martedì 25 aprile 2023

Oggetto: Abusi edilizi su suolo pubblico .



Ø  Al Prefetto di Benevento

Ø  e p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Il TAR Campania, con la sentenza n. 4640/2016 concernente la strada che mostro nel video, ha espresso le stesse motivazioni che il TAR Calabria ha dato con la sentenza n. 524/2023, ossia che le demolizioni delle opere abusive sul pubblico demanio sono ineludibili, perchè i reati sono ancora più gravi di quelli commessi su suolo privato. Pertanto, le demolizioni di manufatti edilizi realizzati su suolo pubblico sono rigorose, obbligatorie e perciò vincolate all'art. 35 del DPR 380/2001.

Tanto aveva ben compreso il Prefetto Cappetta, che, dopo uno scrupoloso esame degli atti giacenti in Prefettura e delle indagini eseguite dal Procuratore Aggiunto, con provvedimento del 22.11.2018 ordinò all'ex Sindaco di Sant'Angelo a C. di sgombrare le opere abusive dalla via comunale, di ripristinare lo stato dei luoghi e di rendere transitabile la strada, come tutte le strade urbane costeggianti aree classificate fabbricabili dai Piani Regolatori Generali o dai PUC. Perciò, la norma non lascia scampo all'ente proprietario del pubblico demanio, specifica il TAR Calabria, che con la sentenza n. 524/2023  ha respinto il ricorso proposto dal contravventore per l’annullamento dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ingiunto dal Comune, con motivazioni analoghe a quelle espresse dal TAR Campania per i manufatti ostruttivi della via comunale Vallone San Nicola, ossia quella ostruita davanti casa mia.

I giudici amministrativi spiegano che l’ordine di demolizione impartito dal comune trova fondamento nell’art. 35 del Testo Unico Edilizia, in base al quale il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ordina la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi e la messa a norma del bene pubblico abusato, qualora sia accertata la realizzazione di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

Se non fosse così come ha definitivamente sancito l'art. 54 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e il Testo Unico per Edilizia (DPR 380/2001), 2/3 degli italiani avrebbero comodamente rubato allo Stato il patrimonio costiero, le Dolomiti, i laghi, le autostrade e persino la Salerno-Reggio Calabria, senza svenarsi per acquistare un suolo e senza rischiare nemmeno una multa.

Il TAR specifica che l’art. 35 del DPR n. 380/2001 va applicato con particolare rigore, in quanto l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave di quello commesso su suolo privato. L’art. 35, che è volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto .

Per meglio chiarire il concetto, la Sentenza fa inoltre riferimento all’art. 54 del Codice della Navigazione, che attribuisce allAutorità marittima, ovvero a quella delegata, ad esempio i comuni, il potere di ingiungere al contravventore di rimettere le cose in pristino, laddove siano abusivamente occupate aree del demanio marittimo.

Ho tentato in tutte le maniere di spiegare alla S.V., al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica di BN che gli abusi su suolo pubblico vanno puniti senza indugio, amministrativamente e penalmente, in tempi rapidi e più severamente delle ville abusive costruite su suoli privati.

Ma, nessuno ha punito i contravventori, né i Prefetti hanno assunto i poteri sostitutivi con i Sindaci che si sono succeduti nel tempo, né il Collegio presieduto dal Presidente del Tribunale ha condannato il Capo dell'Ufficio Tecnico, perchè l'ing. Nicola Maioli - con piena consapevolezza e dolo - non ha fermato i lavori abusivi, non li ha rapidamente denunziati alla Procura, né li ha sanzionati con le contravvenzioni prescritte "anche" dal Codice della Strada, oltre che dal Testo Unico per l'Edilizia.

Lei si è mai chiesto per quali ragioni l'Ing. Maioli non ha denunziato gli illeciti e non li ha sanzionati a tempo debito, ma ha emesso l'ordinanza di demolizione numerosi anni dopo aver concesso un corposo contributo dello Stato per costruire un fabbricato su suolo demaniale? Si è chiesto quali interessi hanno impedito agli Amministratori e all'Ing. Maioli di irrorare le contravvenzioni ai contravventori? Si è chiesto perchè gli Amministratori comunali non si sono costituiti dinanzi al Consiglio di Stato?, nemmeno quando i giudici amministrativi hanno ribaltato la Sentenza dei colleghi del TAR Campania, le Leggi italiane, quelle europee ed hanno sentenziato che coloro i quali hanno costruito un fabbricato e una recinzione abusiva sulla via comunale diventano proprietari del pubblico demanio, "con salvezza d’ogni ulteriore determinazione del Comune", che tuttavia non intende tutelare l'interesse pubblico, né adempiere un obbligo di legge, quantunque ho diffidato e querelato il Sindaco, il Responsabile dell'UTC e gli Assessori addetti alla tutela del demanio e alla tutela delle vie comunali, nell'interesse legittimo mio, della mia famiglia e nell'interesse primario dell'Ente, della Giustizia e della collettività.

Detto ciò, avverto la S.V. che, se intendesse ancora ritardare l'adozione dei poteri sostitutivi, la demolizione delle opere abusive e il ripristino della legalità, occuperò a tempo pieno la via antistante la Prefettura, dopo aver integrato la denunzia-querela che le ho trasmesso il 2.12.2022.

Naturalmente, informerò il Pubblico Ministero, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri degli illeciti commessi dai Comandanti della Polizia Stradale di BN e della Polizia Comunale di Sant'Angelo a Cupolo, ossia quelli incaricati dal Prefetto Galeone, dalla S.V. e dal Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, per attestare che via Vallone San Nicola non presenta profili di intransitabilità, di pericolosità e perciò è conforme al Codice della Strada.

Due domande:

1.    il Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, la Procura della Repubblica e la S.V. devono salvaguardare la legalità, i diritti e la sicurezza pubblica oppure sono tenuti a proteggere e a perdonare i reati, le prepotenze e le ruberie di chi delinque?

2.  Se il Sindaco di Benevento non sanzionasse e non ordinasse lo sgombro di un manufatto abusivo dalla strada comunale, Lei assumerebbe i poteri sostitutivi o, come hanno sentenziato i Giudici del Consiglio di Stato, permetterebbe a un garibaldino di coltivare un giardino e di usucapire un angolo di Corso Garibaldi? 

 

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Belluno, 25 aprile 2023


giovedì 13 aprile 2023

 

BASTA NIENTE ...

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Se ci sentiamo traditi dalla Giustizia, dallo Stato e dai magnoni che abbiamo delegato, non dobbiamo dividerci, non dobbiamo mettere alle corde le nostre città, né sentirci esonerati da responsabilità, perchè non possiamo sperare che i traditori riformino il Sistema dopo averlo sovvertito. Abbiamo invece l'obbligo di inchiodare il Ponzio Pilato di turno al banco dell'imputato, il Magistrato e il Funzionario dello Stato che ha peccato.

Dobbiamo mettere alle corde i colpevoli, come ad esempio il Prefetto della nostra città, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica. Dobbiamo chiedere come hanno potuto tollerare che, per decine di anni, siano stati assolti corruttori, corrotti ed innumerevoli funzionari dello Stato. Dobbiamo chiedere come hanno potuto tollerare che, a Sant'Angelo a Cupolo, una fiorente partita IVA sia stata affondata da una banda di delinquenti.

Le autorità devono spiegare se hanno agito da soli o se hanno preso ordini dall'alto. E devono dire perchè ancora oggi proteggono gli abusi commessi sulla sede stradale da altri farabutti, tuttora non perseguiti e non puniti per i loro crimini. 


Io ho denunziato i fatti, i misfatti, i reati abusivi e quelli omissivi 45 volte. Ho esibito prove incontestabili attraverso documenti pubblici e numerosissimi filmati diffusi sui network. Ho scritto circa 34.000 pagine alla Magistratura, al Capo dello Stato, ai Ministri, ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, al Prefetto e ai media, locali e nazionali. Ma i nostri dipendenti, invece di onorare il giuramento di fedeltà e di punire i colpevoli, hanno menato a distruggermi con 13 controquerele, 7 arresti temporanei, limitazioni abusive di libertà e persino con un illecito accertamento sanitario, all'evidente scopo di discreditare le mie denunce e farmi apparire come uno svitato.

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Nonostante la perseverante attività di mobbing e di stalking giudiziario, sono ancora pulito e non ho perduto la testa. Tant'è che sono stato assolto 12 volte su 13, contro miserabili accuse e vergognose falsità denunziate dai Magistrati, dalle forze dell'ordine e dalle autorità comunali.

I querelanti Procuratori e i Giudici di Roma, avendo previsto che tra un anno sarò condotto nel forno più gasato e più infiammato della Campania, hanno fissato la data di inizio del tredicesimo processo  nel mese di luglio del prossimo anno (9.7.2024). Se ce la farò a sopravvivere pure ai lanciafiamme di Battipaglia, dimostrerò non solo la mia innocenza, ma quanto valgono le calunnie e quanto pesano le accuse montate dai funzionari della Giustizia nostrana.

Se desiderate essere utili non alla mia sola causa di giustizia, ma alla causa comune degli italiani, dovete vincere la paura, dovete imparare a trattare le autorità come simili e come vostri dipendenti, non solo perchè paghiamo loro un ottimo stipendio, ma pure il trattamento di fine rapporto, l'autista, il vitto e la pensione assistita da Natascia.

Tanto per cominciare con  l'esercizio più semplice, potreste trasmettere una lettera al primo responsabile della sicurezza, dell'ordine pubblico e della vigilanza sul buon funzionamento degli enti locali, ossia il Prefetto di Benevento. Per fare ciò, bisogna scrivere non più di 4 paragrafi e recapitare tramite e.mail all'indirizzo: prefettura.benevento@interno.it.

Basta poco per non confonderci con i tifosi, con gli sbandieratori, con le pecore e i maremmani ammaestrati dal padrone.

Cordiali saluti, mille grazie e buona fortuna.

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martedì 4 aprile 2023

 Memorie difensive Paradiso Attilio.

Ill.mo Giudice,

se mettiamo a confronto le parole scritte in denuncia e quelle dette in udienza dalla querelante ispettrice di Polizia Giudiziaria con le deposizioni rese da tutti i suoi colleghi di lavoro della Procura, non v'è alcun dubbio che le accuse dell'ispettrice sono false e calunniose, perchè non sono stato citato in giudizio per minacce ed offese a pubblico ufficiale, ma per la scorretta interpretazione delle leggi che regolano la diffusione delle videoregistrazioni sui media. Infatti, prima il Procuratore Capo e poi la sua Sostituta ritengono che io abbia pubblicato il video su YouTube "fraudolentemente e in assenza di autorizzazione"; e sostengono pure che io abbia scritto didascalie offensive sul video e parole calunniose su Facebook.

Avendo accertato che pure i poliziotti di prima nomina conoscono la legge concernente la pubblicazione delle videoriprese sui media, pare inverosimile che il Procuratore della Repubblica di BN, la sua più fedele Sostituta e la sua più anziana ispettrice di Polizia Giudiziaria ignorino che non occorre l'autorizzazione della persona ripresa, quando la persona è un pubblico ufficiale in attività di servizio e quando la ripresa viene effettuata per denunziare un reato o per motivi di tutela e di difesa. Perciò l'ispettrice non solo dice inesattezze, ma ha raccontato menzogne ed ha commesso due reati:

  1. per aver detto falsità in ordine al mio comportamento nei suoi confronti;
  2. per non aver denunziato l'alterazione del fascicolo che il 2 agosto 2018 ho visionato in Procura.

Prima il Procuratore Capo e poi la sua Sostituta contestano la violazione del comma 1 dell'art. 617/septies cp. Ma non tengono conto o fanno finta di ignorare che il comma 2 recita il contrario, ossia che: "La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa".

Sta di fatto che entrambe le condizioni ricorrono nel caso che mi riguarda, perchè ho denunziato subito l'alterazione del fascicolo, le menzogne, le provocazioni e le insolenze dell'ispettrice Casale.

Il video non è stato effettuato fraudolentemente con una microcamera ad alta definizione, ma con una Nikon D90 impossibile da nascondere. Infatti, lo hanno confermato tutti i testi e la stessa Ispettrice lo dice 3 volte nel video.


Anziché sui capi d'imputazione, i colleghi della Casale sono stati interrogati per appurare se io avessi offeso e minacciato la Casale. Infatti, Lei ha dovuto richiamare più di una volta gli avvocati. Tutti hanno però riferito che non ho proferito parole ingiuriose, non ho minacciato l'ispettrice e non l'ho sfiorata nemmeno con un dito, sconfessando in tal modo le maldicenze e le accuse dell'ispettrice.

Anziché punire il PM e il Cancelliere Responsabile della sottrazione dei DVD, il Procuratore Capo e la sua Sostituta mi hanno colpevolizzato per reati basati su becere menzogne, per fatti non perseguibili dal Codice penale e per condotte consentite dalla legge.

Non appare superfluo ribadire che, ai sensi dell'art. 361 del cp, la persona che "omette o ritarda" la denuncia di un reato commesso ai danni dello Stato "è punito con un'ammenda". Se invece il colpevole è un agente di Polizia Giudiziaria o un pubblico Ufficiale, lo stesso articolo prevede la reclusione fino a 1 anno.

Quindi, tutti i dipendenti della Procura avevano l'obbligo di denunciare la sottrazione dei dischetti dal fascicolo. Ma solo io ho sporto denuncia e l'ho corredata con un video immodificabile, in quanto caricato "subito" sui network, affinché il filmato potesse essere cristallizzato sulla piattaforma pubblica, non potesse essere modificato e neppur smarrito. Infatti, così l'ho poi recapitato ai Carabinieri, al Prefetto e alla Procura della Repubblica di Benevento tramite PEC.

L'Ispettrice e i dipendenti della Procura erano pertanto tenuti a denunziare la scompaginazione di un fascicolo contenente 3 querele, sporte da me nel 2010 e nel 2012, la sottrazione dei DVD e di tutti i documenti originali dal fascicolo, la mattina stessa del 2 agosto 2018.

La finalità del filmato è stata innanzitutto di riprendere il fascicolo, per denunziare la sparizione dei DVD, la riproduzione degli atti cartacei con un migliaio di fotocopie e la mescolatura delle mie querele, tanto è vero che il titolo del filmato è "accesso agli atti processuali nella Procura di Benevento” e le didascalie scritte sul video sono linguisticamente corrette, perchè aiutano solo a capire cosa accade sistematicamente nella Procura di Benevento, ogni volta che qualcuno ha bisogno di insabbiare i reati e portarli in prescrizione.

Mostrando esattamente l'accaduto alle autorità, ho assolto un obbligo di legge, una norma di civiltà e mi sono difeso dalle falsità riferite dall'Ispettrice durante la ripresa, poi con la querela del 29.08.2018 ed infine con la deposizione resa in udienza.

Riguardo all'ultima imputazione occorre portare all’attenzione della S.V. Ill.ma che alcuna diffamazione o danno alla reputazione dell’Ispettrice Casale è stata determinata dalla pubblicazione del video e dei commenti scritti sui network. Se su Facebook sono stati scritti commenti non graditi dall'ispettrice, sono stati scritti da altri utenti, che peraltro non sono stati citati in giudizio dal PM, né incriminati dal Procuratore Capo, tanto a dire che nemmeno i commenti di tali utenti sono stati ritenuti perseguibili. Quindi, se non fosse che io sono diventato l'obiettivo da abbattere, non si comprende perchè la Procura abbia colpito solo me, oltretutto per frasi e parole scritte dagli altri.

Le didascalie che ho sovrapposto al filmato e le puntualizzazioni che ho scritto su Facebook sono irreprensibili, inoffensive e per niente lesive, perchè riguardano una pluralità di persone e non sono etichettabili come frasi offensive rivolte alla Casale, né ad altri suoi colleghi di lavoro.

Le parole “fetrusi, fesbucchini e stronzi” non sono riferite all’Ispettrice, né ad altri Ispettori, né ad altre persone identificabili con un nome o il cognome, ma sono normali parole rese al plurale maschile e piuttosto ricorrenti su Facebook, perchè riferite agli utenti che si comportano in maniera scorretta, come ad esempio i disonesti, i fesbucchini (frequentatori assidui di Facebook), i menzogneri, i prepotenti, i provocatori e gli stronzi”.

Riguardo invece alla frase “si è certificata da sola come una cretina”, io mi sono limitato a rettificare la frase scritta su Facebook da un mio conoscente e rispondo: No, si è cotta nella sua stessa iotta”, laddove il “No” è una correzione al testo scritto dall’amico e iotta significa acqua di cottura. Perciò, la frase "si è cotta nella sua stessa iotta" ha lo stesso significato di "é inciampata, è caduta nell'acqua bollente e si è cotta da sola".

Non sono uno sprovveduto qualunque, ma un ex dipendente dello Stato, esperto della privacy, della trasparenza e della comunicazione istituzionale sui siti WEB delle Pubbliche Amministrazioni. Ho servito per 42 anni l'Ufficio Scolastico Provinciale di BN con diligenza e rettitudine; ho pubblicato migliaia di filmati, per il mio Ufficio e per le scuole della provincia di BN; ho pubblicato centinaia di articoli sui network, ma non sono stato condannato e giammai costretto a rimuovere un video da YouTube, perchè prima di liberare le parole al vento non le misuro sulla pesa degli inerti fluviali, ma sul bilancino degli orefici.

Per quanto innanzi detto, posso affermare che pure questo processo appare il frutto di una perversa, insistente opera di stalking giudiziario, indubitabilmente mirato a farmi apparire come un delinquente o come un pericoloso psicotico, per stroncarmi, per farmi condannare e per delegittimare tutte le denunzie contro le autorità dello Stato e contro alcuni funzionari della Procura.

P.Q.M.

CHIEDO l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., primo comma o secondo comma, con applicazione al fatto di cui all’art. 131 bis, anche perché in assenza di recidiva. Tanto chiedo perchè i fatti mostrati nel video sono veri, ma i reati che mi sono stati contestati non sono perseguibili dal cp, perchè il video mostra l'avvenuta commissione di un delitto nella Procura di BN e perchè la Legge 633 del 1941, sebbene concepita in epoca di pesanti restrizioni, consente la pubblicazione delle registrazioni per motivi giudiziari e per motivi di difesa personale, nel caso di persone note o nel caso di pubblici ufficiali in attività di servizio, come nella fattispecie.

CHIEDO che il fascicolo dibattimentale sia mandato al Ministro di Giustizia e al Ministro dell'Interno per l'accertamento dei danni causati allo Stato, per quelli subiti per difendermi dall'ennesima denuncia temeraria e dall'ennesimo rinvio a giudizio della Procura di Benevento, nonché per essere stato incolpato con notizie di reato insussistenti, false e calunniose. Tanto chiedo, perchè non ritengo tollerabile, dopo 11 assoluzioni concesse dai Giudici di questo Tribunale, che debba sempre pagare a mie spese l'insolenza, l'arroganza e la prepotenza di autorevoli funzionari dello Stato.

NON CHIEDO, in caso di condanna, benefici di legge o riduzione della pena, perchè ho fiducia nelle persone che operano con diligenza e onore per lo Stato dei diritti e dei doveri, e perchè desidero capire se le leggi italiane vanno applicate o, a Benevento, sono subordinate all'interpretazione dei Prefetti, dei Procuratori, dei Sostituti e degli agenti della Polizia di Stato.

(Documento consegnato in Cancelleria il 28 marzo 2023)

Il 3 aprile 2023, il Giudice monocratico, Dr.ssa Simonetta Rotili, ha deciso come ho sintetizzato in foto: