firmato 2 mesi prima.  Ho detto avrebbe, perchè nel fascicolo non c'è, perchè il n° 19 è troppo piccolo, perchè, nessuno ha ricevuto il primo provvedimento e perchè nemmeno la scrupolosa Sostituta sa che fine ha fatto. Infatti, il 20 settembre 2019 chiesi una copia dell'atto e Lei mi rispose così:  "io non ho nulla, ho firmato in sostituzione per il periodo feriale". E io certamente le credo.

Si pone in evidenza che l'8 agosto la Dr.ssa Tillo scrive alle autorità addette alla pubblica sicurezza e dice: "Si comunica che, a seguito di condotte offensive di persone e cose, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con nota n. 196/Riservata del 2.8.2019, pervenuta in data ieri, 7.8.2019, ha disposto la interdizione all'accesso al Palazzo di Giustizia di ...".

Esattamente 2 mesi dopo, il Procuratore Generale scrive invece così: "in riferimento alla nota del Presidente del Tribunale n. 2352 U del 28 agosto, considerato gli atteggiamenti minacciosi e di protesta tenuti all'interno del palazzo di Giustizia di BN dal Sig, ...".

Ma l'affermazione scritta il 2 ottobre dal Procuratore Generale non quadra con quanto ha scritto la Dr.ssa Tillo l' 8 agosto, ossia ben prima della "nota del Presidente del Tribunale n. 2352 U del 28 agosto", perchè non può essere che il Procuratore Generale mi ha impedito l'accesso al Palazzo di Giustizia prima che qualcuno ne facesse richiesta scritta e protocollata a Benevento.

Ciò dimostra che il primo provvedimento è stato concepito, impastato a 4 mani e taroccato a BN, tra i due dirigenti, perchè la Dr.ssa Rinaldi non ha denunziato i fatti prima del 2 agosto, ma il giorno successivo alla mia istanza stragiudiziale del 27 agosto 2019, ossia quando chiesi al Dr. Riello che mi notificasse il decreto, mi facesse sapere quali autorità avevano denunziato le mie "condotte offensive di persone e cose"  e mi facesse visionare gli atti posti a sostegno della misura restrittiva.

A chi dobbiamo credere:  al Dr. Riello, alla Dr.ssa Rinaldi, al Dr. Policastro o alla raggirata Dr.ssa Tillo?



La verità, Sig. Giudice, è come l'aria trattenuta nella pancia del pesce palla:  torna sempre a galla, appena il pesciolino apre la bocca o sgancia l'aria viziata dall'intestino.

Con la deposizione della Dr.ssa Tillo e/o del Procuratore Generale potrò dimostrare che la restrizione è stata concepita e taroccata dalla Presidente Rinaldi e dal Procuratore Policastro, in quanto 2 provvedimenti simili sono irragionevoli, inconciliabili, puzzano di falsità e di accecanti irregolarità, non solo perchè recano lo stesso protocollo e due date diverse, ma perché è illogico che il Procuratore Generale abbia firmato un provvedimento uguale al primo. Ecco perchè la relata di notifica della Dr.ssa Tillo e il primo provvedimento sono scomparsi  e perchè i due provvedimenti non sono stati notificati alle forze dell'Ordine, a me e al Sig. Petriella.

In ogni caso i due provvedimenti sono nulli e inefficaci, perchè sono carenti di tutte le garanzie previste dal Cpp e perchè non è possibile credere che magistrati d'alto rango non sappiano che una misura restrittiva della libertà individuale va notificata alla persona che la subisce, che va nominato il difensore d'ufficio e va concessa la facoltà di visionare gli atti che hanno dato luogo alla restrizione, che peraltro non può essere inflitta a tempo indefinito, ma per un periodo di tempo stabilito nel provvedimento, per motivi sanitari o di sicurezza dello Stato, come recita l'Art. 16 della Costituzione; oppure con una sentenza del Giudice, dopo un regolare processo.

Visto che i 370 quiz e gli esami sostenuti presso il Centro di Igiene Mentale hanno dato segnali confortanti in ordine alla lucidità, alla disponibilità al colloquio, alla razionalità e all'equilibrio della mia residua mescolanza cerebrale, non vedo quali ragioni di Stato hanno avuto i magistrati e la Questura per espropriare i poteri alle autorità sanitarie, al Sindaco e violare dolosamente il Cpp,  i diritti fondamentali dell'uomo e ripetutamente l' Art. 16  e  l'Art.  21 della Costituzione: Diritto di circolazione e Diritto di espressione.

Appare ovvio dedurre che il secondo provvedimento, essendo sostanzialmente uguale al precedente, sia stato confezionato per rattoppare le falsità e le irregolarità di quello datato 2 agosto, verosimilmente non focalizzate dalla Dr.ssa Tillo, che suppongo abbia redatto in buona fede solo la relata di notifica per conto del Dirigente e l'ha trasmessa ai destinatari, senza però allegare copia del decreto, forse perchè le hanno suggerito di fare così, forse perchè l'atto del 2 agosto non esiste o forse perchè quello che ha visto era stato artefatto con un protocollo a vanvera, aveva dei difetti d'origine e perciò è stato fatto sparire. Da chi, se non dal pasticciere che ha messo le mani nell'impasto e si è sporcato di uova e di farina?

Con istanza del 5/2/2020 chiesi una copia del provvedimento alla Dr.ssa Rinaldi e con una seconda istanza del 17/2/2020 chiesi pure ai Carabinieri, ma me la rifiutarono, nonostante avessi prodotto motivate richieste ai sensi della L. 241/90, con carattere d'urgenza per motivi giudiziari, e non vi fossero motivi per rifiutare il provvedimento, atteso che restavano pochi giorni per difendermi dalle accuse firmate dal Procuratore Aggiunto e dal Dr. Policastro con l' avviso di conclusione indagini.

La risposta della Dr.ssa Tillo "io non ho nulla, ho firmato in sostituzione per il periodo feriale" spiega pure la ragione per la quale avrà eseguito scrupolosamente gli ordini d'autorità, senza verificare se l'atto fosse stato trasmesso agli imputati, sicché in buona fede, vedendo un protocollo riservato, non ha notificato l'atto nemmeno a me e al Sig. Petriella.

Il rifiuto della Dr.ssa Rinaldi alla mia istanza del 5/2/2020 e l'omessa risposta del Dr. Policastro alla  mail certificata del Comando Carabinieri BN, invece, accende gli abbaglianti sulle colpevolezze della Presidente Rinaldi e del Procuratore Capo, perchè nessuno dei due ha autorizzato, con consapevolezza e dolo,  la visione dell'atto.

Nei decorsi anni ho avuto modo di constatare che la Dr.ssa Tillo nutre smisurata fiducia delle autorità superiori, degli agenti di PG a cui affida le indagini, dei consulenti tecnici e dei Funzionari di Polizia Stradale che l'hanno ingannata, in questa e ancora peggio in altre circostanze, come quando le hanno fatto credere che la strada che porta a casa mia da un lato non esiste e dall'altro  non è pericolosa, e per questi motivi ha archiviato una marea di reati e di querele contro gli Amministratori del mio paese, la Prefetta Paola Galeone, il Comandante di Polizia Stradale Renato Alfano e un suo sottoposto, che, certificando tali falsità, hanno raggirato la Dr.ssa Tillo, hanno scagionato la Prefetta, hanno depistato i PM, hanno bendato i GIP Cusani, Melone e il Giudice Landolfi, che ha creduto al Dr. Alfano, al Dr. Sansobrino, alla Dr.ssa Tillo, agli agenti di PG, ai provetti impostori di Sant'Angelo a Cupolo e per ultimo ha spento la luce sulla verità.

Tuttavia, credo nella buona fede della Dr.ssa Tillo, perchè è una persona corretta, accogliente, laboriosa e signorile, anche se ha archiviato 3 querele corredate di 20 attestazioni pubbliche sull'esistenza e la pericolosità della via e recentemente mi ha rinviato a giudizio per un'ennesima denuncia-querela, orchestrata da un'ispettrice, da 2 ispettori di PG e da testimoni governati dal Procuratore della Repubblica (prima udienza 18/10/2021, dinanzi alla Giudice monocratica Dr.ssa Simonetta Rotili).

Menomale che ho avuto l'accortezza di salvare le scene della paventata aggressione  su YouTube, sennò qualunque giudice, maschio o femmina che fosse, crederebbe che un pericoloso deficiente - ripeto le sue parole - "ha minacciato, ha urlato, ha bestemmiato e si è buttato addosso" a un'ispettrice di Polizia Giudiziaria, in Procura, in presenza di altri due ispettori ed altre spettatrici inorridite dalle offese alla Madonna, dai tentativi di aggressione, dalle provocazioni e dalle urla non dell'aggredita, ma dell'aggressore?

Se però mi accusano sulla base di notizie di reato concertate trai dirigenti e pompate da testimoni selezionati tra sacrestani, militari e dipendenti pubblici addestrati e timorosi dei dirigenti stessi, come ad esempio il Capo dell'UTC, i suoi dipendenti e i suoi falsi testimoni, (veda archiviazione del GIP Landolfi del 14/4/2021) devo poter dimostrare che le accuse muovono per purificare i reati e le bolle d'aria sganciate dagli Ispettori di Polizia, dai vice questori e dalle autorità che hanno denunziato reati inesistenti, per disinnescare le mie querele e per coprire i soprusi di poliziotti mal governati, pressati ed ovviamente protetti dai loro superiori.


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Le denunzie hanno lo scopo, altresì, di coprire le manipolazioni dei fascicoli processuali, di mettere una toppa alle contraddittorie sentenze della Presidente Rinaldi e di altri Collegi giudicanti, di bendare le incresciose archiviazioni dei PM, dei GIP e del Dr. Policastro, che pure ha chiesto di archiviare la denuncia contro il trasferito Prefetto Cappetta perchè la via non esiste e non è pericolosa, aggrappandosi alle stesse motivazioni del Comandante Alfano, dei Gip, della Dr.ssa Tillo e del Dr. Sansobrino. Perchè una menzogna ripetuta da tali e tante autorità diventa verità, se in tutti i procedimenti penali archiviati non avessi prodotto ben  20 attestazioni pubbliche sull'esistenza e la pericolosità della via, se un CTP e due geometri dell'Ufficio Tecnico Comunale non avessero picchettato la strada palmo a palmo, se l'intero tratto di via comunale non fosse visibile su 3 licenze edilizie concesse dallo stesso Capo dell'UTC, che insieme a 3 sindaci venne a testimoniare vanamente il falso alla SV e, infine, se il Prefetto non avesse ordinato di sgombrare la via dalle opere abusive, di metterla in sicurezza e di renderla percorribile, con Ordinanza del 22/11/2018, non ancora eseguita dal più esperto progettista e costruttore di ville abusive, né dal migliore concessionario di licenze a costruire su terreni non edificabili: il Sindaco geometra Fabrizio D'Orta e il capotecnico Nicola Maioli.

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     Egr. Sig. Giudice, se l'ex Prefetto di Benevento non avesse accertato che la via comunale esiste da sempre sul Catasto, come esiste la via Francigena e il Regio Tratturo, ed è tuttora impervia, ostruita da alberi, da una recinzione dozzinale, da un fabbricato abusivo e invasivo della strada e da un muro eretto in difformità a una Delibera di Giunta, sarebbe stato così sprovveduto da emettere un'Ordinanza per imporre a un Sindaco del PD di liberarla dalle opere abusive e di metterla in sicurezza? Ed io sarei stato così strampalato da denunziare il Dr. Cappetta perchè non ha fatto osservare l'Ordinanza ai sensi dell'Art. 54 del TUEL, dell'Art. 16 della Costituzione e dell'Art. 1 del D.Lgs. 25/92, che recita: "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

Pare mai possibile che, tranne i Giudici Amministrativi (veda Sentenza TAR Campania), tanti magistrati e vincitori di concorsi pubblici si siano fatti imbrigliare da una banda di geometri, faccendieri e falsari addestrati a raccontare le balle? Ma, tanto è accaduto, così sono state archiviate tutte le mie querele e così hanno insabbiato la verità parecchi magistrati di Benevento, della Corte di Appello Penale di Napoli, il Dr. Policastro ... e la Dr.ssa Rinaldi, al preciso scopo di demolire ogni mio impianto accusatorio, per mettere un freno alle mie denunzie, per impedirmi di esprimere persino un malcontento attraverso i manifesti, per infangare la mia reputazione, per insozzare la mia fedina penale, per fiaccare la mia tenuta fisica, economica e mentale e farmi passare per un pericoloso psicopatico.

Ove non ritenesse di ascoltare la Dr.ssa Tillo, occorrerà sentire il Procuratore Generale in quest'aula penale, in quanto solo attraverso le loro testimonianze la SV potrà scagionarmi dalle accuse e incriminare i responsabili delle denunce temerarie e dell'anomala duplicazione di un sospetto protocollo non conforme al Codice di Amministrazione Digitale su due provvedimenti identici, ma recanti una data diversa di 2 mesi, perchè la persona colpevole di aver fatto sparire il primo provvedimento e pure la relata di notifica della Dr.ssa Tillo dalle scrivanie della Cosmopol e dal fascicolo processuale possa dar conto ad altri Giudici, al CSM, alla Ministra Cartabia e alle Commissioni per la tutela dei Diritti dell'Uomo operanti presso il Senato e la Corte di Strasburgo, per aver commesso abusi e atti illeciti, mirati a vessare, a reprimere diritti inviolabili protetti dai trattati internazionali, dagli Artt. 16 e 21 della Costituzione e a delegittimarmi, con l'aggravante dell'esercizio improprio dei pubblici poteri.


Occorre altresì capire se nel Centro e nel Nord Italia è consentita la libera circolazione dei manifesti e degli avvocati che contestano i magistrati, se è ammessa la libera espressione alle sole autorità che siedono in Parlamento, ai giornalisti che riempiono i vuoti pubblicitari delle TV o se nell'Europa del Sud fosse stato reintrodotto il Codice Rocco, limitatamente a un cittadino che protegge i diritti delle persone alle quali non è stata insegnata la Legge delle leggi e che, tutelando anche i diritti suoi, contesta l'operato dei funzionari dello Stato da solo, pacificamente, perlopiù cioncato su una sedia, senza mandare in frantumi le vetrine, senza paralizzare le strade, senza infastidire i passanti e senza ledere il diritto di circolazione dei viandanti, solo con un temutissimo, ma non pericoloso mezzo di videoregistrazione e un manifesto di media dimensione, visto che nessuno osa proiettare i miei affreschi  nelle TV di Stato e men che meno in quelle della Curia e del beneventano sovvenzionato dallo Stato e dal privato.

E devo sapere se mi si può negare la facoltà di esprimere un'insofferenza nei confronti delle autorità statali che non danno risposte ai cittadini, nei confronti del Dr. Policastro e dei magistrati che archiviano i reati dopo 10 anni o che archiviano decine di procedimenti penali perchè "la via non esiste e non è pericolosa" (veda istanza di revisione archiviazione trasmessa al PM e al GIP Landolfi).






Tanto deve sapere pure la SV, perchè lo stalking giudiziario ha preso maggiore vigore dopo l'esposto del 17 gennaio 2019, quando denunziai al Dr. Policastro, ai Ministri di Giustizia, dell'Interno e della F.P.  le falsificazioni di protocolli informatici in Prefettura, reati di falso e asportazione di documenti in Procura, corruzione, depistaggio e abuso di Ufficio a carico di funzionari pubblici e di magistrati, le sparizioni di DVD dai fascicoli processuali, le intollerabili lungaggini e gli interminabili errori di notifica dei PM, le contraddittorie sentenze dei Collegi presieduti dalla Rinaldi e dalla Dr.ssa Fallarino e le cause del mio disappunto nei confronti di quanti violano le norme, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e il Codice Etico per la Polizia, senza dare conto ai regolamenti di disciplina e agli ammonimenti di Papa Francesco.

Aspetto quindi di sapere se a Benevento, per circolare su una strada conforme alle norme di sicurezza, sgombra da recinzioni abusive pubbliche e private, da palizzate, frutteti e fabbricati illecitamente autorizzati, finanziati e protetti dall'assolto Capo dell'UTC e dagli assolti  Sindaci di Sant'Angelo a Cupolo, e per avere diritto ad equa giustizia non bastano 24 anni; mentre per reclamare il diritto di mostrare un pacifico manifesto in luogo pubblico occorrerebbe chiedere l'autorizzazione alle autorità che vietano il diritto di espressione, abusano dei loro poteri e mi rinviano a giudizio sulla base di vergognose insinuazioni, perchè sarei "anormale, delirante, disobbediente, minaccioso, aggressivo ... e pericoloso" per la Questura, per la Digos, per la Cosmopol,  per il Procuratore Aldo Policastro e persino per gli ispettori di Polizia Giudiziaria operanti ai comandi suoi e della Presidente Marilisa Rinaldi?



"Per farsi dei nemici non occorre dichiarare guerra, ma basta dire quel che si pensa", diceva Martin Luther King.

Per essere deriso, mobbiżżato e combattuto dal potentato basta denunciare la verità, uno sceriffo dello Stato o un Magistrato, aggiungo io, ricordando Falcone, Dalla Chiesa, Borsellino, Mandela, Martin Luther King, Don Peppino Diana, Don Pino Puglisi e le premonitrici parole di Gandhi: "prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci", perchè c'è sempre una persona non violenta, un Fabrizio Quattrocchi  o qualche magistrato che non cede al capobastone e al carnefice di Stato.

In queste pagine ho riprodotto il manifesto incriminato: leggetelo e se lo trovate minaccioso, offensivo e pericoloso, condannatami senza sconti e senza interrogare la Dr.ssa Tillo, il Maresciallo Papadia e i meno servili agenti di Polizia.

Benevento, 4 maggio 2021                         Attilio Paradiso

DEPOSIZIONE INTEGRATIVA del 6/5/2021  

Stimato Sig. Giudice,

ringrazio per aver acquisito al fascicolo processuale la mia deposizione in ordine al processo intentato dal Procuratore della Repubblica di Benevento contro la mia persona.

Pochi minuti prima dell'udienza di martedì scorso, l'Avvocato Rossi mi ha sorpreso e mi ha fatto vedere il provvedimento restrittivo non firmato dal Procuratore Generale, come si evince nella relata di notifica della Dr.ssa Tillo, ma un illegittimo provvedimento firmato dall'Avvocato Generale Antonio Gialanella, che suppongo sia un normale funzionario in servizio presso la Procura Generale di Napoli.

L'Avv. Gialanella, seppure avesse firmato nella qualità di vicario del Procuratore Generale, ha emesso un provvedimento restrittivo senza averne titolo, senza notificare l'atto ai due condannati e senza osservare l'iter procedimentale prescritto dal Cpp, perchè l'atto ha già prodotto un processo, una punizione, un danno erariale, un danno economico e biologico a mio carico e, quindi, gli stessi effetti di una sentenza redatta da un giudice, che in caso di assenza non può essere sostituito dal suo cancelliere, né dal vicario.

E non solo, perchè l'Avv. Gialanella:

1) non ha notificato il provvedimento alle vittime;

2) non ha protocollato il provvedimento, perchè l'atto non riporta il numero progressivo del protocollo informatico in uscita, né il codice a barre della Procura Generale, ma solo quello di entrata della Procura di Benevento, che pure un bambino saprebbe riprodurre e mistificare;

3) non ha nemmeno chiesto al Procuratore Policastro che notificasse la misura restrittiva a me e al martoriato sig. Petriella, come se l'alto funzionario della Procura Generale non sapesse che una misura restrittiva della libertà individuale va notificata alla persona che la subisce, pena la nullità del provvedimento, e come se non sapesse che non può assumere tutti i poteri del Procuratore Generale, ma solo ridotte funzioni vicarie;

4) infine, l'Avv. Gialanella ha falsamente scritto che mi sarei "reso responsabile di numerosi accessi all'interno del Palazzo di Giustizia di Benevento finalizzati a porre in essere una serie di atteggiamenti di protesta" e che avrei "dimostrato di avere comportamenti offensivi nei confronti di persone e cose e che ", senza indicare quali cose avrei danneggiato e quali persone avrei offeso o minacciato, come invece ha fatto per il Sig. Petriella, ritenuto "responsabile di un grave episodio di minaccia nei confronti della Dr.ssa Daniela Fallarino".

Anche se non ha ascoltato la Dr.ssa Tillo, l'altro ieri ha preso contezza - attraverso i testi di controparte - che non minaccio, non offendo, non do fastidio a nessuno e non sono mai entrato all'interno del Palazzo di Giustizia senza aver chiesto l'accompagnamento delle forze dell'ordine, da quando mi è stata ingiustamente inflitta la restrizione di libertà, quantunque illegittima. Seppure fosse stato l'Avv. Gialanella a confezionare il dattiloscritto con lo stesso stile, la stessa impostazione del testo e con lo stesso numero di protocollo usato dalla Dr.ssa Tillo l'8 agosto 2019 e pure dal Dr. Riello il 2 di ottobre dello stesso anno, non si spiega la ragione per la quale il Procuratore Generale e/o l'Avvocato Gialanella abbiano deciso di non rispondere alla mia istanza stragiudiziale del 27 agosto 2019, né alla diffida trasmessa 40 giorni dopo, né alla successiva querela per rifiuto d'ufficio del Luigi Riello.

L'Avv. Gialanella e/o il Procuratore Generale avrebbero risolto rapidamente ed economicamente il problema, se mi avessero trasmesso il provvedimento restrittivo per posta elettronica certificata e mi avessero congiuntamente trasmesso la scansione degli atti che ancora oggi non è dato di conoscere nemmeno a Lei:

a) la richiesta scritta, firmata e protocollata dal Dr. Policastro prima del 2 agosto;

b) l'ingiustificata, analoga ed irrazionale richiesta scritta, firmata e protocollata dalla Presidente Rinaldi, il giorno dopo la mia istanza stragiudiziale, ossia quando aveva certamente saputo che avevo chiesto al Procuratore Generale di vedere tutto l'incartamento e di avere il provvedimento restrittivo.

Mi è parso di capire che non intende ammettere a testimoniare la Dr.ssa Tillo e che pure il mio Avvocato abbia rinunciato senza il mio consenso, quantunque sapesse (per iscritto) che io avrei rinunciato a qualunque teste, tranne che ad ascoltare la Dr.ssa Tillo.

Se così fosse, Le chiedo di ripensare la decisione sulla base di quanto ho dettagliatamente formulato con la deposizione spontanea, che potrà rivisitare agevolmente attraverso questo link, perchè le prove che ho documentato attraverso i collegamenti ipertestuali porterebbero a colpevolizzare la Dr.ssa Tillo, per un imbroglio che invece è stato commesso dai suoi superiori, perchè il documento firmato dall'Avv. Gialanella è stato inviato al Procuratore Policastro e alla Presidente Rinaldi, ma nessuno dei due me lo ha voluto dare, se non quando l'accorta S.V. ha compreso che mancava un elemento fondamentale, lo ha chiesto alla PM e il Dr. Policastro ha commesso un'altra infrazione, come del resto era prevedibile che succedesse.

Le sono molto grato se potesse rispondermi, perchè devo sapere fino a quando potrò portare la croce, con dignità e onore; perchè devo decidere quale immagine di padre devo lasciare in eredità alle mie adorate figlie e perchè devo consegnare il conto consuntivo al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, a Madre Teresa e alle Missionarie della Carità, che tanti anni ce le affidarono, contando sulla lealtà di mia moglie e quella mia.

Distinti saluti.

Sant'Angelo a Cupolo, 6 giugno 2021

Attilio Paradiso